((Art. 20 bis Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA 1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».))