Art. 37 
 
         Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana 
                     alle esposizioni universali 
 
  1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole da «istituito» a «stanziamento di»  sono  sostituite
dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale  a
favore di Roma Capitale pari a» e le parole: «e di»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e a»; 
    b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per  l'attuazione
del presente comma, Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa
controllate operano, in qualita' di stazioni appaltanti, con i poteri
e con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  4,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un
comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attivita'
di promozione della candidatura della  citta'  di  Roma  ad  ospitare
l'Esposizione  universale  del  2030.  Gli  oneri   derivanti   dalla
costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti  in  capo  a
Roma Capitale. Ai componenti  del  Comitato  promotore  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo
e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma  Capitale
e le societa' in house dalla stessa controllate  sono  autorizzate  a
conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di  collaborazione  per
l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico  e
a reclutare un contingente di personale fino a 30  unita'  con  forme
contrattuali flessibili,  con  scadenza  non  oltre  il  31  dicembre
2023.». 
  2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono  sostituite
dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite  dalle
seguenti: «, terzo e quinto»; 
    c) sono inseriti, in fine, i seguenti  periodi:  «Al  Commissario
generale di sezione e' attribuito un compenso in misura non superiore
al limite di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, come  rideterminato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 68, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234.  Ai  contratti  di
fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione  del  presente
comma si applicano le disposizioni in materia di  contratti  pubblici
applicabili  nello  svolgimento  dei  progetti  inclusi   nel   Piano
nazionale di ripresa e resilienza.». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a  2  milioni
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle  disposizioni
di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede  mediante  le  risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 49, 382  e
          447, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          Omissis. 
              49. Per il  sostegno  all'internazionalizzazione  delle
          imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: 
                a)  la  dotazione   del   fondo   rotativo   di   cui
          all'articolo 2, primo comma, del  decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n. 394, e' incrementata  di  1,5  miliardi  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
                b) la dotazione del fondo  di  cui  all'articolo  72,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' incrementata di 150 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2026, per le finalita' di  cui  alla
          lettera d) del medesimo comma. 
              Omissis. 
              382. Per gli adempimenti connessi  alla  partecipazione
          italiana all'Expo 2025 Osaka, e' autorizzata la spesa di  2
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e  2023,
          di 15 milioni di euro per l'anno 2024,  di  25  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e di 3  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026. Ai fini del presente comma, si applica l'articolo  1,
          comma 587,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  ad
          eccezione  dei  periodi  primo,  terzo  e   quinto,   e   i
          riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli  Emirati
          Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo  2025
          Osaka e al Giappone. Al Commissario generale di sezione  e'
          attribuito un compenso in misura non superiore al limite di
          cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno  2014,  n.   89,   come   rideterminato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n.
          234.  Ai  contratti  di  fornitura,  servizi  e  lavori  da
          stipulare in attuazione del presente comma si applicano  le
          disposizioni in materia di contratti  pubblici  applicabili
          nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza. 
              Omissis. 
              447. Per le attivita' e gli adempimenti  connessi  alla
          candidatura della citta' di Roma ad ospitare  l'Esposizione
          universale  internazionale   del   2030,   e'   autorizzata
          l'erogazione di un contributo  statale  a  favore  di  Roma
          Capitale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e  di  10
          milioni di euro  per  l'anno  2023.  Per  l'attuazione  del
          presente comma, Roma Capitale e le societa' in house  dalla
          stessa  controllate  operano,  in  qualita'   di   stazioni
          appaltanti,  con  i  poteri  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4, commi 2 e 3, del  decreto-legge  18  aprile
          2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          giugno  2019,  n.  55.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale sono autorizzati a  partecipare
          alla costituzione di un comitato promotore per  l'indirizzo
          e il coordinamento  delle  attivita'  di  promozione  della
          candidatura della citta' di Roma ad ospitare  l'Esposizione
          universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione
          e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a  Roma
          Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano
          compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di
          cui al primo periodo e  in  deroga  ai  limiti  previsti  a
          legislazione vigente, Roma Capitale e le societa' in  house
          dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire  fino
          a 30  incarichi  di  consulenza  e  di  collaborazione  per
          l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui  per  singolo
          incarico e a reclutare un contingente di personale  fino  a
          30 unita' con forme contrattuali flessibili,  con  scadenza
          non oltre il 31 dicembre 2023. 
              Omissis.». 
              - Il decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  recante
          «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019 n. 92. 
              - Il decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  recante
          «Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale» convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          giugno 2014, n. 89, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          24 aprile 2014, n. 95.