Art. 18 
 
Contributo, sotto forma  di  credito  d'imposta,  per  l'acquisto  di
  carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca 
 
  1. Alle imprese esercenti  attivita'  agricola  e  della  pesca  e'
riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina  per  la
trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola
e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto
del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno  2022,
comprovato  mediante  le  relative  fatture  d'acquisto,   al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997.  Il
credito  d'imposta  e'  utilizzato  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente
e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono   definite   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano
le disposizioni di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',  in  quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  140,1
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
38. 
  6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento agli articoli 17, 32 e 35 del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento all'articolo 1, comma 53, della  legge
          24 dicembre 2007, n.  244,  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento agli articoli 61 e 109, comma  5,  del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento agli articoli 64 e 106 del testo unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' riportato
          nei riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio
          1998,  n.  322  (Regolamento  recante  modalita'   per   la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  1998,  n.
          208. 
              - Il riferimento al  decreto  legislativo  7  settembre
          2005,  n.  209  e'  riportato  nei  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              - Il riferimento agli articoli 121 e 122-bis, comma  4,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3. 
              -  Il  riferimento  al  comma  3  dell'articolo  3  del
          regolamento recante modalita' per  la  presentazione  delle
          dichiara  zioni  relative   alle   imposte   sui   redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presi dente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento all'articolo 17, comma 13, della legge
          31 dicembre 2009, n.  196,  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 3.