((Art. 22 quater 
 
Proroga  delle  semplificazioni  in  materia  di  autorizzazioni   di
                   concessioni del suolo pubblico 
 
  1. A far data dal l° luglio 2022 e fino al 30  settembre  2022,  le
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di
ampliamento delle superfici gia'  concesse  sono  presentate  in  via
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con  allegata  la
sola planimetria, in deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  2. A far data dal 1°  luglio  2022  e  comunque  non  oltre  il  30
settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade  e
altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico,  da  parte
dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al  comma  1,  di
strutture  amovibili,  quali  dehors,  elementi  di  arredo   urbano,
attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute   e   ombrelloni,   purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge 25  agosto
1991, n. 287, non e' subordinata  alle  autorizzazioni  di  cui  agli
articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al
periodo  precedente  e'  disapplicato  il  limite  temporale  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.))