Art. 36 
 
Semplificazioni alla disciplina delle  Commissioni  tecniche  di  cui
  all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile
  2006, n. 152 
  01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Con
riferimento alle procedure di valutazione  ambientale  di  competenza
statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale  integrato
per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla  parte
seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi  del  periodo
precedente,  deve  essere  data  precedenza,  hanno  in   ogni   caso
priorita', in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore
di potenza installata o trasportata  prevista.  La  Commissione  puo'
derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e quinto periodo in
caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio
dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione
di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma  2-bis
del presente articolo da' precedenza ai progetti connessi alle misure
relative allo stato di emergenza»; 
  b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «settimo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «ottavo periodo», al  quarto  periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  salvo  che  il  tempo
pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo  quinto
periodo» e dopo il quinto periodo e'  inserito  il  seguente:  «Nelle
more del perfezionamento del decreto di  nomina,  il  commissario  in
esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto  di  voto,
alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»; 
  c) il comma 2-octies e' sostituito dal seguente: 
  «2-octies. Il presidente della Commissione di cui  al  comma  1  si
avvale altresi' di una struttura  di  supporto  composta  da  quattro
unita'  di  personale   dell'Arma   dei   carabinieri,   appartenenti
all'organizzazione   per   la   tutela   forestale,   ambientale    e
agroalimentare   di   cui    all'articolo    174-bis    del    codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel  settore  della
tutela ambientale o nel coordinamento di  unita'  complesse  o  nella
gestione di fondi. I componenti  della  struttura  di  supporto  sono
individuati dal Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  di  cui
all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n.  66  del
2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi
di funzionamento  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,  del  presente
decreto.  La  struttura  di   supporto   cessa   al   rinnovo   della
Commissione». 
  1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Entro  il
medesimo termine, l'autorita' competente avvia la  propria  attivita'
istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede
al proponente la documentazione integrativa,  assegnando  un  termine
perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.». 
  1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, al primo periodo, le parole: «l'autorita'  competente,»
sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di  cui  all'articolo
8, comma 1, ovvero  la  Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma
2-bis,», al secondo periodo, le parole: «l'autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «la Commissione  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,»
e, al terzo  periodo,  le  parole:  «all'autorita'  competente»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla Commissione di cui  all'articolo  8,
comma 1,  ovvero  alla  Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma
2-bis,». 
  1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
  «6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica,  nel  caso
di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili  afferenti  a   integrali   ricostruzioni,   rifacimenti,
riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento
e  le  prestazioni   ambientali,   il   proponente   puo'   ricorrere
prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo  6,
comma  9,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ove
sussistano i presupposti per  l'applicazione  di  tali  disposizioni;
ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare,  risultino
applicabili  le  procedure  di  verifica   di   assoggettabilita'   a
valutazione  di  impatto  ambientale  o  di  valutazione  di  impatto
ambientale, ovvero  ove  il  proponente  sottoponga  direttamente  il
progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni  caso  a
oggetto solo  l'esame  delle  variazioni  dell'impatto  sull'ambiente
indotte dal progetto proposto». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 8,  23  e  24  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
          ambientale», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
          ambientale   -   VIA   e   VAS).   -   1.    Il    supporto
          tecnico-scientifico    all'autorita'     competente     per
          l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della
          presente parte nel caso di piani, programmi e progetti  per
          i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS  spettano  allo
          Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero
          massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il
          Segretario, posta alle dipendenze funzionali del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
          lo svolgimento delle istruttorie  tecniche  la  Commissione
          puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
          norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
          enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali
          sia  riconosciuto  un  concorrente   interesse   regionale,
          all'attivita' istruttoria partecipa  un  esperto  designato
          dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome   interessate,
          individuato  tra  i  soggetti  in  possesso   di   adeguata
          professionalita'   ed   esperienza   nel   settore    della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale.  Nella  trattazione  dei  procedimenti  di  sua
          competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
          di cui al presente comma nonche' la Commissione di  cui  al
          comma  2-bis  danno  precedenza  ai  progetti   aventi   un
          comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
          ovvero una ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione
          attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
          progetti cui si correlano scadenze non superiori  a  dodici
          mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
          da enti terzi, e ai  progetti  relativi  ad  impianti  gia'
          autorizzati la cui autorizzazione scade entro  dodici  mesi
          dalla  presentazione  dell'istanza.  Con  riferimento  alle
          procedure di valutazione ambientale di  competenza  statale
          relative  ai  progetti  attuativi   del   Piano   nazionale
          integrato   per   l'energia   e   il   clima,   individuati
          dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto
          tra quelli a cui, ai sensi  del  periodo  precedente,  deve
          essere data precedenza, hanno in ogni  caso  priorita',  in
          ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore  di
          potenza installata o trasportata prevista.  La  Commissione
          puo' derogare all'ordine di priorita' di cui  al  quarto  e
          quinto periodo in caso  di  deliberazione  dello  stato  di
          emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi  del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1;  in  tal  caso,   la
          Commissione di cui al presente comma ovvero la  Commissione
          di cui al comma 2-bis del presente articolo da'  precedenza
          ai progetti connessi alle misure  relative  allo  stato  di
          emergenza. 
