Art. 14 
 
      Clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio 
            nei contratti di trasporto di merci su strada 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  lettera  d),  dopo  le  parole  «modalita'  di
pagamento»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  clausola   di
adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base
delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a
seguito delle rilevazioni mensili  del  Ministero  della  transizione
ecologica, qualora dette variazioni  superino  del  2  per  cento  il
valore  preso  a  riferimento  al  momento  della  stipulazione   del
contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis.  Al  fine  di
mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante
per autotrazione incentivando, al contempo,  il  ricorso  alla  forma
scritta nella stipulazione dei contratti di  trasporto  di  merci  su
strada, il corrispettivo, nei contratti  di  trasporto  di  merci  su
strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai  valori
indicativi di riferimento dei  costi  di  esercizio  dell'impresa  di
trasporto merci per conto  di  terzi,  pubblicati  e  aggiornati  dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
  2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dopo le  parole  «pubblica  e  aggiorna»  e'  inserita  la  seguente:
«trimestralmente». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo del 21 novembre 2005 n.286 recante disposizioni
          per il riassetto normativo in materia  di  liberalizzazione
          regolata       dell'esercizio       dell'attivita'       di
          autotrasportatore, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Forma dei contratti). - 1. Il  contratto  di
          trasporto di merci su strada e' stipulato,  di  regola,  in
          forma scritta e, comunque, con data certa per  favorire  la
          correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti,
          ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
                2.  Con   decreto   dirigenziale   della   competente
          struttura  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta  giorni
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per
          facilitare l'uso  della  forma  scritta  dei  contratti  di
          trasporto di merci su strada. 
                  3. Elementi essenziali dei contratti  stipulati  in
          forma scritta sono: 
                  a) nome e sede del vettore e del committente e,  se
          diverso, del caricatore; 
                  b)  numero  di  iscrizione  del  vettore   all'Albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi; 
                  c) tipologia e quantita' della  merce  oggetto  del
          trasporto, nel rispetto delle indicazioni  contenute  nella
          carta di circolazione  dei  veicoli  adibiti  al  trasporto
          stesso; 
                  d)  corrispettivo  del  servizio  di  trasporto   e
          modalita' di pagamento, nonche' clausola di adeguamento  di
          tale corrispettivo al  costo  del  carburante,  sulla  base
          delle variazioni intervenute  nel  prezzo  del  gasolio  da
          autotrazione  a  seguito  delle  rilevazioni  mensili   del
          Ministero  della  transizione  ecologica,   qualora   dette
          variazioni superino del 2  per  cento  il  valore  preso  a
          riferimento al momento della stipulazione del  contratto  o
          dell'ultimo adeguamento effettuato; 
                  e) luoghi di presa in consegna della merce da parte
          del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; 
                  e-bis) i tempi massimi per il carico e  lo  scarico
          della merce trasportata. 
                4. Elementi  eventuali  dei  contratti  stipulati  in
          forma scritta sono: 
                  a) termini temporali per la riconsegna della merce; 
                  b) istruzioni  aggiuntive  del  committente  o  dei
          soggetti di cui alla lettera a) del comma 3. 
                5. Per i trasporti eseguiti in regime  di  cabotaggio
          stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere  gli
          elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma  4,
          nonche' gli estremi della licenza  comunitaria  e  di  ogni
          altra  eventuale  documentazione  prevista  dalle   vigenti
          disposizioni. 
                6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al
          comma  3,  il  contratto  di  trasporto  si  considera  non
          stipulato in forma scritta. 
              6-bis. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  conseguenti
          all'aumento  dei  costi  del  carburante  per  autotrazione
          incentivando, al contempo, il ricorso  alla  forma  scritta
          nella stipulazione dei contratti di trasporto di  merci  su
          strada, il corrispettivo  nei  contratti  di  trasporto  di
          merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina
          in base ai valori indicativi di riferimento  dei  costi  di
          esercizio dell'impresa di  trasporto  merci  per  conto  di
          terzi,  pubblicati  e  aggiornati   dal   Ministero   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 250, della legge 23  dicembre  2014,
          n. 190.». 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 250, della
          legge 23 dicembre 2014, n.190 recante disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015) come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «1.-249. Omissis 
                250.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   comma   4
          dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma  248  del
          presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni  effettuate
          mensilmente dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  sul
          prezzo medio  del  gasolio  per  autotrazione,  pubblica  e
          aggiorna trimestralmente nel proprio sito  internet  valori
          indicativi  di   riferimento   dei   costi   di   esercizio
          dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi. 
                Omissis.».