Art. 14
Clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio
nei contratti di trasporto di merci su strada
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalita' di
pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonche' clausola di
adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base
delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a
seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione
ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il
valore preso a riferimento al momento della stipulazione del
contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di
mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante
per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma
scritta nella stipulazione dei contratti di trasporto di merci su
strada, il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su
strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori
indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di
trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo le parole «pubblica e aggiorna» e' inserita la seguente:
«trimestralmente».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo del 21 novembre 2005 n.286 recante disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Forma dei contratti). - 1. Il contratto di
trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in
forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la
correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente
struttura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per
facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di
trasporto di merci su strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in
forma scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se
diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
c) tipologia e quantita' della merce oggetto del
trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella
carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto
stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e
modalita' di pagamento, nonche' clausola di adeguamento di
tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base
delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da
autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del
Ministero della transizione ecologica, qualora dette
variazioni superino del 2 per cento il valore preso a
riferimento al momento della stipulazione del contratto o
dell'ultimo adeguamento effettuato;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte
del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico
della merce trasportata.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in
forma scritta sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei
soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio
stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli
elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4,
nonche' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni
altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti
disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al
comma 3, il contratto di trasporto si considera non
stipulato in forma scritta.
6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti
all'aumento dei costi del carburante per autotrazione
incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta
nella stipulazione dei contratti di trasporto di merci su
strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di
merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina
in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di
esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di
terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 250, della
legge 23 dicembre 2014, n.190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) come modificato dalla presente
legge:
«1.-249. Omissis
250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del
presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate
mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul
prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e
aggiorna trimestralmente nel proprio sito internet valori
indicativi di riferimento dei costi di esercizio
dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.
Omissis.».