              2. I commissari di cui  al  comma  1  sono  scelti  tra
          professori o ricercatori universitari, tra il personale  di
          cui agli articoli 2 e 3  del  decreto  legislativo  del  30
          marzo 2001, n. 165, ivi  compreso  quello  appartenente  ad
          enti di  ricerca,  al  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n.  132,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  ovvero  tra
          soggetti  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento,  di
          laurea specialistica o magistrale, con adeguata  esperienza
          professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
          il loro incarico dura quattro anni ed  e'  rinnovabile  una
          sola  volta.  I  commissari  sono  nominati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
          motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte  dei
          prescelti   dei   necessari   requisiti    di    comprovata
          professionalita' e  competenza  nelle  materie  ambientali,
          economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere.   Ai
          commissari,  qualora  provenienti   dalle   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale  di
          cui all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  si
          applica  quanto  previsto  dall'articolo  53  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il  personale  in
          regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
          ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito  con
          le modalita' di cui al comma 5  esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. 
              2-bis.  Per   lo   svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
          presidente e il  segretario,  in  possesso  di  diploma  di
          laurea o laurea  magistrale,  con  almeno  cinque  anni  di
          esperienza professionale e  con  competenze  adeguate  alla
          valutazione  tecnica,  ambientale   e   paesaggistica   dei
          predetti progetti, individuate tra il  personale  di  ruolo
          delle   amministrazioni   statali   e   regionali,    delle
          istituzioni universitarie, del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  (CNR),  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
          del personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico
          ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.  Il  personale
          delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio  in
          posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa  o
          altra analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,
          alla  data  di  adozione  del  decreto  di  nomina  di  cui
          all'ottavo periodo del presente comma. Nel caso in  cui  al
          presidente  della  Commissione  di  cui  al  comma  1   sia
          attribuita anche la presidenza della Commissione di cui  al
          comma 2-bis, si applica  l'articolo  9,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  303,  anche  per
          evitare  qualsiasi  effetto  decadenziale.   I   componenti
          nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale
          attivita'  a  tempo  pieno  ad  eccezione  dei   componenti
          nominati ai sensi  del  quinto  periodo.  Con  decreto  del
          Ministro  della  transizione  ecologica,  su  proposta  del
          presidente  della  Commissione  di  cui  al  comma   1,   i
          componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di
          sei,  possono  essere  nominati  anche   componenti   della
          Commissione di cui al presente comma, salvo  che  il  tempo
          pieno non sia  previsto  nei  singoli  decreti  di  cui  al
          medesimo  quinto  periodo.  Nella  nomina  dei  membri   e'
          garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. Nelle more
          del perfezionamento del decreto di nomina,  il  commissario
          in esso  individuato  e'  autorizzato  a  partecipare,  con
          diritto di voto, alle riunioni  della  Commissione  Tecnica
          PNRR-PNIEC.  I   componenti   della   Commissione   Tecnica
          PNRR-PNIEC sono nominati con  decreto  del  Ministro  della
          transizione ecologica entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   anche
          attingendo  dall'elenco  utilizzato  per  la   nomina   dei
          componenti della Commissione tecnica  di  verifica  di  cui
          comma 1 del presente  articolo  in  possesso  dei  medesimi
          requisiti di cui al  presente  comma.  I  componenti  della
          Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  restano  in  carica  cinque
          anni e sono rinnovabili per una sola volta.  Alle  riunioni
          della commissione partecipa, con diritto di voto, anche  un
          rappresentante  del  Ministero  della   cultura.   Per   lo
          svolgimento delle istruttorie tecniche  la  Commissione  si
          avvale, tramite appositi protocolli d'intesa,  del  Sistema
          nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente  a  norma
          della legge 28 giugno 2016, n.  132,  e  degli  altri  enti
          pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali  sia
          riconosciuto  da  specifiche  disposizioni  o   intese   un
          concorrente interesse regionale, all'attivita'  istruttoria
          partecipa con diritto di voto un  esperto  designato  dalle
          Regioni e dalle Province autonome interessate,  individuato
          tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita'  ed
          esperienza  nel  settore  della  valutazione   dell'impatto
          ambientale  e  del  diritto  ambientale;  ai   fini   della
          designazione  e  della  conseguente   partecipazione   alle
          riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e'  in  ogni
          caso sufficiente la comunicazione o la  conferma  da  parte
          della regione o della  provincia  autonoma  del  nominativo
          dell'interessato. La Commissione  opera  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 20, dall'articolo 21,  dall'articolo
          23, dall'articolo 24, dall'articolo  25,  commi  1,  2-bis,
          2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e  dall'articolo  27,  del  presente
          decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza  nel
          corso dello svolgimento dell'incarico,  restano  in  carica
          fino  al  termine  dello  stesso  e  non   possono   essere
          rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari  percepiscono
          soltanto, oltre al trattamento di quiescenza,  il  compenso
          di cui al comma 5. Quanto previsto dall'articolo 73,  comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si
          applica anche ai compiti istruttori svolti  dai  Commissari
          nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
          sino al 31 dicembre 2023. 
