Art. 14 
 
Clausola di adeguamento  ((del  corrispettivo  per  il  servizio  nei
             contratti di trasporto di merci su strada)) 
 
  1. All'articolo 6 del ((decreto legislativo 21 novembre 2005,))  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  lettera  d),  dopo  le  parole  «modalita'  di
pagamento»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  clausola   di
adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base
delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a
seguito delle rilevazioni mensili  del  Ministero  della  transizione
ecologica, qualora dette variazioni  superino  del  2  per  cento  il
valore  preso  a  riferimento  al  momento  della  stipulazione   del
contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis.  Al  fine  di
mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante
per autotrazione incentivando, al contempo,  il  ricorso  alla  forma
scritta nella ((stipulazione dei contratti)) di trasporto di merci su
strada, il corrispettivo, nei contratti  di  trasporto  di  merci  su
strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai  valori
indicativi di riferimento dei  costi  di  esercizio  dell'impresa  di
trasporto merci per conto  di  terzi,  pubblicati  e  aggiornati  dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
  2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo le  parole  «pubblica  e  aggiorna»  e'  inserita  la  seguente:
«trimestralmente».