Art. 41 
 
            Sospensione del pagamento dei mutui concessi 
        agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 
 
  1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Relativamente  ai
mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento  delle
rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019,  2020,  2021  e  2022  e'
altresi' differito,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari  a  2,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 44,  comma  1,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi  sismici  del  2016),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 44 (Disposizioni in  materia  di  contabilita'  e
          bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in  scadenza  negli
          esercizi  2016  e  2017  dei  mutui  concessi  dalla  Cassa
          depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1
          e  2,  nonche'  alle  Province  in  cui  questi   ricadono,
          trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326,   non   ancora
          effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
          del presente decreto per i Comuni di  cui  all'allegato  1,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  11
          novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per  i  Comuni  di
          cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
          sanzioni e interessi,  all'anno  immediatamente  successivo
          alla data di scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla
          base  della  periodicita'   di   pagamento   prevista   nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Ai
          relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
          a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai  sensi
          dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di  cui  al  primo
          periodo del presente comma,  il  pagamento  delle  rate  in
          scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021  e  2022  e'
          altresi'  differito,  senza  applicazione  di  sanzioni   e
          interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al  terzo,
          al quarto e al quinto anno immediatamente  successivi  alla
          data di scadenza del periodo di  ammortamento,  sulla  base
          della periodicita' di pagamento prevista nei  provvedimenti
          e nei contratti regolanti i mutui stessi. 
              2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2  non  concorrono
          alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  per
          l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e  da  716  a  734
          dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              2-bis. In deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
          82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136,  della  legge  7
          aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei  comuni
          di cui all'articolo 1, comma 1, del  presente  decreto  con
          popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in  cui  sia  stata
          individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa",  e'
          data  facolta'  di  applicare  l'indennita'   di   funzione
          prevista dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
          con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
          rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
          61, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri  a  carico  del
          bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1,  2  e
          2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal  comma  4
          dell'articolo  79  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  per  la  fruizione  di
          permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente  a  48
          ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i  comuni  con
          popolazione superiore a 30.000 abitanti. 
              3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  per  i  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
          all'allegato 2 e dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
          8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
          il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
          carico  dei  medesimi  Comuni,  relativi   ad   adempimenti
          finanziari, contabili e certificativi  previsti  dal  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  da
          altre specifiche disposizioni.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere disposta la proroga  del  periodo
          di sospensione, fino al 31 dicembre 2020. 
              4.  Il  versamento   della   quota   capitale   annuale
          corrispondente al piano  di  ammortamento  sulla  base  del
          quale e' effettuato il rimborso delle  anticipazioni  della
          liquidita' acquisita da ciascuna regione,  ai  sensi  degli
          articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti,
          non preordinata alla copertura finanziaria  delle  predette
          disposizioni   normative,   da   riassegnare    ai    sensi
          dell'articolo 12, comma  6,  del  citato  decreto-legge  ed
          iscritta nei  bilanci  pluriennali  delle  Regioni  colpite
          dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso  per
          gli anni 2017-2022. La somma delle quote  capitale  annuali
          sospese  e'  rimborsata  linearmente,  in   quote   annuali
          costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
          originario,  a  decorrere  dal  2023.  Nel  2022  gli  enti
          interessati dalla sospensione possono  utilizzare  l'avanzo
          di amministrazione  esclusivamente  per  la  riduzione  del
          debito  e  possono  accertare  entrate  per  accensione  di
          prestiti per  un  importo  non  superiore  a  quello  degli
          impegni per il rimborso di prestiti,  al  netto  di  quelli
          finanziati dal risultato di  amministrazione,  incrementato
          dell'ammontare  del  disavanzo  ripianato   nell'esercizio.
          Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  gli  enti  possono  comunicare  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere
          interessati alla sospensione per l'esercizio 2022. 
              5. Le  relative  quote  di  stanziamento  annuali  sono
          reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
          a seguito di quanto previsto dal comma 4  nella  competenza
          dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale  nel
          pertinente programma di spesa. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9  milioni
          di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per  l'anno
          2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
          2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52. 
              6-bis. E' verificato l'andamento degli  oneri  connessi
          ad eventi  calamitosi  con  riferimento  alle  disposizioni
          vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica  e'  effettuata
          anche sulla base  di  apposite  rendicontazioni  sintetiche
          predisposte  dai  soggetti  titolari   delle   contabilita'
          speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
          e 4, del presente decreto. 
              6-ter. In base agli esiti  della  verifica  di  cui  al
          comma  6-bis,  con  la  comunicazione  prevista  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 427, della legge 28  dicembre  2015,
          n.  208,  in  ciascun  anno  del  periodo   2018-2021,   e'
          determinato l'ammontare complessivo degli spazi  finanziari
          per l'anno in  corso,  da  assegnare,  nel  rispetto  degli
          obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
          Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici  verificatisi
          a far data  dal  24  agosto  2016,  nell'ambito  dei  patti
          nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243,  da  ripartire  tra  le  regioni  in
          misura proporzionale e comunque non  superiore  all'importo
          delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma  4.
          Gli  spazi  finanziari  di  cui  al  presente  comma   sono
          destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
          e di adeguamento  antisismico,  nonche'  per  la  messa  in
          sicurezza degli edifici e  delle  infrastrutture.  Ai  fini
          della determinazione degli  spazi  finanziari  puo'  essere
          utilizzato  a  compensazione  anche   il   Fondo   di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.».