              2-ter. Al fine di garantire univocita' di indirizzo,  i
          presidenti della Commissione tecnica di cui al  comma  1  e
          della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
          da  un  numero  massimo  di  due  commissari  per  ciascuna
          Commissione, individuati  dal  Ministro  della  transizione
          ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
          procedurali   preordinati   all'attuazione   coordinata   e
          omogenea delle disposizioni di cui alla parte  seconda  del
          presente decreto. 
              2-quater. Il Ministro della transizione ecologica  puo'
          attribuire, al presidente di una delle Commissioni  di  cui
          ai commi 1 o 2-bis, anche  la  presidenza  dell'altra.  Nel
          caso in cui la presidenza di entrambe  le  Commissioni  sia
          attribuita al presidente della Commissione di cui al  comma
          1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione  di
          comando, distacco, aspettativa o  altra  analoga  posizione
          entro dieci  giorni  dall'assunzione  dell'incarico  e  per
          l'intera durata del medesimo. 
              2-quinquies. In relazione a quanto previsto  dai  commi
          2-ter e 2-quater,  resta  fermo  che  dagli  incarichi  ivi
          indicati  e'  escluso  il  personale  docente,   educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. 
              2-sexies.   La   denominazione   "Commissione   tecnica
          PNRR-PNIEC"  sostituisce,  ad  ogni   effetto   e   ovunque
          presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC". 
              2-septies.  Qualora  lo  richieda  almeno   una   delle
          Commissioni parlamentari competenti a maggioranza  dei  due
          terzi  dei  suoi  componenti,  le  tipologie  dei  progetti
          attuativi del  PNIEC  individuati  nell'allegato  I-bis  al
          presente decreto possono essere modificate, con decreto del
          Ministro della transizione ecologica, previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  da   rendere   entro
          quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i  quali  il
          decreto puo' essere comunque adottato. 
              2-octies. Il presidente della  Commissione  di  cui  al
          comma 1 si avvale altresi' di  una  struttura  di  supporto
          composta da  quattro  unita'  di  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la  tutela
          forestale, ambientale e agroalimentare di cui  all'articolo
          174-bis del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  o  comunque  con
          comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o
          nel coordinamento di unita' complesse o nella  gestione  di
          fondi.  I  componenti  della  struttura  di  supporto  sono
          individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
          di cui all'articolo  170  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  66  del  2010,  e  posti  in  posizione  di
          comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di
          cui all'articolo 8,  comma  5,  del  presente  decreto.  La
          struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione. 
              (Omissis).». 
