Art. 34 
 
       Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente 
                      la Procura europea «EPPO» 
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 3,  la  parola  «cinquantanovesimo»  e'  sostituita
dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed e'  inserito,  in  fine,  il
seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo
2, del regolamento prevede la  designazione  di  procuratori  europei
delegati addetti  in  via  esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi
innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di  disponibilita'
a ricoprire  tale  incarico  puo'  essere  presentata  unicamente  da
magistrati  che   svolgono   o   che   hanno   svolto   funzioni   di
legittimita'.»; 
      2) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  «Nel
caso di  cui  al  comma  3,  secondo  periodo,  la  dichiarazione  di
disponibilita'  si  intende  presentata  in  relazione  alla  Procura
generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»; 
      3) al comma 5, le parole  «nell'articolo  10»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le
parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e  5,  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e» sono soppresse e,  dopo
il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nel caso di tramutamento
di funzioni, l'anzianita' di servizio  e'  valutata  unitamente  alle
attitudini specifiche desunte dalle valutazioni  di  professionalita'
periodiche. Fuori del caso di cui al comma  3,  secondo  periodo,  si
osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate  nell'articolo
10, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»; 
      4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono  inserite  le
seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3,  secondo  periodo,  per  la
Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, e'  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo  il
Consiglio superiore della magistratura provvede per  la  destinazione
alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di  cassazione
dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti  in  via
esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi  innanzi  alla  Corte   di
cassazione.»; 
      2) al comma 2, secondo periodo,  sono  inserite,  in  fine,  le
seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo
periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la  Corte
di cassazione»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Alla  cessazione  dall'incarico  di  procuratore  europeo
delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a  domanda,
alla sede di  provenienza,  con  le  precedenti  funzioni,  anche  in
soprannumero da riassorbire con le successive vacanze,  previo  nuovo
conferimento   delle   funzioni   giudicanti   ove   necessario.   La
riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun  caso,
il conferimento delle funzioni  direttive  o  semidirettive,  ove  in
precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione  alla
sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede,  il  magistrato
cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato
alla procura della Repubblica cui e' stato trasferito  ai  sensi  del
comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo  periodo,
alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione,
anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»; 
    c) all'articolo 7, comma 3, dopo le  parole:  «aliquote  vigenti»
sono inserite le seguenti: «, ad esclusione  dei  casi  in  cui  tale
quota risulti gia' computata nel trattamento economico erogato  dalla
Procura Europea»; 
    d) all'articolo 9, comma 1, e' inserito,  in  fine,  il  seguente
periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati  addetti
in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla  Corte  di
cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76,  comma
1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»; 
    e) all'articolo 10, comma 3, e' inserito, in  fine,  il  seguente
periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la
Corte di  cassazione  nel  caso  di  nomina  di  procuratori  europei
delegati addetti  in  via  esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi
innanzi alla Corte di cassazione.»; 
    f) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Quando nei confronti del  magistrato  nominato  procuratore
europeo  delegato  occorre  avviare   un   procedimento   che   possa
comportare, per motivi non connessi  alle  responsabilita'  derivanti
dal regolamento, la cessazione  dal  servizio,  il  trasferimento  di
ufficio o  l'adozione,  anche  in  via  cautelare,  di  provvedimenti
disciplinari,  prima  di  dare  inizio  al   procedimento   e'   data
comunicazione al procuratore capo europeo.»; 
    g) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo  europeo
provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso  la  Corte  di
cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23  febbraio
2006, n. 109, il Ministro della  giustizia  comunica  al  procuratore
generale  presso  la  Corte  di  cassazione  che  intende  promuovere
l'azione disciplinare.». 
