Art. 40 
 
                      Sorveglianza radiometrica 
 
  1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano
attivita'  di  importazione,  raccolta,  deposito  o  che  esercitano
operazioni di fusione di  rottami  o  altri  materiali  metallici  di
risulta hanno l'obbligo di effettuare, secondo  quanto  previsto  dal
comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine
di rilevare la presenza di livelli anomali  di  radioattivita'  o  di
eventuali sorgenti dismesse, per garantire  la  protezione  sanitaria
dei lavoratori e della popolazione da eventi che  possono  comportare
esposizioni   alle   radiazioni   ionizzanti   e   per   evitare   la
contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si  applica,  secondo
quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che,  in  grandi  centri  di
importazione di metallo o  presso  i  principali  nodi  di  transito,
esercitano  a  scopo   industriale   o   commerciale   attivita'   di
importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti  finiti
in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti  che  svolgono
attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano
operazioni doganali.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
      «3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo e'
effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato  XIX  al  presente
decreto, che disciplina: 
        a) le modalita' esecutive  della  sorveglianza  radiometrica,
individuate secondo norme di  buona  tecnica,  e  i  contenuti  della
relativa attestazione; 
        b) con riferimento ai soggetti di cui  al  comma  1,  secondo
periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei  prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalita',
ivi incluse  le  condizioni  per  l'applicazione  della  sorveglianza
radiometrica ai prodotti finiti  in  metallo,  nonche'  l'elenco  dei
grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;  per
l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede
ai sensi del comma 4; 
        c) i contenuti della formazione  da  impartire  al  personale
dipendente per il  riconoscimento  delle  piu'  comuni  tipologie  di
sorgenti  radioattive  ed  al  personale  addetto  alla  sorveglianza
radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni; 
        d) le condizioni di riconoscimento delle  certificazioni  dei
controlli  radiometrici  rilasciate  dai  Paesi  terzi  per  i  quali
esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento
delle formalita' doganali. 
  3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX si applicano, nel rispetto
della disciplina europea, decorsi centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   ad   eccezione
dell'articolo  10  del  medesimo  allegato  che,  nelle  more,  trova
applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 100, i  cui  rinvii  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  s'intendono  riferiti   alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Nel rispetto della  disciplina  europea,  con  decreto  dei
Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico,  di
concerto con i Ministeri degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della salute, del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentita l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  e  l'ISIN,  possono
essere apportate modifiche  all'allegato  XIX  con  riferimento  alle
modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle
mutate condizioni di rischio  e  diffusione  o  dell'opportunita'  di
adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure
di controllo, ai contenuti  della  formazione  per  la  sorveglianza,
nonche' alle condizioni di riconoscimento  delle  certificazioni  dei
controlli  radiometrici   rilasciate   da   Paesi   terzi   ai   fini
dell'espletamento delle formalita' doganali.  Le  relative  modifiche
entrano  in  vigore  nel  termine   ivi   previsto.   L'aggiornamento
dell'elenco dei prodotti  semilavorati  in  metallo  e  dei  prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica puo' essere
effettuato, anche sulla  base  delle  variazioni  della  nomenclatura
combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea  per  i
medesimi  prodotti,  con  decreto  dei  Ministeri  della  transizione
ecologica  e  dello  sviluppo   economico,   adottato   su   proposta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi  centri
di importazione di metallo e  dei  principali  nodi  di  transito  e'
definito sulla base dei  dati  statistici  disponibili  per  l'ultimo
triennio per le operazioni di importazione dei prodotti  semilavorati
in  metallo  e  dei  prodotti  finiti  in   metallo   oggetto   della
sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza  biennale,
con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli,  salva  la  possibilita'  di  modifica  prima  di  tale
scadenza, su  impulso  delle  Autorita'  competenti  o  della  stessa
Agenzia delle dogane e dei monopoli.». 
