Art. 15 
 
            Contributi per il settore dell'autotrasporto 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  il   settore   dell'autotrasporto   in
considerazione degli  effetti  economici  derivanti  dall'eccezionale
incremento dei prezzi dei prodotti  energetici,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 40, e' ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro  per
l'anno 2022. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno
2022.  Tali  risorse  sono  destinate  ad  aumentare   la   deduzione
forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021,  di  spese  non
documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante
          disposizioni  urgenti  per  gli  addetti  ai  settori   del
          trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto: 
                «Art.   2   (Oneri   indiretti    in    materia    di
          autotrasporto). - 1. Gli importi  di  cui  all'articolo  3,
          comma  2,  del  decreto-legge  8  agosto  1996,  n.  437  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996,
          n. 556, recante disposizioni  fiscali  per  le  imprese  di
          autotrasporto di cose per  conto  di  terzi,  sono  elevati
          rispettivamente a L. 35.500 e L. 71.000 per il  periodo  di
          imposta  relativo  all'anno  1998.  Il  relativo  onere  e'
          determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999. 
                1-bis. Gli importi di cui al  comma  1  sono  fissati
          annualmente con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri nei limiti delle  risorse  finanziarie  stanziate,
          tenendo conto anche dell'adeguamento dei  predetti  importi
          alle variazioni dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai   ed   impiegati   relativo   all'anno
          precedente. 
                2. I premi INAIL per i dipendenti  delle  imprese  di
          autotrasporto in conto di terzi sono ridotti  per  il  1999
          nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
          dall'applicazione del  presente  articolo  sono  rimborsati
          all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno  1999,
          dietro presentazione di apposita rendicontazione. 
                3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato  centrale
          per l'albo degli autotrasportatori l'importo  di  lire  140
          miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,  per  la
          protezione   ambientale   e   per   la   sicurezza    della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con gli enti gestori delle stesse.  Entro  il  31  dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al Parlamento una relazione  sull'attuazione  del  presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  emana  con   apposita
          direttiva norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema  di
          riduzione  compensata  di  pedaggi   autostradali   e   per
          interventi di protezione ambientale, al fine di  consentire
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo
          tenendo  conto  dei   criteri   definiti   con   precedenti
          interventi legislativi in materia. 
                4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a  lire  140  miliardi  per
          l'anno  1998  e  lire  81  miliardi  per  l'anno  1999,  si
          provvede, quanto a  lire  140  miliardi  per  l'anno  1998,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica,   per   l'anno   1998,   all'uopo   parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione; quanto a lire  81  miliardi,
          per l'anno 1999, mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  per   l'anno   1999,   all'uopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dei trasporti e della navigazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 150, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «1.-149. Omissis 
                150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi  in  favore
          del settore dell'autotrasporto. Le  relative  risorse  sono
          ripartite con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 106, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
                «1.-105 Omissis 
                106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla
          data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
          non documentate di cui  all'articolo  66,  comma  5,  primo
          periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, spetta anche per  i  trasporti  personalmente
          effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in  cui
          ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per  cento  di
          quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
          regione o delle  regioni  confinanti.  Ai  fini  di  quanto
          previsto dal primo periodo nonche', relativamente  all'anno
          2005, dall'articolo 2, comma 1-bis,  del  decreto-legge  28
          dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61,
          comma  3,  della  legge  21  novembre  2000,  n.  342,   e'
          autorizzato uno stanziamento di 120  milioni  di  euro  per
          l'anno 2006. 
                Omissis.».