Art. 17 - quater
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e
17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nei
limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione
vigente.