Art. 39 Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital 1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 1-bis. Al fine di garantire la piena operativita' dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la gestione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalita'. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalita' operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «Omissis. 932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo. Omissis.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 37. - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 7-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - (Omissis). 7-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quinquies nonche' al fine di rafforzare il settore del venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o piu' fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa depositi e prestiti Spa in qualita' di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine e' autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativo all'articolo 1, comma 209, della citata legge n. 145 del 2018. La normativa di attuazione recante le modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalita'. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalita' operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente. (Omissis).».