  2. Alla lettera E. della tabella B, allegata  alla  legge  5  marzo
1991, n. 71, dopo le  parole  «di  legittimita'»,  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' magistrati destinati all'esercizio delle  funzioni
di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 12
          e  13  del  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  9
          (Disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/1939   del
          Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione  di
          una cooperazione rafforzata sull'istituzione della  Procura
          europea «EPPO»), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Autorita' competente  e  procedimento  per  la
          designazione dei procuratori europei  delegati).  -  1.  Il
          Consiglio  superiore  della  magistratura  e'   l'autorita'
          competente a designare i procuratori  europei  delegati  ai
          fini della loro nomina da parte del collegio della  Procura
          europea,  ai  sensi  dell'articolo  17,  paragrafo  1,  del
          regolamento. 
              2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del  presente  decreto,  il   Consiglio   superiore   della
          magistratura determina con propria delibera i criteri e  la
          procedura  per  la  valutazione  delle   dichiarazioni   di
          disponibilita'  e  la  designazione  dei   candidati,   nel
          rispetto  delle  qualifiche  e   dei   requisiti   previsti
          dall'articolo 17 del regolamento e  dal  presente  decreto.
          Nell'individuazione dei criteri  di  valutazione  specifico
          rilievo e' accordato all'esperienza maturata dal magistrato
          nella conduzione di indagini relative  a  reati  contro  la
          pubblica  amministrazione  e  in  materia  di  criminalita'
          economica e finanziaria, nonche' alle  sue  competenze  nel
          settore della cooperazione giudiziaria internazionale. 
              3. Possono candidarsi  per  l'incarico  di  procuratore
          europeo delegato i magistrati, anche se collocati fuori dal
          ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali
          alla  data  di   presentazione   della   dichiarazione   di
          disponibilita' alla  designazione  non  hanno  compiuto  il
          sessantaquattresimo anno di eta' e hanno conseguito  almeno
          la terza valutazione di professionalita'. Quando  l'accordo
          di  cui  all'articolo  13,  paragrafo  2,  del  regolamento
          prevede la designazione  di  procuratori  europei  delegati
          addetti in  via  esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi
          innanzi alla  Corte  di  cassazione,  la  dichiarazione  di
          disponibilita'  a  ricoprire  tale  incarico  puo'   essere
          presentata unicamente da  magistrati  che  svolgono  o  che
          hanno svolto funzioni di legittimita'. 
              4.   I   magistrati    interessati    presentano    una
          dichiarazione di disponibilita' in relazione a una  o  piu'
          delle  sedi  indicate  nell'articolo  10,  allegando   ogni
          elemento  ritenuto  utile  a  dimostrare   una   conoscenza
          adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della
          Procura europea ai sensi dell'articolo  107,  paragrafo  2,
          del regolamento, nonche' il possesso degli altri  requisiti
          richiesti dall'articolo 17 del regolamento e dalla delibera
          del Consiglio superiore della magistratura di cui al  comma
          2. Nel  caso  di  cui  al  comma  3,  secondo  periodo,  la
          dichiarazione di disponibilita' si  intende  presentata  in
          relazione alla Procura generale della Repubblica presso  la
          Corte di cassazione. 
              5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta, in
          relazione a ciascuna delle sedi indicate ai sensi del comma
          4  dai  magistrati   interessati,   le   dichiarazioni   di
          disponibilita' pervenute nel rispetto dei  criteri  di  cui
          alla  delibera  prevista  dal  comma   2.   Nel   caso   di
          tramutamento  di  funzioni,  l'anzianita'  di  servizio  e'
          valutata  unitamente  alle  attitudini  specifiche  desunte
          dalle valutazioni di professionalita' periodiche. Fuori del
          caso di cui al comma 3, secondo periodo, si  osservano,  in
          relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo  10,
          le disposizioni cui all'articolo  13,  commi  3  e  4,  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Non  si  applica
          il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto  30
          gennaio 1941, n. 12. 
              6.  Entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   delle
          dichiarazioni di  disponibilita',  il  Consiglio  superiore
          della  magistratura  designa  con  delibera  motivata,  per
          ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10 e,  nel  caso
          di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale
          della Repubblica presso la Corte di cassazione,  un  numero
          di magistrati idonei corrispondente a quello  indicato  dal
          procuratore capo europeo all'esito  della  negoziazione  di
          cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento. 
