((Art. 17 bis 
 
         Istituzione del sistema di interscambio di pallet. 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  e  all'articolo
17-ter  si  applicano  ai  pallet  standardizzati   interscambiabili,
utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione  e  il
trasporto delle merci. 
  2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet
si adottano le seguenti definizioni: 
  a)  pallet  (UNI  EN  ISO  445):  piattaforma  rigida   orizzontale
caratterizzata   da   un'altezza   minima    compatibile    con    la
movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli  elevatori  a
forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione,  impiegata
come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la  movimentazione
e il trasporto di merci e di carichi. Essa puo'  essere  costruita  o
equipaggiata con struttura superiore; 
  b) pallet standardizzato:  comprende  una  serie  di  tipologie  di
pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e  risponde
alla necessita' di armonizzazione e di riduzione  dei  costi,  legata
agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi; 
  c) pallet interscambiabile: pallet  standardizzato  riutilizzato  e
non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce. 
  3.  Le  caratteristiche  di  ciascuna  tipologia  di  pallet   sono
stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti
di riferimento su scala mondiale.))