Art. 20 
 
Rifinanziamento del fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  ((delle
  filiere)) agricole, della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1.   Al   fine   di   fronteggiare   il   peggioramento   economico
internazionale con innalzamento dei costi di produzione  dovuto  alla
((crisi ucraina,)) per l'anno 2022 la dotazione  del  «Fondo  per  lo
sviluppo e il sostegno ((delle  filiere))  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 35 milioni di euro. 
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  35  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della  legge  30  dicembre
2021, n. 234. 
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 515: 
      1) dopo le parole  «del  Regolamento  (UE)»  sono  inserite  le
seguenti: ((«2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  2
dicembre 2021,»;)) 
      2) le parole ((da: «recante "Norme sul sostegno»  fino  a:  «in
fase di approvazione definitiva da parte))  del  Parlamento  europeo»
sono soppresse; 
      3)  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
dotazione finanziaria per l'anno 2022  e'  destinata  alla  copertura
delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei
costi sostenuti per le attivita' di sperimentazione e avviamento, ivi
inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi  informatici  e  per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517.  A
tal  fine,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma  516  la  relativa
dotazione finanziaria. L'Agenzia per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA) supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione  e
implementazione delle procedure di competenza»; 
    b) il comma 517 e' sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal
1° gennaio 2023, e' autorizzata l'apertura di un  conto  corrente  di
tesoreria centrale, intestato alla societa' di capitali  dedicata  di
cui al comma 516,  sul  quale  confluiscono  le  somme  destinate  al
finanziamento del Fondo di cui al comma 515.  L'AGEA  e'  individuata
quale soggetto preposto al prelievo  delle  quote  di  partecipazione
degli agricoltori e alla erogazione delle  compensazioni  finanziarie
in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi  di
liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, ((nonche' alla
verifica delle  eventuali  sovracompensazioni))  per  effetto  di  un
cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi  di  gestione  del
rischio  pubblici  o  privati.  L'AGEA  supporta  le   attivita'   di
sperimentazione per la definizione e implementazione delle  procedure
di competenza.»; 
    c) il comma 518 e' sostituito dal seguente: «((518.)) Nelle  more
dell'emanazione del decreto ministeriale  di  cui  al  comma  515  si
applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.».