              7. Il Ministro della giustizia procede  alla  immediata
          comunicazione al procuratore capo  europeo  dei  nominativi
          dei magistrati designati.». 
              «Art. 6  (Provvedimenti  conseguenti  alla  nomina  dei
          procuratori europei delegati). - 1. Il Consiglio  superiore
          della   magistratura   destina   i   magistrati    nominati
          procuratori   europei   delegati   alle    sedi    indicate
          nell'articolo  10,  disponendo  il  trasferimento   e,   se
          necessario, il  mutamento  di  funzioni  degli  stessi  nel
          rispetto delle disponibilita' manifestate in relazione alle
          sedi di tramutamento e delle disposizioni cui  all'articolo
          13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5  aprile  2006,
          n. 160. Fermo quanto previsto  dall'articolo  5,  comma  5,
          allo stesso modo il Consiglio superiore della  magistratura
          provvede per la destinazione alla  Procura  generale  della
          Repubblica presso la Corte  di  cassazione  dei  magistrati
          nominati  procuratori  europei  delegati  addetti  in   via
          esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi  alla  Corte
          di cassazione. 
              2. Con la delibera di trasferimento, qualora  l'accordo
          di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che  il  magistrato
          nominato procuratore europeo  delegato  eserciti  anche  le
          funzioni di  pubblico  ministero  nazionale,  il  Consiglio
          superiore della  magistratura  dispone  l'esonero  parziale
          dall'attivita'    giudiziaria    ordinaria    in     misura
          corrispondente a quella convenuta nell'accordo. Le funzioni
          di pubblico ministero nazionale sono esercitate  presso  la
          procura della Repubblica di assegnazione di cui al comma  1
          e, nel  caso  di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  secondo
          periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso
          la Corte di cassazione. 
              3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo
          delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a
          domanda,  alla  sede  di  provenienza,  con  le  precedenti
          funzioni, anche  in  soprannumero  da  riassorbire  con  le
          successive  vacanze,  previo   nuovo   conferimento   delle
          funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione  alla
          sede  di  provenienza  non  comporta,  in  alcun  caso,  il
          conferimento delle funzioni direttive o semidirettive,  ove
          in  precedenza  svolte.  In  mancanza  di  una  domanda  di
          riassegnazione alla sede di provenienza o di  trasferimento
          ad altra  sede,  il  magistrato  cessato  dall'incarico  di
          procuratore europeo delegato resta assegnato  alla  procura
          della Repubblica cui e' stato trasferito ai sensi del comma
          1 o, nel caso di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  secondo
          periodo, alla Procura generale della Repubblica  presso  la
          Corte di cassazione, anche in soprannumero  da  riassorbire
          con le successive vacanze. 
              4. Il Consiglio superiore della magistratura  richiede,
          con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare  se
          nei confronti dei magistrati nominati  procuratori  europei
          delegati  siano  stati  avviati  o  definiti   procedimenti
          disciplinari, ovvero se, nei casi agli stessi assegnati, il
          procuratore europeo  incaricato  della  supervisione  abbia
          adottato la decisione di svolgere l'indagine di persona  ai
          sensi  dell'articolo  28,  paragrafo  4,  lettera  c),  del
          regolamento. 
              5. Fermo quanto previsto dal comma  3  e  dall'articolo
          11, comma 1, il procuratore europeo delegato informa  senza
          ritardo  il  procuratore  generale  presso  la   Corte   di
          cassazione e il Ministro della giustizia: 
                a) quando riceve formale  notizia  dell'avvio  di  un
          procedimento disciplinare nei  suoi  confronti  per  motivi
          connessi  alle  responsabilita'  che   gli   derivano   dal
          regolamento; 
                b)  quando,  in  un  caso  assegnatogli,  la   camera
          permanente assume una decisione  di  riassegnazione  per  i
          motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del
          regolamento o il procuratore europeo adotta la decisione di
          svolgere l'indagine di persona ai sensi  dell'articolo  28,
          paragrafo 4, lettera c), del regolamento.». 
