((Art. 13 bis 
 
Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale,  per  la
  promozione del traffico ferroviario delle merci 
 
  1. Al fine di promuovere il traffico  ferroviario  delle  merci  in
ambito   portuale,   ciascuna   Autorita'   di   sistema    portuale,
relativamente a concessioni in  essere  per  aree  demaniali  su  cui
insistono attivita' terminalistiche,  puo'  riconoscere,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto  degli
equilibri   di   bilancio   e   senza   utilizzo    dell'avanzo    di
amministrazione, nonche' nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di
cui  all'articolo  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  una
progressiva diminuzione dei canoni di  concessione  in  funzione  del
raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di   traffico   ferroviario
portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa  riconducibile.
Ciascuna Autorita'  di  sistema  portuale  stabilisce  gli  obiettivi
specifici di  traffico  ferroviario,  l'entita'  e  le  modalita'  di
determinazione  dello   sconto   compatibilmente   con   le   risorse
disponibili nei propri bilanci.))