Art. 18
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di
carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca
1. Alle imprese esercenti attivita' agricola e della pesca e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la
trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola
e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il
credito d'imposta e' utilizzato dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente
e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalita'
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
38.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Riferimenti normativi
- Il riferimento agli articoli 17, 32 e 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento all'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 64 e 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1998, n.
208.
- Il riferimento al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Il riferimento agli articoli 121 e 122-bis, comma 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento al comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiara zioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presi dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3.
- Il riferimento all'articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 3.