              «Art. 7 (Trattamento economico  e  regime  contributivo
          dei procuratori europei  delegati).  -  1.  Dalla  data  di
          decorrenza  degli  effetti  economici  del   contratto   di
          assunzione  sottoscritto  con  la   Procura   europea   dal
          magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessa  il
          trattamento economico erogato a suo  favore  dal  Ministero
          della giustizia. In caso di esonero parziale, il  Ministero
          della giustizia provvede a rimborsare alla Procura  europea
          la  quota  di  trattamento  economico  spettante   per   lo
          svolgimento   dell'ordinaria   attivita'   di   procuratore
          nazionale. 
              2. In ogni caso, il periodo di servizio prestato  nella
          qualita' di procuratore europeo delegato  e'  computato  ai
          fini  della  progressione  economica  per   anzianita'   di
          servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e  di
          previdenza, da determinarsi con riferimento al  trattamento
          economico goduto alla data di  assunzione  dell'incarico  e
          alla progressione di esso per anzianita' di servizio. 
              3.  Il   versamento   dei   contributi   previdenziali,
          commisurati   sulla   base   del   trattamento    economico
          individuato ai sensi del comma 2, e' integralmente posto  a
          carico  del  Ministero  della  giustizia,  fatto  salvo  il
          rimborso  all'amministrazione  della  quota   previdenziale
          posta a carico del magistrato nominato procuratore  europeo
          delegato, secondo le aliquote vigenti,  ad  esclusione  dei
          casi  in  cui  tale  quota  risulti  gia'   computata   nel
          trattamento economico erogato dalla Procura Europea.». 
              «Art. 9 (Poteri dei procuratori europei delegati e  del
          procuratore europeo). - 1. In relazione ai procedimenti per
          i quali la Procura  europea  ha  assunto  la  decisione  di
          avviare  o  avocare  un'indagine,  i  procuratori   europei
          delegati  esercitano,  in  via  esclusiva   e   fino   alla
          definizione del procedimento, nell'interesse della  Procura
          europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e
          del presente decreto, le funzioni e i poteri  spettanti  ai
          pubblici  ministeri  nazionali.   I   magistrati   nominati
          procuratori europei delegati addetti in via esclusiva  alla
          trattazione dei giudizi innanzi alla  Corte  di  cassazione
          esercitano le sole funzioni di cui all'articolo  76,  comma
          1, lettera a), e comma 2,  del  regio  decreto  30  gennaio
          1941, n. 12. 
              2.  Ferme  in  ogni  caso  le  regole  ordinarie  sulla
          competenza del  giudice,  i  procuratori  europei  delegati
          esercitano le funzioni  requirenti  sull'intero  territorio
          nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione. 
              3. I procuratori europei delegati, nell'esercizio delle
          funzioni di cui al comma 1, non sono soggetti ai poteri  di
          direzione  attribuiti  ai  procuratori   della   Repubblica
          dall'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,
          e dagli articoli  1,  2,  3  e  4,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, ne' all'attivita'  di
          vigilanza del  procuratore  generale  presso  la  corte  di
          appello prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 20
          febbraio 2006, n. 106. Non si applicano  gli  articoli  53,
          371-bis, 372, 412, 413 e 421-bis, commi 1, secondo periodo,
          e 2, del codice di procedura penale. 
              4. Nel caso previsto dall'articolo 28, paragrafo 4, del
          regolamento, il procuratore europeo  esercita  le  funzioni
          requirenti secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.». 
              «Art. 10 (Sedi dei procuratori europei delegati). -  1.
          Nei quindici giorni  successivi  alla  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  dell'accordo
          di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro della giustizia
          determina  con  proprio  decreto  la  pianta  organica  dei
          procuratori europei delegati in conformita' alle previsioni
          dell'accordo,  individuando  le  sedi   di   servizio   dei
          procuratori europei delegati  presso  una  o  piu'  procure
          della Repubblica dei capoluoghi di distretto e modificando,
          ove  necessario,   le   piante   organiche   degli   uffici
          giudiziari, nell'ambito delle attuali dotazioni  organiche.
