Art. 34 Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO» 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» e' sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilita' a ricoprire tale incarico puo' essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimita'.»; 2) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilita' si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»; 3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianita' di servizio e' valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita' periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»; 4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»; b) all'articolo 6: 1) al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»; 2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alla cessazione dall'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui e' stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»; c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti gia' computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea»; d) all'articolo 9, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»; e) all'articolo 10, comma 3, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»; f) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento e' data comunicazione al procuratore capo europeo.»; g) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.». 2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, dopo le parole «di legittimita'», sono inserite le seguenti: «nonche' magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 12 e 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Autorita' competente e procedimento per la designazione dei procuratori europei delegati). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura e' l'autorita' competente a designare i procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura europea, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilita' e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'articolo 17 del regolamento e dal presente decreto. Nell'individuazione dei criteri di valutazione specifico rilievo e' accordato all'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalita' economica e finanziaria, nonche' alle sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale. 3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore europeo delegato i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilita' alla designazione non hanno compiuto il sessantaquattresimo anno di eta' e hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'. Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilita' a ricoprire tale incarico puo' essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimita'. 4. I magistrati interessati presentano una dichiarazione di disponibilita' in relazione a una o piu' delle sedi indicate nell'articolo 10, allegando ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, nonche' il possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 17 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2. Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilita' si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. 5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta, in relazione a ciascuna delle sedi indicate ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati, le dichiarazioni di disponibilita' pervenute nel rispetto dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2. Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianita' di servizio e' valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita' periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 6. Entro trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di disponibilita', il Consiglio superiore della magistratura designa con delibera motivata, per ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10 e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento. 7. Il Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione al procuratore capo europeo dei nominativi dei magistrati designati.». «Art. 6 (Provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati). - 1. Il Consiglio superiore della magistratura destina i magistrati nominati procuratori europei delegati alle sedi indicate nell'articolo 10, disponendo il trasferimento e, se necessario, il mutamento di funzioni degli stessi nel rispetto delle disponibilita' manifestate in relazione alle sedi di tramutamento e delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione. 2. Con la delibera di trasferimento, qualora l'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il magistrato nominato procuratore europeo delegato eserciti anche le funzioni di pubblico ministero nazionale, il Consiglio superiore della magistratura dispone l'esonero parziale dall'attivita' giudiziaria ordinaria in misura corrispondente a quella convenuta nell'accordo. Le funzioni di pubblico ministero nazionale sono esercitate presso la procura della Repubblica di assegnazione di cui al comma 1 e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. 3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui e' stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. 4. Il Consiglio superiore della magistratura richiede, con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare se nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati siano stati avviati o definiti procedimenti disciplinari, ovvero se, nei casi agli stessi assegnati, il procuratore europeo incaricato della supervisione abbia adottato la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento. 5. Fermo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 11, comma 1, il procuratore europeo delegato informa senza ritardo il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia: a) quando riceve formale notizia dell'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilita' che gli derivano dal regolamento; b) quando, in un caso assegnatogli, la camera permanente assume una decisione di riassegnazione per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento o il procuratore europeo adotta la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento.». «Art. 7 (Trattamento economico e regime contributivo dei procuratori europei delegati). - 1. Dalla data di decorrenza degli effetti economici del contratto di assunzione sottoscritto con la Procura europea dal magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessa il trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero della giustizia. In caso di esonero parziale, il Ministero della giustizia provvede a rimborsare alla Procura europea la quota di trattamento economico spettante per lo svolgimento dell'ordinaria attivita' di procuratore nazionale. 2. In ogni caso, il periodo di servizio prestato nella qualita' di procuratore europeo delegato e' computato ai fini della progressione economica per anzianita' di servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, da determinarsi con riferimento al trattamento economico goduto alla data di assunzione dell'incarico e alla progressione di esso per anzianita' di servizio. 