((Art. 19 bis 
 
           Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio  1965,  n.
590, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «o  quando  sui
finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire
l'insediamento  di  giovani  in  agricoltura  sia  stata   rilasciata
garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102».))