Art. 22 
 
               Credito d'imposta ((per l'IMU in favore 
                     del comparto del)) turismo 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare   degli   effetti   connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di
tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi
ricadute occupazionali e  sociali,  e'  riconosciuto  un  contributo,
sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie  di
cui al comma 2. 
  2. Il contributo di cui al comma 1  e'  riconosciuto  alle  imprese
turistico-ricettive,  ((ivi  compresi))  le  imprese  che  esercitano
attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio  2006,
n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che  gestiscono
strutture ricettive all'aria aperta, nonche' le imprese del  comparto
fieristico e congressuale, i complessi termali e i  parchi  tematici,
inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente  al
50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata  dell'anno
2021 dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1,
commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  per  gli
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i  quali  e'
gestita la relativa attivita' ricettiva, a condizione che i  relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e  che
i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione  del  fatturato  o
dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021  di  almeno  il  50  per
cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. 
  3. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C  (2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19»,  e  successive  modifiche.  Gli
operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia
delle entrate attestante il possesso  dei  requisiti  e  il  rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni  3.1  «Aiuti  di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi
non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni  sono  stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima. 
  5.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  15,6
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del ((Fondo unico  nazionale  per  il  turismo))  di  parte
corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della  legge  30  dicembre
2021, n. 234.