Art. 41-bis 
 
Commissari straordinari per  la  ricostruzione  nei  territori  della
  regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi  sismici  del
  2018 
 
  1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, sono inseriti i seguenti: 
  «4-ter. In alternativa a quanto previsto al  comma  2,  nei  limiti
delle risorse  assegnate  allo  scopo  dall'articolo  1,  comma  463,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2022,  ciascun  Commissario  puo'  avvalersi  di
un'apposita struttura,  costituita  all'interno  dell'amministrazione
regionale,  composta  da   personale   appartenente   alla   medesima
amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonche'  della
collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali,
comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 
  4-quater. Puo' essere autorizzata  la  corresponsione,  nel  limite
massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi  al
personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel
numero  massimo  di  quattro  unita',  per  prestazioni   di   lavoro
straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla
normativa  vigente.  Ai  titolari  di  incarichi  dirigenziali  e  di
posizione organizzativa della medesima  struttura,  anche  in  deroga
alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  24  e  45  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' attribuita,  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per
cento della retribuzione mensile di posizione o di  rischio  prevista
dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai
giorni di effettivo impiego». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 18, del decreto-legge 18 aprile
          2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del
          settore dei contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli
          interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana  e  di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 18 (Struttura  dei  Commissari  straordinari).  -
          (Omissis). 
              2.  Nei  limiti   delle   risorse   disponibili   sulle
          contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  8,   ciascun
          Commissario si avvale di una struttura posta  alle  proprie
          dirette   dipendenze.   La   Struttura    dei    Commissari
          straordinari, e' composta da un  contingente  di  personale
          scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione  del  personale  docente
          educativo  ed  amministrativo  tecnico   ausiliario   delle
          istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
          l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre  2018,  di
          cui una unita' dirigenziale di livello non generale,  e  di
          15 unita' per l'emergenza  di  cui  alla  delibera  del  28
          dicembre 2018, di cui due unita'  dirigenziali  di  livello
          non generale. Al personale della struttura e'  riconosciuto
          il  trattamento   economico   accessorio   corrisposto   al
          personale dirigenziale e non dirigenziale della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri nel caso in cui  il  trattamento
          economico     accessorio     di     provenienza     risulti
          complessivamente inferiore. Al personale  non  dirigenziale
          spetta  comunque  l'indennita'  di  amministrazione   della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Nell'ambito  del
          menzionato  contingente  di  personale   non   dirigenziale
          possono essere nominati un  esperto  o  un  consulente  per
          l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
          esperti o consulenti per l'emergenza di cui  alla  delibera
          del 28 dicembre 2018, scelti anche  tra  soggetti  estranei
          alla pubblica amministrazione, in  possesso  di  comprovata
          esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
          7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  il  cui
          compenso e' definito con provvedimento  del  Commissario  e
          comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. 
              (Omissis). 
              4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei
          limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo  1,
          comma 463, secondo periodo, della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre  2022,  ciascun
          Commissario  puo'  avvalersi  di   un'apposita   struttura,
          costituita  all'interno   dell'amministrazione   regionale,
          composta   da   personale   appartenente   alla    medesima
          amministrazione o  ad  enti  strumentali  di  quest'ultima,
          nonche' della collaborazione delle strutture e degli uffici
          regionali, provinciali, comunali  e  delle  amministrazioni
          centrali e periferiche dello Stato. 
              4-quater. Puo' essere  autorizzata  la  corresponsione,
          nel limite massimo complessivo di trenta  ore  mensili  pro
          capite, di compensi al  personale  non  dirigenziale  della
          struttura di cui al comma  4-ter,  nel  numero  massimo  di
          quattro unita', per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
          effettivamente rese, in deroga  ai  limiti  previsti  dalla
          normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali  e
          di posizione organizzativa della medesima struttura,  anche
          in deroga alle disposizioni di cui agli articoli  24  e  45
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   e'
          attribuita,   nei   limiti   delle   risorse    finanziarie
          disponibili, un'indennita' mensile pari  al  30  per  cento
          della  retribuzione  mensile  di  posizione  o  di  rischio
          prevista    dall'ordinamento    dell'amministrazione     di
          appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  463,  della  citata
          legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
              «Omissis. 
              463. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo  e
          secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse
          le previsioni di cui agli articoli 14-bis e 18  del  citato
          decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine e' autorizzata  la
          spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  24  e  25  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 24 (Trattamento economico (Art. 24 del  D.Lgs  n.
          29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13  del  D.Lgs
          n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del D.Lgs n. 80 del 1998
          e successivamente modificato prima dall'art. 9 del D.Lgs n.