              «Art. 23. - 1. Il proponente presenta l'istanza di  VIA
          trasmettendo   all'autorita'    competente    in    formato
          elettronico: 
                a) il  progetto  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera g); 
                b) lo studio di impatto ambientale; 
                c) la sintesi non tecnica; 
                d)   le   informazioni   sugli   eventuali    impatti
          transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32; 
                e) l'avviso al pubblico,  con  i  contenuti  indicati
          all'articolo 24, comma 2; 
                f) copia della ricevuta  di  avvenuto  pagamento  del
          contributo di cui all'articolo 33; 
                g) i risultati della procedura di dibattito  pubblico
          eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              2. Per i progetti di cui al punto 1)  dell'allegato  II
          alla  presente  parte  e  per  i  progetti  riguardanti  le
          centrali termiche  e  altri  impianti  di  combustione  con
          potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2)  del
          medesimo allegato II, il proponente trasmette,  oltre  alla
          documentazione  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  e),   la
          valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita'
          alle linee guida adottate con decreto  del  Ministro  della
          salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 
              3.   Entro   quindici   giorni   dalla    presentazione
          dell'istanza di  VIA  l'autorita'  competente  verifica  la
          completezza  della  documentazione,  l'eventuale  ricorrere
          della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1,  nonche'
          l'avvenuto  pagamento  del  contributo  dovuto   ai   sensi
          dell'articolo 33. Entro il  medesimo  termine,  l'autorita'
          competente  avvia  la  propria  attivita'  istruttoria   e,
          qualora la documentazione risulti incompleta,  richiede  al
          proponente la  documentazione  integrativa,  assegnando  un
          termine perentorio per la  presentazione  non  superiore  a
          trenta  giorni.  Qualora  entro  il  termine  assegnato  il
          proponente  non  depositi  la  documentazione  integrativa,
          ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi  da
          parte dell'autorita' competente  nel  termine  di  quindici
          giorni,  la  documentazione  risulti   ancora   incompleta,
          l'istanza  si  intende  ritirata  ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.  I
          termini di cui al presente comma sono perentori. 
              4.  La  documentazione   di   cui   al   comma   1   e'
          immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
          tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
          informazioni  industriali  o   commerciali   indicate   dal
          proponente,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale,  nel   sito   web   dell'autorita'   competente
          all'esito delle verifiche di cui al  comma  3.  L'autorita'
          competente comunica contestualmente per  via  telematica  a
          tutte le Amministrazioni e a tutti  gli  enti  territoriali
          potenzialmente  interessati  e   comunque   competenti   ad
          esprimersi sulla  realizzazione  del  progetto,  l'avvenuta
          pubblicazione della documentazione nel  proprio  sito  web.
          Per  i  progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma   2-bis,
          contestualmente alla pubblicazione della documentazione  di
          cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma
          2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La  medesima
          comunicazione e' effettuata in sede di  notifica  ad  altro
          Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.». 
              «Art. 24. - 1. Della presentazione dell'istanza,  della
          pubblicazione   della   documentazione,    nonche'    delle
          comunicazioni di  cui  all'articolo  23  deve  essere  dato
          contestualmente specifico avviso al pubblico sul  sito  web
          dell'autorita' competente. Tale forma di pubblicita'  tiene
          luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi
          3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Dalla  data  di
          pubblicazione  sul  sito  web   dell'avviso   al   pubblico
          decorrono i termini per la consultazione, la valutazione  e
          l'adozione del provvedimento di VIA. 
              2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'
          pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e  per
          gli effetti di cui al  comma  1,  e  ne  e'  data  comunque
          informazione   nell'albo   pretorio    informatico    delle
          amministrazioni  comunali   territorialmente   interessate.
          L'avviso al pubblico deve indicare almeno: 
                a) il proponente, la denominazione del progetto e  la
          tipologia di procedura  autorizzativa  necessaria  ai  fini
          della realizzazione del progetto; 
                b) l'avvenuta presentazione  dell'istanza  di  VIA  e
          l'eventuale  applicazione   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 32; 
                c) la localizzazione  e  una  breve  descrizione  del
          progetto  e   dei   suoi   possibili   principali   impatti
          ambientali; 
                d)  l'indirizzo   web   e   le   modalita'   per   la
          consultazione della documentazione e degli atti predisposti
          dal proponente nella loro interezza; 
                e)  i  termini  e  le  specifiche  modalita'  per  la
          partecipazione del pubblico; 
                f)  l'eventuale  necessita'  della   valutazione   di
          incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 
              3. Entro il termine di sessanta giorni,  ovvero  trenta
          giorni per i progetti di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,
          dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma
          2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
          web,  del  progetto  e  della  relativa  documentazione   e
          presentare   le    proprie    osservazioni    all'autorita'
          competente,  anche  fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi. Entro il  medesimo  termine  sono
          acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
          e degli enti pubblici che hanno ricevuto  la  comunicazione
          di cui all'articolo 23, comma 4. Entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza del  termine  di  cui  ai  periodi
          precedenti,  il  proponente  ha  facolta'   di   presentare
          all'autorita' competente le  proprie  controdeduzioni  alle
          osservazioni e ai pareri pervenuti. 