  2. L'allegato XIX  al  decreto  legislativo  n.  101  del  2020  e'
sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  72  del  decreto
          legislativo  31  luglio  2020,  n.  101  «Attuazione  della
          direttiva    2013/59/Euratom,    che    stabilisce    norme
          fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
          pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle   radiazioni
          ionizzanti,  e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom,
          90/641/Euratom,     96/29/Euratom,     97/43/Euratom      e
          2003/122/Euratom e riordino della normativa di  settore  in
          attuazione dell'articolo 20, comma  1,  lettera  a),  della
          legge 4  ottobre  2019,  n.  117»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 72 (Sorveglianza  radiometrica  su  materiali,  o
          prodotti  semilavorati  metallici  o  prodotti  in  metallo
          (direttiva   2013/59/EURATOM,    articolo    93;    decreto
          legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo157).  -  1.  I
          soggetti che a scopo industriale o  commerciale  esercitano
          attivita'  di  importazione,  raccolta,  deposito   o   che
          esercitano  operazioni  di  fusione  di  rottami  o   altri
          materiali  metallici  di   risulta   hanno   l'obbligo   di
          effettuare,  secondo  quanto  previsto  dal  comma  3,   la
          sorveglianza radiometrica sui predetti materiali,  al  fine
          di   rilevare   la   presenza   di   livelli   anomali   di
          radioattivita'  o  di  eventuali  sorgenti  dismesse,   per
          garantire la protezione sanitaria dei  lavoratori  e  della
          popolazione da eventi che  possono  comportare  esposizioni
          alle radiazioni ionizzanti e per evitare la  contaminazione
          dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto
          previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri  di
          importazione di metallo  o  presso  i  principali  nodi  di
          transito, esercitano  a  scopo  industriale  o  commerciale
          attivita'  di   importazione   di   prodotti   semilavorati
          metallici o di prodotti finiti in metallo. La  disposizione
          non si applica  ai  soggetti  che  svolgono  attivita'  che
          comportano esclusivamente il  trasporto  e  non  effettuano
          operazioni doganali. 
              2.    L'attestazione     dell'avvenuta     sorveglianza
          radiometrica e' rilasciata da esperti di radioprotezione di
          secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti  ai
          sensi  dell'articolo   129,   i   quali   nell'attestazione
          riportano anche l'ultima  verifica  di  buon  funzionamento
          dello strumento di misurazione  utilizzato  e  deve  essere
          allegata  alla  dichiarazione  doganale  di   importazione.
          Mediante intese tecniche con  le  competenti  autorita'  di
          Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle
          dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono  essere  mutuamente
          riconosciuti, ai fini  dell'importazione  dei  materiali  e
          prodotti di  cui  al  comma  1,  i  controlli  radiometrici
          effettuati  da  Stati  terzi  che  assicurano  livelli   di
          sicurezza equivalenti a  quelli  previsti  dalla  direttiva
          2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013. 
              3. La sorveglianza  radiometrica  di  cui  al  presente
          articolo   e'   effettuata   secondo   quanto    prescritto
          dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina: 
                a)  le   modalita'   esecutive   della   sorveglianza
          radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica, e
          i contenuti della relativa attestazione; 
              b) con riferimento ai  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          secondo  periodo,  l'elenco   dei   prodotti   semilavorati
          metallici e dei prodotti finiti in  metallo  oggetto  della
          sorveglianza  e  le  relative  modalita',  ivi  incluse  le
          condizioni   per    l'applicazione    della    sorveglianza
          radiometrica  ai  prodotti  finiti  in   metallo,   nonche'
          l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei
          nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di  cui
          alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4; 
              c)  i  contenuti  della  formazione  da  impartire   al
          personale  dipendente  per  il  riconoscimento  delle  piu'
          comuni tipologie di sorgenti radioattive  ed  al  personale
          addetto  alla  sorveglianza  radiometrica,  per  l'ottimale
          svolgimento delle specifiche mansioni; 
              d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni
          dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i
          quali esistono equivalenti livelli di protezione,  ai  fini
          dell'espletamento delle formalita' doganali. 
              3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX si  applicano,
          nel rispetto della disciplina europea,  decorsi  centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, ad eccezione dell'articolo  10  del  medesimo
          allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente
          all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.
          100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo
          17  marzo  1995,  n.   230,   s'intendono   riferiti   alle
          corrispondenti disposizioni del presente decreto. 
