Art. 17 - bis
Istituzione del sistema di interscambio di pallet.
Finalita' e definizioni
1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo
17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili,
utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il
trasporto delle merci.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet
si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale
caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la
movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a
forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata
come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione
e il trasporto di merci e di carichi. Essa puo' essere costruita o
equipaggiata con struttura superiore;
b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di
pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde
alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata
agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e
non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono
stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti
di riferimento su scala mondiale.