Art. 13 
 
                       Ferrobonus e marebonus 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160  e
dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2022. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160  e
dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari  a  complessivi  38,5
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
38.