Art. 13 - bis 
 
Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale,  per  la
  promozione del traffico ferroviario delle merci 
 
  1. Al fine di promuovere il traffico  ferroviario  delle  merci  in
ambito   portuale,   ciascuna   Autorita'   di   sistema    portuale,
relativamente a concessioni in  essere  per  aree  demaniali  su  cui
insistono attivita' terminalistiche,  puo'  riconoscere,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto  degli
equilibri   di   bilancio   e   senza   utilizzo    dell'avanzo    di
amministrazione, nonche' nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di
cui  all'articolo  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  una
progressiva diminuzione dei canoni di  concessione  in  funzione  del
raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di   traffico   ferroviario
portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa  riconducibile.
Ciascuna Autorita'  di  sistema  portuale  stabilisce  gli  obiettivi
specifici di  traffico  ferroviario,  l'entita'  e  le  modalita'  di
determinazione  dello   sconto   compatibilmente   con   le   risorse
disponibili nei propri bilanci. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale): 
                «Art. 18 (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
          L'Autorita' di sistema  portuale  e,  dove  non  istituita,
          ovvero  prima  del   suo   insediamento,   l'organizzazione
          portuale o l'autorita' marittima danno  in  concessione  le
          aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito  portuale
          alle  imprese  di  cui  all'articolo  16,  comma   3,   per
          l'espletamento  delle  operazioni  portuali,  fatta   salva
          l'utilizzazione degli immobili da parte di  amministrazioni
          pubbliche per  lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  ad
          attivita' marittime e portuali. E'  altresi'  sottoposta  a
          concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale,  e
          laddove  non   istituita   dall'autorita'   marittima,   la
          realizzazione  e  la  gestione  di  opere  attinenti   alle
          attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
          degli specchi acquei esterni alle difese foranee  anch'essi
          da  considerarsi  a  tal  fine  ambito  portuale,   purche'
          interessati dal traffico portuale e dalla  prestazione  dei
          servizi portuali anche per  la  realizzazione  di  impianti
          destinati ad operazioni di  imbarco  e  sbarco  rispondenti
          alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
          sono affidate, previa determinazione dei  relativi  canoni,
          anche commisurati all'entita'  dei  traffici  portuali  ivi
          svolti,  sulla  base  di  idonee  forme   di   pubblicita',
          stabilite dal Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
          di concerto con il  Ministro  delle  finanze,  con  proprio
          decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati: 
                  a)  la  durata  della  concessione,  i  poteri   di
          vigilanza  e  controllo  delle  Autorita'  concedenti,   le
          modalita' di rinnovo della concessione ovvero  di  cessione
          degli impianti a nuovo concessionario; 
                  b) i limiti minimi dei canoni che  i  concessionari
          sono tenuti a versare. 
                1-bis. Sono  fatti  salvi,  fino  alla  scadenza  del
          titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle  Autorita'  di
          sistema portuale relativi a concessioni gia' assentite alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 
                2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'
          indicati i criteri cui devono  attenersi  le  Autorita'  di
          sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
          al fine di riservare nell'ambito portuale  spazi  operativi
          allo svolgimento delle  operazioni  portuali  da  parte  di
          altre imprese non concessionarie. 
                3. Con il decreto di cui  al  comma  1,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti adegua  la  disciplina
          relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
          comunitarie. 
                4.  Per  le  iniziative  di  maggiore  rilevanza,  il
          presidente  dell'Autorita'   di   sistema   portuale   puo'
          concludere, previa delibera del comitato portuale,  con  le
          modalita' di cui al  comma  1,  accordi  sostitutivi  della
          concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
                4-bis. Le concessioni per  l'impianto  e  l'esercizio
          dei depositi e stabilimenti  di  cui  all'articolo  52  del
          codice della  navigazione  e  delle  opere  necessarie  per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
                5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
                6. Ai fini del rilascio della concessione di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
                  a) presentino, all'atto della domanda, un programma
          di attivita', assistito da idonee garanzie, anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
                  b) possiedano  adeguate  attrezzature  tecniche  ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
                  c) prevedano un organico di  lavoratori  rapportato
          al programma di attivita' di cui alla lettera a). 
                7.  In  ciascun  porto  l'impresa  concessionaria  di
          un'area demaniale deve esercitare direttamente  l'attivita'
          per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al
          tempo stesso concessionaria di altra area  demaniale  nello
          stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale  richiede
          una nuova concessione sia differente da quella di cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali,   autorizzate   ai   sensi   dell'articolo    16,
          dell'esercizio  di  alcune  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo. 
                8. L'Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad  effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
                9. In  caso  di  mancata  osservanza  degli  obblighi
          assunti da parte del  concessionario,  nonche'  di  mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima   revocano
          l'atto concessorio. 
                9-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.».