Art. 35 
 
       Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
34-bis, e' inserito il seguente: 
    «Art.   34-ter   (Anagrafe   dei   dipendenti   della    pubblica
amministrazione). - 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e
degli  obiettivi  relativi  alla  missione  M1C1:  "Digitalizzazione,
innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza, e per il  completamento  del  fascicolo  elettronico  del
dipendente e' avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico
permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della  base  di  dati
del  personale   della   pubblica   amministrazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, strumentale all'erogazione dei servizi
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per  l'informatica
nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel  rispetto  delle  norme
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, e del codice di cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.  196.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n.  281,  sono  disciplinate   le   modalita'   di
funzionamento  e  di  comunicazione   dei   dati   da   parte   delle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
presente decreto e degli  enti  pubblici  economici.  Alle  attivita'
derivanti  dal  presente  articolo  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica provvede con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».