Art. 21 
 
                 Disposizioni in materia di economia 
                      circolare in agricoltura 
 
  1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella
fase di produzione  del  biogas  e  ridurre  l'uso  di  fertilizzanti
chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli
e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica
di cui all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali  25  febbraio  2016,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile  2016,  prevedono  la  sostituzione  dei
fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato  di  cui
all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come modificato dal comma 2 del presente articolo. 
  2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del  2012,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  134  del  2012,  il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il digestato di  cui  al
presente comma e' considerato equiparato ai fertilizzanti di  origine
chimica quando e' ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze  e
materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 22 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del
18 aprile  2016,  ((ed  e'  impiegato))  secondo  modalita'  a  bassa
emissivita' e ad alta  efficienza  di  riciclo  dei  nutrienti  e  in
conformita' ai requisiti  e  alle  caratteristiche  definiti  con  il
decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad
azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
definite le caratteristiche e le modalita' di impiego  del  digestato
equiparato.». 
  3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo  IV-bis
del Titolo IV del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e   forestali   25   febbraio   2016,   come   introdotti
dall'articolo 1, comma 527, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
sono abrogati.