              4. Qualora all'esito della consultazione  ovvero  della
          presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
          si renda necessaria  la  modifica  o  l'integrazione  degli
          elaborati progettuali o della documentazione acquisita,  la
          Commissione di cui  all'articolo  8,  comma  1,  ovvero  la
          Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,  entro  i
          venti  giorni  successivi,  ovvero  entro  i  dieci  giorni
          successivi per i progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis, puo', per una sola volta, stabilire un  termine  non
          superiore ad ulteriori venti giorni, per  la  trasmissione,
          in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
          documentazione  modificati  o   integrati.   Su   richiesta
          motivata del proponente la Commissione di cui  all'articolo
          8, comma 1, ovvero la Commissione di  cui  all'articolo  8,
          comma  2-bis,  puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  la
          sospensione  dei  termini  per   la   presentazione   della
          documentazione integrativa per un periodo non  superiore  a
          sessanta giorni ovvero a  centoventi  giorni  nei  casi  di
          integrazioni che  richiedono  maggiori  approfondimenti  su
          motivata  richiesta  del  proponente   in   ragione   della
          particolare  complessita'  tecnica  del  progetto  o  delle
          indagini richieste. Nel  caso  in  cui  il  proponente  non
          ottemperi  alla  richiesta  entro  il  termine   perentorio
          stabilito,  l'istanza  si  intende  respinta  ed  e'  fatto
          obbligo alla Commissione di cui all'articolo  8,  comma  1,
          ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
          di procedere all'archiviazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Principi generali). - 1. Al fine  di  favorire
          lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel
          rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato  e
          Regioni,  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo   3,   la
          costruzione e l'esercizio  di  impianti  di  produzione  di
          energia da  fonti  rinnovabili  sono  disciplinati  secondo
          speciali procedure amministrative semplificate, accelerate,
          proporzionate  e  adeguate,  sulla  base  delle  specifiche
          caratteristiche di ogni singola applicazione. 
              2. I regimi di  autorizzazione  per  la  costruzione  e
          l'esercizio  degli  impianti  a  fonti   rinnovabili   sono
          regolati dai seguenti  articoli,  secondo  un  criterio  di
          proporzionalita': 
                a) comunicazione relativa alle attivita' in  edilizia
          libera di cui all'articolo 6, comma 11; 
                b) dichiarazione di inizio lavori asseverata  di  cui
          all'articolo 6-bis; 
                c)  procedura   abilitativa   semplificata   di   cui
          all'articolo 6; 
                d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5. 
              3. Al fine di evitare  l'elusione  della  normativa  di
          tutela  dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale,   della
          salute e della pubblica incolumita', fermo restando  quanto
          disposto dalla  Parte  quinta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e,  in
          particolare, dagli articoli 270,  273  e  282,  per  quanto
          attiene   all'individuazione   degli    impianti    e    al
          convogliamento delle emissioni, le Regioni  e  le  Province
          autonome stabiliscono i casi in  cui  la  presentazione  di
          piu' progetti per la realizzazione di  impianti  alimentati
          da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in
          aree  contigue  sono  da  valutare  in  termini  cumulativi
          nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. 
              4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere  di
          sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia
          prodotta da una pluralita' di  impianti  non  inserite  nei
          preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione  con
          il procedimento  di  cui  all'articolo  16,  salvaguardando
          l'obiettivo di coordinare anche i tempi di  sviluppo  delle
          reti e di sviluppo degli impianti di produzione. 
              5. Per gli impianti di incenerimento e  coincenerimento
          dei rifiuti, e' fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo
          182, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
          e successive modificazioni. 
              6. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  sono  stabilite  specifiche
          procedure  autorizzative,  con  tempistica  accelerata   ed
          adempimenti semplificati, per i casi  di  realizzazione  di
          impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione
          di altri impianti energetici,  anche  alimentati  da  fonti
          rinnovabili. 
              6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica,
          nel caso di progetti di modifica di impianti di  produzione
          di energia  da  fonti  rinnovabili  afferenti  a  integrali
          ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e  potenziamenti,
          finalizzati a migliorare il  rendimento  e  le  prestazioni
          ambientali, il proponente puo'  ricorrere  prioritariamente
          alla valutazione preliminare di cui all'articolo  6,  comma
          9, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ove
          sussistano  i  presupposti  per  l'applicazione   di   tali
          disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione
          preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica
          di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale  o
          di  valutazione  di  impatto  ambientale,  ovvero  ove   il
          proponente  sottoponga  direttamente  il  progetto  a  tali
          procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto
          solo l'esame delle  variazioni  dell'impatto  sull'ambiente
          indotte dal progetto proposto.».