((Art. 19 bis Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori 1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».))