((Art. 20 bis 
 
           Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA 
 
  1. All'articolo 78, comma  1-quater,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: «per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino  al
31 dicembre 2022».))