((Art. 17 quater 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e
17-ter non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate  vi  provvedono  nei
limiti delle risorse umane e  finanziarie  assegnate  a  legislazione
vigente.))