          387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448
          del 1998). - 1. La retribuzione del personale con qualifica
          di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le
          aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento  economico
          accessorio sia correlato  alle  funzioni  attribuite,  alle
          connesse responsabilita'  e  ai  risultati  conseguiti.  La
          graduazione delle funzioni e responsabilita'  ai  fini  del
          trattamento accessorio e' definita, ai sensi  dell'articolo
          4, con decreto ministeriale per  le  amministrazioni  dello
          Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di  governo
          per  le  altre  amministrazioni  o  enti,  ferma   restando
          comunque  l'osservanza  dei  criteri  e  dei  limiti  delle
          compatibilita'  finanziarie  fissate  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
          deve costituire almeno il 30 per cento  della  retribuzione
          complessiva  del  dirigente  considerata  al  netto   della
          retribuzione individuale di anzianita'  e  degli  incarichi
          aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'. 
              1-ter. I contratti  collettivi  nazionali  incrementano
          progressivamente la componente legata al risultato, in modo
          da adeguarsi a quanto disposto dal comma  1-bis,  entro  la
          tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal  1°
          gennaio 2010, destinando comunque a tale  componente  tutti
          gli incrementi  previsti  per  la  parte  accessoria  della
          retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non  si
          applica alla dirigenza del Servizio sanitario  nazionale  e
          dall'attuazione del  medesimo  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              1-quater. La  parte  della  retribuzione  collegata  al
          raggiungimento dei risultati  della  prestazione  non  puo'
          essere  corrisposta  al  dirigente   responsabile   qualora
          l'amministrazione  di  appartenenza,  decorso  il   periodo
          transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
          di valutazione di cui  al  Titolo  II  del  citato  decreto
          legislativo. 
              2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di  livello
          generale ai sensi  dell'articolo  19,  commi  3  e  4,  con
          contratto individuale e' stabilito il trattamento economico
          fondamentale, assumendo come parametri  di  base  i  valori
          economici massimi contemplati dai contratti collettivi  per
          le aree dirigenziali, e sono determinati gli  istituti  del
          trattamento economico accessorio, collegato al  livello  di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e  di
          gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri  per
          l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
          principi di contenimento della spesa  e  di  uniformita'  e
          perequazione. 
              3. Il trattamento economico determinato  ai  sensi  dei
          commi 1 e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti ai dirigenti  in  base  a  quanto  previsto  dal
          presente  decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad   essi
          conferito in ragione del loro ufficio o comunque  conferito
          dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti direttamente alla  medesima  amministrazione  e
          confluiscono  nelle  risorse   destinate   al   trattamento
          economico accessorio della dirigenza. 
              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato dall'articolo  3,  comma  1,  la  retribuzione  e'
          determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5  e  7,  della
          legge  6  marzo  1992,  n.  216  nonche'  dalle  successive
          modifiche ed integrazioni della relativa disciplina. 
              5.  Il  bilancio  triennale   e   le   relative   leggi
          finanziarie, nell'ambito  delle  risorse  da  destinare  ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso  di
          perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
          restante  personale  dirigente  civile   e   militare   non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi  nazionali  per   i   dirigenti   del   comparto
          ministeri,  tenendo  conto   dei   rispettivi   trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatisi a partire  dal  febbraio  1993  e  secondo  i
          criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,  della  legge  2
          ottobre 1997, n. 334. 
              6. I fondi per la perequazione di  cui  all'articolo  2
          della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al  personale
          di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  sono  assegnati  alle
          universita' e da  queste  utilizzati  per  l'incentivazione
          dell'impegno  didattico  dei   professori   e   ricercatori
          universitari,  con  particolare  riferimento  al   sostegno
          dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento
          e tutorato, della diversificazione dell'offerta  formativa.
          Le universita' possono destinare allo stesso  scopo  propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi compensi incentivanti ai professori e  ricercatori
          universitari che svolgono attivita' di ricerca  nell'ambito
          dei  progetti  e  dei  programmi  dell'Unione   europea   e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'articolo 2 della predetta legge n.  334  del  1997,  e'
          erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 
              7. I compensi spettanti in base  a  norme  speciali  ai
          dirigenti dei ruoli di cui  all'articolo  23  o  equiparati
          sono assorbiti  nel  trattamento  economico  attribuito  ai
          sensi dei commi precedenti. 
              8.  Ai  fini  della  determinazione   del   trattamento
          economico accessorio le risorse che si rendono  disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente  agli
          altri compensi previsti dal presente articolo. 
              9.». 
              «Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art.
          25-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del D.Lgs n. 29 del 1993,
          aggiunto dall'art. 1 del  D.Lgs  n.  59  del  1998).  -  1.
