Art. 13 
 
                       Ferrobonus e marebonus 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160  e
dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2022. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648,  della  legge
28  dicembre  2015,  n.   208,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160  e
dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  e'
autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari  a  complessivi  38,5
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 647 e 648,
          della legge 28 dicembre 2015,  n.208  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016): 
                «1.-646. Omissis 
                647.  Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti  e'  autorizzato  a  concedere   contributi   per
          l'attuazione  di  progetti   per   migliorare   la   catena
          intermodale e decongestionare la rete  viaria,  riguardanti
          l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi  servizi
          marittimi per il  trasporto  combinato  delle  merci  o  il
          miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in  arrivo  e
          in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti
          situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione  europea
          o dello Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata
          la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016,  di
          44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9  milioni  di
          euro per l'anno 2018. 
                648.  Per  il  completo  sviluppo  del   sistema   di
          trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  e'   altresi'   autorizzato   a   concedere
          contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale
          in arrivo e in partenza da nodi  logistici  e  portuali  in
          Italia. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  annua  di  20
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e  2018.
          Agli stessi fini puo' essere utilizzata quota  parte  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 150,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dall'articolo 1, comma 110 e 111,
          della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «1.-109 Omissis 
                110. Per le finalita' di cui  all'articolo  1,  comma
          647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'  autorizzata
          la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli  oneri
          derivanti dal presente comma  si  provvede,  quanto  a  3,8
          milioni  di   euro,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36  della
          legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a  16,2  milioni  di
          euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di  parte
          corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. 
                111. Per le finalita' di cui  all'articolo  1,  comma
          648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'  autorizzata
          la spesa di 14 milioni di euro per  l'anno  2020  e  di  25
          milioni di euro per l'anno 2021. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 672 e 673,
          della  legge  30  dicembre  2020,   n.178,   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1.- 671 Omissis 
                672. Per le finalita' di cui  all'articolo  1,  comma
          647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge  27
          dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori
          25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro
          per l'anno 2022 e di 21,5  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2023 al 2026. 
                673. Per le finalita' di cui  all'articolo  1,  comma
          648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge  27
          dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori
          25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni  di  euro
          per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni dal 2023 al 2026. 
                Omissis.».