Art. 15
Contributi per il settore dell'autotrasporto
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in
considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale
incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, e' ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per
l'anno 2022.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno
2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione
forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non
documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante
disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto:
«Art. 2 (Oneri indiretti in materia di
autotrasporto). - 1. Gli importi di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996,
n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi, sono elevati
rispettivamente a L. 35.500 e L. 71.000 per il periodo di
imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere e'
determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.
1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate,
tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi
alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno
precedente.
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per
l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si
provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi,
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 150, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1.-149. Omissis
150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore
del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono
ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«1.-105 Omissis
106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente
effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui
ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo nonche', relativamente all'anno
2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61,
comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per
l'anno 2006.
Omissis.».