3. Il versamento dei contributi previdenziali, commisurati sulla base del trattamento economico individuato ai sensi del comma 2, e' integralmente posto a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti gia' computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea.». «Art. 9 (Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo). - 1. In relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, i procuratori europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali. I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati esercitano le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione. 3. I procuratori europei delegati, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, non sono soggetti ai poteri di direzione attribuiti ai procuratori della Repubblica dall'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dagli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, ne' all'attivita' di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. Non si applicano gli articoli 53, 371-bis, 372, 412, 413 e 421-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, del codice di procedura penale. 4. Nel caso previsto dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, il procuratore europeo esercita le funzioni requirenti secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.». «Art. 10 (Sedi dei procuratori europei delegati). - 1. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro della giustizia determina con proprio decreto la pianta organica dei procuratori europei delegati in conformita' alle previsioni dell'accordo, individuando le sedi di servizio dei procuratori europei delegati presso una o piu' procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e modificando, ove necessario, le piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche. Allo stesso modo il Ministro della giustizia procede in caso di successive modifiche dell'accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 5. 2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, previa determinazione del numero, della qualifica professionale, delle specifiche competenze anche linguistiche e dei requisiti di anzianita' e curricolari richiesti, il Ministero della giustizia individua, a mezzo di interpello nazionale riservato al personale di ruolo dell'Amministrazione giudiziaria, le unita' di personale amministrativo da assegnarsi alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati. Nello stesso termine, sentiti i dirigenti delle procure della Repubblica individuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia adotta le misure necessarie ad assicurare la disponibilita', da parte di detti uffici, di locali e di beni strumentali idonei a consentire ai procuratori europei delegati l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento in condizioni di eguaglianza rispetto ai pubblici ministeri nazionali. I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali sedi dei procuratori europei delegati adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli delle unita' di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo. Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione. 4. I provvedimenti indicati al comma 3 sono immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura. 5. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura assumono, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento.». «Art. 12 (Comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati). - 1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare a un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento e' data comunicazione al procuratore capo europeo. 2. In caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio superiore della magistratura determina la nuova sede di assegnazione del magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo. 3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, possono essere richiesti, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea.». «Art. 13 (Procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento). - 1. Quando e' fondato su motivi connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento, il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato puo' essere iniziato solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo. 2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare. 3. In caso di diniego del consenso, assunta ogni utile informazione, il procuratore generale presso la Corte di cassazione o, quando abbia richiesto di promuovere l'azione disciplinare, il Ministro della giustizia possono richiedere nei successivi trenta giorni al collegio della Procura europea di riesaminare la questione. 4. La richiesta del procuratore generale presso la Corte di cassazione sospende il decorso dei termini previsti dall'articolo 15, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sino al momento in cui perviene notizia del consenso espresso dal procuratore capo europeo o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, della decisione favorevole del collegio della Procura europea. Nei rimanenti casi, i termini riprendono a decorrere a seguito della cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, di cui il Consiglio superiore della magistratura informa tempestivamente il procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare. 5. L'azione disciplinare non puo' comunque essere iniziata o proseguita quando la sussistenza dei fatti oggetto di addebito o della responsabilita' del magistrato e' stata esclusa dal collegio della Procura europea con decisione irrevocabile. 6. Quando i fatti contestati nell'addebito disciplinare, ovvero altre circostanze comunque rilevanti ai fini del procedimento disciplinare, hanno formato oggetto di procedimento disciplinare da parte del collegio della Procura europea, il procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede alla Procura europea la trasmissione degli atti pertinenti. 7. La documentazione di cui al comma 6 e' utilizzabile per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione disciplinare e nel giudizio disciplinare. La rinnovazione dell'esame dei testimoni e' ammessa solo su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se ritenuta necessaria sulla base di specifiche esigenze. 8. In caso di condanna, nella commisurazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si tiene conto di quella gia' eventualmente irrogata dal collegio della Procura europea per il medesimo fatto.». - Si riporta il testo della lettera e) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 (Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali), cosi' come modificata dal decreto qui pubblicato: «Tabella B - Ruolo organico della magistratura ordinaria. (Omissis). E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' nonche' magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione. (Omissis).».