          Allo stesso modo il Ministro  della  giustizia  procede  in
          caso  di  successive  modifiche   dell'accordo   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 5. 
              2. Nei  trenta  giorni  successivi  alla  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del
          decreto del Ministro della giustizia di  cui  al  comma  1,
          previa   determinazione   del   numero,   della   qualifica
          professionale,   delle    specifiche    competenze    anche
          linguistiche e dei requisiti di  anzianita'  e  curricolari
          richiesti, il Ministero della giustizia individua, a  mezzo
          di interpello nazionale riservato  al  personale  di  ruolo
          dell'Amministrazione giudiziaria, le  unita'  di  personale
          amministrativo da assegnarsi  alle  sedi  di  servizio  dei
          procuratori europei delegati. Nello stesso termine, sentiti
          i dirigenti delle procure della Repubblica  individuate  ai
          sensi del comma 1, il Ministero della giustizia  adotta  le
          misure necessarie ad assicurare la disponibilita', da parte
          di detti uffici, di locali e di beni strumentali  idonei  a
          consentire  ai  procuratori  europei  delegati  l'esercizio
          delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento
          in condizioni di eguaglianza rispetto ai pubblici ministeri
          nazionali. I provvedimenti di cui al  presente  comma  sono
          assunti nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Nei sessanta giorni  successivi  alla  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del
          decreto del Ministro della giustizia di cui al comma  1,  i
          dirigenti delle procure della Repubblica individuate  quali
          sedi  dei   procuratori   europei   delegati   adottano   i
          provvedimenti organizzativi necessari a favorire  la  piena
          integrazione dei procuratori europei  delegati  nell'ambito
          dell'ufficio  e  a  dotarli  delle  unita'   di   personale
          amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al
          comma  2,  assicurando  in  ogni  caso   l'eguaglianza   di
          trattamento  rispetto  ai  procuratori  pubblici  ministeri
          nazionali nelle  condizioni  generali  di  lavoro  e  nella
          fruizione  dell'ambiente  lavorativo.  Allo   stesso   modo
          provvede  il  Procuratore  generale  presso  la  Corte   di
          cassazione  nel  caso  di  nomina  di  procuratori  europei
          delegati addetti in  via  esclusiva  alla  trattazione  dei
          giudizi innanzi alla Corte di cassazione. 
              4.  I  provvedimenti   indicati   al   comma   3   sono
          immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al
          Consiglio superiore della magistratura. 
              5. Fermo quanto  previsto  dai  commi  2,  3  e  4,  il
          Ministro della giustizia e  il  Consiglio  superiore  della
          magistratura  assumono,  nell'ambito  e  nei  limiti  delle
          rispettive  attribuzioni,  le   iniziative   necessarie   a
          favorire la  piena  integrazione  dei  procuratori  europei
          delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati  e
          ad agevolare l'assolvimento delle funzioni  e  dei  compiti
          loro assegnati dal regolamento.». 
              «Art. 12 (Comunicazione al procuratore capo europeo  di
          provvedimenti riguardanti i procuratori europei  delegati).
          -  1.  Quando  nei  confronti   del   magistrato   nominato
          procuratore  europeo  delegato   occorre   avviare   a   un
          procedimento che possa comportare, per motivi non  connessi
          alle  responsabilita'   derivanti   dal   regolamento,   la
          cessazione dal servizio,  il  trasferimento  di  ufficio  o
          l'adozione,  anche  in  via  cautelare,  di   provvedimenti
          disciplinari, prima di dare inizio al procedimento e'  data
          comunicazione al procuratore capo europeo. 
              2. In caso di trasferimento di  ufficio,  il  Consiglio
          superiore della magistratura determina  la  nuova  sede  di
          assegnazione  del  magistrato  acquisito  il   parere   del
          procuratore capo europeo. 
              3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti  di  cui  ai
          commi 1 e 2, possono essere richiesti, ove rilevanti, atti,
          documenti e informazioni alla Procura europea.». 
