Art. 16 
 
((Esonero  dal  versamento))  del  contributo  per  il  funzionamento
             dell'Autorita' di regolazione dei trasporti 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  carburanti  e  dei   prodotti
energetici,  per  l'esercizio  finanziario  2022,   le   imprese   di
autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte  all'Albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,  non
sono tenute al versamento del contributo,  di  cui  all'articolo  37,
comma 6, lettera b), del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
A tal fine e' autorizzata la spesa pari a 1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, alla cui copertura si provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse di cui al  Fondo  di  parte  corrente  di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.