((Art. 22 bis 
 
             Misure di sostegno per il comparto teatrale 
 
  1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto  e  altre
strutture artistiche, di cui al  codice  Ateco  90.04.00,  aventi  il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
dello Stato, sono sospesi: 
  a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla  fonte,  di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre   1973,   n.   600,   e   delle   trattenute   relative
all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano
in qualita' di sostituti d'imposta, nei  mesi  di  aprile,  maggio  e
giugno 2022; 
  b)  i  termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. 
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
16 novembre 2022.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato.))