              4. Nel rispetto della disciplina europea,  con  decreto
          dei Ministeri della transizione ecologica e dello  sviluppo
          economico, di concerto con i Ministeri degli affari  esteri
          e della  cooperazione  internazionale,  della  salute,  del
          lavoro e delle politiche sociali, sentita  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e l'ISIN,  possono  essere  apportate
          modifiche all'allegato XIX con riferimento  alle  modalita'
          esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle
          mutate   condizioni   di    rischio    e    diffusione    o
          dell'opportunita' di adottare,  per  le  medesime  ragioni,
          forme  semplificate  delle  procedure  di   controllo,   ai
          contenuti della formazione  per  la  sorveglianza,  nonche'
          alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni  dei
          controlli radiometrici rilasciate da Paesi  terzi  ai  fini
          dell'espletamento delle formalita'  doganali.  Le  relative
          modifiche entrano  in  vigore  nel  termine  ivi  previsto.
          L'aggiornamento dell'elenco dei  prodotti  semilavorati  in
          metallo e dei prodotti  finiti  in  metallo  oggetto  della
          sorveglianza radiometrica  puo'  essere  effettuato,  anche
          sulla base delle variazioni della  nomenclatura  combinata,
          come stabilite dai regolamenti dell'Unione  europea  per  i
          medesimi  prodotti,  con  decreto   dei   Ministeri   della
          transizione ecologica e dello sviluppo economico,  adottato
          su proposta  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli.
          L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei
          principali nodi di transito e' definito sulla base dei dati
          statistici  disponibili  per  l'ultimo  triennio   per   le
          operazioni di importazione  dei  prodotti  semilavorati  in
          metallo e dei prodotti  finiti  in  metallo  oggetto  della
          sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con  scadenza
          biennale,  con  determinazione   del   Direttore   generale
          dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,   salva   la
          possibilita' di modifica prima di tale scadenza, su impulso
          delle Autorita' competenti o  della  stessa  Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli. 
              5. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          45, comma 2,  nei  casi  in  cui  le  misure  radiometriche
          indichino  la  presenza  di  sorgenti  o  comunque  livelli
          anomali di radioattivita', individuati secondo le norme  di
          buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate  ai
          sensi dell'articolo 236, qualora disponibili, i soggetti di
          cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a  evitare
          il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione
          dell'ambiente e debbono darne  immediata  comunicazione  al
          prefetto, agli  organi  del  servizio  sanitario  nazionale
          competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco,
          alla regione o provincia autonoma di  Trento  o  Bolzano  e
          alle  ARPA/APPA  competenti  per  territorio.  Ai  medesimi
          obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto,
          venga a conoscenza della presenza  di  livelli  anomali  di
          radioattivita'   nei   predetti   materiali   o    prodotti
          trasportati. Il  Prefetto,  in  relazione  al  livello  del
          rischio   rilevato   dagli   organi    destinatari    delle
          comunicazioni  di   cui   al   presente   comma,   ne   da'
          comunicazione all'ISIN. 
              6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  effettuano
          operazioni di riciclaggio dei  rottami  metallici  o  altri
          materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche
          di sospetti basati su elementi  oggettivi  in  merito  alla
          fusione  o  ad  altra  operazione  metallurgica  che  abbia
          accidentalmente coinvolto una  sorgente  orfana,  informano
          tempestivamente  le  autorita'  di  cui  al  comma  4.   Il
          materiale  contaminato  eventualmente  prodotto  non   puo'
          essere utilizzato,  posto  sul  mercato  o  smaltito  senza
          l'autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi  degli
          organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali  per
          la protezione dell'ambiente. 
              7. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          187, nei casi in cui le misure radiometriche  indichino  la
          presenza di livelli anomali di radioattivita',  i  prefetti
          adottano, valutate le circostanze  del  caso  in  relazione
          alla necessita' di evitare il rischio di esposizione  delle
          persone e di contaminazione dell'ambiente, i  provvedimenti
          opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero  carico  o  di
          parte di esso all'eventuale  soggetto  estero  responsabile
          del suo invio, con oneri a carico del  soggetto  venditore.
          In quest'ultimo caso il  Prefetto,  con  la  collaborazione
          dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e  della
          cooperazione internazionale, il quale provvede a  informare
          della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello
          Stato responsabile dell'invio.».