((Art. 17 ter 
 
          Disciplina del sistema di interscambio di pallet 
 
  1. I soggetti che ricevono, a  qualunque  titolo,  fatta  salva  la
compravendita, i pallet di cui  all'articolo  17-bis  sono  obbligati
alla restituzione al proprietario  o  al  committente  di  un  uguale
numero  di  pallet  della  medesima  tipologia,  con  caratteristiche
tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle  dei  pallet
ricevuti. 
  2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente  dispensati
dal proprietario o dal committente,  l'obbligo  di  cui  al  comma  1
permane in carico ai soggetti tenuti alla  restituzione  dei  pallet,
indipendentemente dallo stato di conservazione  e  dalla  conformita'
tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui
all'articolo 17-bis e' indicata sui relativi documenti  di  trasporto
del mittente e non e' modificabile dai soggetti riceventi. 
  3.  In  caso   di   impossibilita'   a   provvedere   all'immediato
interscambio di pallet, il soggetto obbligato  alla  restituzione  e'
tenuto all'emissione contestuale  di  apposito  voucher,  digitale  o
cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio  cedibile  a
terzi senza vincoli di forma,  debitamente  sottoscritto,  contenente
data,  denominazione  dell'emittente  e  del  beneficiario,   nonche'
indicazione della tipologia e quantita' dei pallet da restituire.  La
mancata  indicazione  sul  voucher  di  tutti  i  suddetti  requisiti
informativi comporta  il  diritto,  per  il  possessore  del  voucher
medesimo, di richiedere immediatamente  al  soggetto  obbligato  alla
restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato  di
ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il
numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la  disciplina
di cui all'articolo 1992 del codice civile. 
  4. La mancata riconsegna di uno o piu' pallet entro sei mesi  dalla
data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal  comma  3,
comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione,  del
pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun  pallet,
determinato ai sensi del comma  6,  moltiplicato  per  il  numero  di
pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore del voucher  di
restituirlo all'emittente, al momento della restituzione  dei  pallet
ivi indicati  o  al  momento  del  pagamento  del  relativo  importo,
determinato ai sensi del comma 6. 
  5. Ogni patto  contrario  alle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo e all'articolo 17-bis e' nullo. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite  le  caratteristiche
tecnico-qualitative e sono  determinati  il  valore  di  mercato  del
pallet interscambiabile e le tempistiche per  il  suo  aggiornamento.
Con il medesimo decreto e' indicata la  struttura,  tra  quelle  gia'
esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente  a
svolgere attivita'  di  vigilanza  e  di  monitoraggio  del  corretto
funzionamento del  sistema  di  interscambio  di  pallet,  anche  con
l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale. 
  7. I soggetti coinvolti nel mercato dei  pallet  possono  segnalare
eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.))