((Art. 13 bis Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci 1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attivita' terminalistiche, puo' riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonche' nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna Autorita' di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entita' e le modalita' di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.))