Art. 39 
 
                 Misure urgenti per il potenziamento 
                    del fondo di venture capital 
 
  1. La dotazione  del  fondo  rotativo  per  operazioni  di  venture
capital di cui all'articolo 1, comma 932,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera
a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  1-bis. Al fine di garantire la piena operativita' dei fondi per  il
venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo  economico,
al comma 7-sexies dell'articolo 10  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Per  la
gestione degli interventi di cui al  presente  comma  e'  autorizzata
l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero  dello  sviluppo  economico,  cui
affluiscono le risorse ad esso assegnate  e  sul  quale  la  societa'
Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a effettuare  operazioni
di versamento  e  di  prelevamento  per  le  medesime  finalita'.  Il
Ministero dello sviluppo economico  stipula  con  la  societa'  Cassa
depositi e prestiti Spa un'apposita  convenzione  per  la  disciplina
delle modalita' operative di  gestione  delle  risorse  assegnate  al
citato conto corrente». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 932, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)»: 
              «Omissis. 
              932. Tutti i fondi rotativi gestiti  dalla  SIMEST  Spa
          destinati ad operazioni di venture  capital  in  Paesi  non
          aderenti  all'Unione  europea  nonche'  il  fondo  di   cui
          all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge  21  marzo
          2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo. 
              Omissis.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 49,  della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, si veda nei riferimenti normativi
          all'articolo 37. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7-sexies,
          del decreto-legge 10 settembre 2021,  n.  121,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  9  novembre  2021,  n.  156
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   investimenti   e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e  autostradali»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Procedure di attuazione del  Piano  Nazionale
          di Ripresa e Resilienza e modalita' di accesso  ai  servizi
          erogati  in  rete  dalle  pubbliche   amministrazioni).   -
          (Omissis). 
              7-sexies. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          7-quinquies nonche' al fine di rafforzare  il  settore  del
          venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel
          rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1  della
          comunicazione  della  Commissione  europea  2014/C   19/04,
          concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
          a promuovere gli  investimenti  per  il  finanziamento  del
          rischio,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere,  fino   a   un
          ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la  disciplina
          dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno
          o  piu'  fondi  per  il  venture  capital,  come   definiti
          dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in  fondi
          per il venture capital, comprese quote o  azioni  di  fondi
          per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono  in
          fondi per il venture debt,  istituiti  dalla  societa'  che
          gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116,
          della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  a  condizione  che
          altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa
          depositi e prestiti Spa in qualita' di  istituto  nazionale
          di promozione ai sensi dell'articolo 1,  comma  826,  della
          legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sottoscrivano  risorse
          aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare  della
          sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo  restando  il
          rispetto della richiamata sezione della comunicazione della
          Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine e' autorizzato
          il versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,  entro
          il 31 dicembre 2021, dell'importo di  2  miliardi  di  euro
          delle somme  iscritte  in  conto  residui  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          27, comma 17, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77,  per  la  successiva  riassegnazione  al  pertinente
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico  relativo  all'articolo  1,  comma
          209, della citata legge n. 145 del 2018.  La  normativa  di
          attuazione  recante  le  modalita'  di   investimento   del
          Ministero dello sviluppo economico attraverso il  fondo  di
          sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze
          del mancato investimento di almeno  il  60  per  cento  del
          patrimonio del fondo  entro  cinque  anni  dalla  chiusura,
          anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione. Per la
          gestione degli interventi  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso
          la Tesoreria centrale dello Stato, intestato  al  Ministero
          dello sviluppo economico, cui  affluiscono  le  risorse  ad
          esso assegnate e sul quale la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e'  autorizzata  a  effettuare  operazioni  di
          versamento e di prelevamento per le medesime finalita'.  Il
          Ministero dello sviluppo economico stipula con la  societa'
          Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita  convenzione  per
          la disciplina delle modalita' operative di  gestione  delle
          risorse assegnate al citato conto corrente. 
              (Omissis).».