Art. 17 - ter
Disciplina del sistema di interscambio di pallet
1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la
compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis sono obbligati
alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale
numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche
tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet
ricevuti.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati
dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1
permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet,
indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformita'
tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui
all'articolo 17-bis e' indicata sui relativi documenti di trasporto
del mittente e non e' modificabile dai soggetti riceventi.
3. In caso di impossibilita' a provvedere all'immediato
interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e'
tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o
cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a
terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente
data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonche'
indicazione della tipologia e quantita' dei pallet da restituire. La
mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti
informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher
medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla
restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di
ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il
numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina
di cui all'articolo 1992 del codice civile.
4. La mancata riconsegna di uno o piu' pallet entro sei mesi dalla
data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3,
comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del
pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet,
determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di
pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore del voucher di
restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet
ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo,
determinato ai sensi del comma 6.
5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente
articolo e all'articolo 17-bis e' nullo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche
tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del
pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento.
Con il medesimo decreto e' indicata la struttura, tra quelle gia'
esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a
svolgere attivita' di vigilanza e di monitoraggio del corretto
funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con
l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare
eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1992 del codice
civile (Adempimento della prestazione):
«Il possessore di un titolo di credito ha diritto
alla prestazione in esso indicata verso presentazione del
titolo, purche' sia legittimato nelle forme prescritte
dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la
prestazione nei confronti del possessore, e' liberato anche
se questi non e' il titolare del diritto.».