Art. 19 
 
         Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari 
 
  1. Al fine di sostenere la  continuita'  produttiva  delle  imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura,  in  forma  individuale  o
societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, concesse dalle banche e  dagli  altri  soggetti
autorizzati all'esercizio del credito e  destinate  a  finanziare  le
attivita'  delle  imprese  medesime,  possono  essere  rinegoziate  e
ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni. 
  2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal  regolamento  (UE)
n.  1408/2013,  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e   dal
regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27  giugno  2014,
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione  Europea  agli  aiuti  «de  minimis»  ((nei
settori agricolo e della pesca)) e dell'acquacoltura,  le  operazioni
di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere
assistite dalla garanzia gratuita fornita  dall'Istituto  di  servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17,
comma 2 del decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102.  Per  la
concessione delle predette garanzie  e'  autorizzata,  in  favore  di
ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede,  quanto  a  10  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui
all'articolo 1, comma 515 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234;
quanto a  10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  522  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  ((3-bis. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  dopo  l'articolo
8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 8-quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in
materia di debiti relativi alle quote latte).  -  1.  Successivamente
all'iscrizione a ruolo, il  produttore  interessato  puo'  presentare
all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  la
richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater,  a  pena  di
decadenza, entro sessanta  giorni  dalla  notifica,  da  parte  della
stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile,  inclusi  quelli
della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa. 
  2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui  al  comma  1,
soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione: 
  a) sospende immediatamente ogni  ulteriore  iniziativa  finalizzata
alla riscossione delle somme iscritte a ruolo; 
  b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA,  entro
il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  della  relativa
ricezione. 
  3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata  ovvero  mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  comunica  al  produttore
l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e: 
  a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad
ogni azione giudiziaria eventualmente pendente  dinanzi  agli  organi
giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure
di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la
sospensione della riscossione con  proprio  provvedimento,  trasmesso
telematicamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione; 
  b)  in  caso  di  rigetto,  l'AGEA  ne  da'  comunicazione  in  via
telematica all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  per  la  ripresa
dell'attivita' di riscossione coattiva. 
  4. Il pagamento delle rate e' effettuato direttamente all'AGEA, che
provvede,  con  cadenza  annuale,  alle  conseguenti  operazioni   di
regolazione contabile con l'Agenzia delle  entrate-Riscossione.  Tale
pagamento e' effettuato dal produttore con le modalita' indicate  nel
provvedimento di accoglimento. 
  5. Il  versamento  della  prima  rata,  comunicato  mediante  posta
elettronica     certificata     dall'AGEA      all'Agenzia      delle
entrate-Riscossione,  determina  la   cancellazione   delle   cautele
iscritte e l'estinzione  delle  procedure  esecutive  precedentemente
avviate. 
  6. Il mancato  versamento  anche  di  una  sola  rata  comporta  la
decadenza  dal  beneficio  della  rateizzazione  e  la  revoca  della
sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA
all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero  importo
iscritto  a  ruolo  ancora  dovuto,  previa   immediata   regolazione
contabile ai sensi del comma 4, e' automaticamente ed  immediatamente
riscuotibile  in  unica  soluzione,  sono  riprese  le  procedure  di
recupero per compensazione e le somme  eventualmente  corrisposte  al
produttore in costanza di  rateizzazione  sono  iscritte  a  registro
debitori sino a concorrenza del debito residuo. 
  7. Restano ferme  le  disposizioni  dell'articolo  8-quinquies  del
presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». 
  3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un
atto dell'Agenzia delle  entrate-Riscossione  possono  esercitare  la
facolta' di  cui  all'articolo  8-quinquies.1  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo,
a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data. 
  3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi  3-bis
e 3-ter  resta  subordinata  all'assenso  della  Commissione  europea
nell'ambito delle procedure di adempimento dello  Stato  membro  alla
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018
nella causa  C-433/15.  L'AGEA  comunica  con  proprio  provvedimento
l'avvio della decorrenza dei predetti termini.))