              «Art. 13 (Procedimenti disciplinari nei  confronti  dei
          procuratori  europei  delegati  per  motivi  connessi  alle
          responsabilita' derivanti dal regolamento). - 1. Quando  e'
          fondato su motivi connessi alle  responsabilita'  derivanti
          dal regolamento, il procedimento disciplinare nei confronti
          del magistrato nominato procuratore europeo  delegato  puo'
          essere iniziato solo dopo aver acquisito  il  consenso  del
          procuratore capo europeo. 
              2. All'acquisizione del consenso del  procuratore  capo
          europeo provvede, in ogni  caso,  il  procuratore  generale
          presso la  Corte  di  cassazione.  A  tal  fine,  prima  di
          trasmettere la richiesta di indagini  di  cui  all'articolo
          14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio  2006,  n.
          109, il Ministro della giustizia  comunica  al  procuratore
          generale  presso  la  Corte  di  cassazione   che   intende
          promuovere l'azione disciplinare. 
              3. In caso di diniego del consenso, assunta ogni  utile
          informazione, il procuratore generale presso  la  Corte  di
          cassazione o, quando abbia richiesto di promuovere l'azione
          disciplinare,   il   Ministro   della   giustizia   possono
          richiedere nei successivi trenta giorni al  collegio  della
          Procura europea di riesaminare la questione. 
              4. La richiesta  del  procuratore  generale  presso  la
          Corte  di  cassazione  sospende  il  decorso  dei   termini
          previsti dall'articolo 15, commi 1  e  1-bis,  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sino  al  momento  in
          cui perviene notizia del consenso espresso dal  procuratore
          capo europeo o, nell'ipotesi prevista dal  comma  3,  della
          decisione favorevole del collegio  della  Procura  europea.
          Nei rimanenti casi, i  termini  riprendono  a  decorrere  a
          seguito  della  cessazione  dell'incarico  di   procuratore
          europeo delegato,  di  cui  il  Consiglio  superiore  della
          magistratura   informa   tempestivamente   il   procuratore
          generale presso la Corte di cassazione ai  fini  dell'avvio
          del procedimento disciplinare. 
              5.  L'azione  disciplinare  non  puo'  comunque  essere
          iniziata o  proseguita  quando  la  sussistenza  dei  fatti
          oggetto di addebito o della responsabilita' del  magistrato
          e' stata esclusa dal collegio  della  Procura  europea  con
          decisione irrevocabile. 
              6.   Quando   i    fatti    contestati    nell'addebito
          disciplinare, ovvero altre circostanze  comunque  rilevanti
          ai  fini  del  procedimento  disciplinare,  hanno   formato
          oggetto di procedimento disciplinare da parte del  collegio
          della Procura europea, il procuratore  generale  presso  la
          Corte  di  cassazione  richiede  alla  Procura  europea  la
          trasmissione degli atti pertinenti. 
              7. La documentazione di cui al comma 6 e'  utilizzabile
          per le determinazioni  inerenti  all'esercizio  dell'azione
          disciplinare e nel giudizio disciplinare.  La  rinnovazione
          dell'esame  dei  testimoni  e'  ammessa  solo  su  fatti  o
          circostanze diversi  da  quelli  oggetto  delle  precedenti
          dichiarazioni  o  se  ritenuta  necessaria  sulla  base  di
          specifiche esigenze. 
              8. In caso  di  condanna,  nella  commisurazione  delle
          sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d)  ed
          e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006,  n.  109,  si
          tiene conto  di  quella  gia'  eventualmente  irrogata  dal
          collegio della Procura europea per il medesimo fatto.». 
              - Si riporta il testo della lettera e) della Tabella  B
          allegata alla legge 5 marzo 1991, n.  71  (Dirigenza  delle
          procure della Repubblica presso le preture  circondariali),
          cosi' come modificata dal decreto qui pubblicato: 
              «Tabella  B  -  Ruolo   organico   della   magistratura
          ordinaria. 
              (Omissis). 
              E. Magistrati con funzioni giudicanti e  requirenti  di
          legittimita'  nonche'  magistrati  destinati  all'esercizio
          delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla
          Corte di cassazione. 
              (Omissis).».