          Nell'ambito dell'amministrazione scolastica  periferica  e'
          istituita la qualifica dirigenziale per i capi di  istituto
          preposti alle istituzioni  scolastiche  ed  educative  alle
          quali  e'  stata  attribuita  personalita'   giuridica   ed
          autonomia a norma dell'articolo 21  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59 e successive modificazioni ed  integrazioni.  I
          dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
          regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo  21,  in
          ordine ai risultati, che sono valutati tenuto  conto  della
          specificita' delle funzioni e sulla  base  delle  verifiche
          effettuate da un nucleo  di  valutazione  istituito  presso
          l'amministrazione scolastica regionale,  presieduto  da  un
          dirigente e composto  da  esperti  anche  non  appartenenti
          all'amministrazione stessa. 
              2.  Il  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione
          unitaria dell'istituzione, ne ha la legale  rappresentanza,
          e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie  e
          strumentali e dei  risultati  del  servizio.  Nel  rispetto
          delle  competenze  degli  organi   collegiali   scolastici,
          spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi   poteri   di
          direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
          risorse umane.  In  particolare,  il  dirigente  scolastico
          organizza  l'attivita'  scolastica   secondo   criteri   di
          efficienza e di efficacia formative ed  e'  titolare  delle
          relazioni sindacali. 
              3. Nell'esercizio delle competenze di cui al  comma  2,
          il  dirigente  scolastico  promuove  gli   interventi   per
          assicurare  la  qualita'  dei  processi  formativi   e   la
          collaborazione  delle  risorse  culturali,   professionali,
          sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
          liberta' di insegnamento, intesa  anche  come  liberta'  di
          ricerca  e  innovazione  metodologica  e   didattica,   per
          l'esercizio  della  liberta'  di  scelta  educativa   delle
          famiglie e per l'attuazione del  diritto  all'apprendimento
          da parte degli alunni. 
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle
          istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
          provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
              5.   Nello   svolgimento   delle    proprie    funzioni
          organizzative e amministrative il dirigente puo'  avvalersi
          di docenti da lui  individuati,  ai  quali  possono  essere
          delegati  specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato   dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e degli obiettivi assegnati, ai servizi  amministrativi  ed
          ai   servizi    generali    dell'istituzione    scolastica,
          coordinando il relativo personale. 
              6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di
          circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
          direzione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  formativa,
          organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
          ampia informazione e un efficace raccordo  per  l'esercizio
          delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 
              7. I capi di istituto con rapporto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ivi compresi i rettori e i  vicerettori  dei
          convitti nazionali, le direttrici e vice  direttrici  degli
          educandati, assumono  la  qualifica  di  dirigente,  previa
          frequenza di appositi corsi di formazione,  all'atto  della
          preposizione  alle  istituzioni   scolastiche   dotate   di
          autonomia  e   della   personalita'   giuridica   a   norma
          dell'articolo 21  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  salvaguardando,
          per  quanto  possibile,  la  titolarita'  della   sede   di
          servizio. 
              8. Il Ministro della pubblica istruzione,  con  proprio
          decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e  la  durata
          della formazione; determina le modalita' di  partecipazione
          ai diversi moduli formativi  e  delle  connesse  verifiche;
          definisce i criteri  di  valutazione  e  di  certificazione
          della qualita'  di  ciascun  corso;  individua  gli  organi
          dell'amministrazione        scolastica         responsabili
          dell'articolazione  e  del  coordinamento  dei  corsi   sul
          territorio, definendone i criteri; stabilisce le  modalita'
          di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro  affidamento  ad
          universita',  agenzie  specializzate  ed  enti  pubblici  e
          privati anche tra loro associati o consorziati. 
              9. La  direzione  dei  conservatori  di  musica,  delle
          accademie di belle arti, degli istituti  superiori  per  le
          industrie artistiche e delle accademie  nazionali  di  arte
          drammatica e di danza, e'  equiparata  alla  dirigenza  dei
          capi d'istituto. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
          istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
          di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
          posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
              10. Contestualmente  all'attribuzione  della  qualifica
          dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e  alle
          vicedirettrici   degli   educandati   sono   soppressi    i
          corrispondenti posti.  Alla  conclusione  delle  operazioni
          sono soppressi i relativi ruoli. 
              11. I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di
          Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano  in
          aspettativa per mandato  parlamentare  o  amministrativo  o
          siano  in   esonero   sindacale,   distaccati,   comandati,
          utilizzati  o  collocati  fuori  ruolo  possono   assolvere
          all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
          moduli nell'ambito della formazione prevista  dal  presente
          articolo, ovvero della formazione di cui  all'articolo  29.
          In  tale  ultimo  caso  l'inquadramento  decorre  ai   fini
          giuridici dalla prima applicazione degli  inquadramenti  di
          cui  al  comma  7  ed  ai  fini  economici  dalla  data  di
          assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.».