Art. 19
Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari
1. Al fine di sostenere la continuita' produttiva delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o
societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le
attivita' delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e
ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE)
n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal
regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014,
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nei settori
agricolo e della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di
rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere
assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17,
comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la
concessione delle predette garanzie e' autorizzata, in favore di
ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui
all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, dopo l'articolo
8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' inserito il
seguente:
«Art. 8-quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione
in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1. Successivamente
all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato puo' presentare
all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la
richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della
stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli
della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1,
soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA,
entro il termine di dieci giorni successivi alla data della relativa
ricezione.
3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore
l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:
a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia
espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente
dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono
sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la
stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio
provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle
entrate-Riscossione;
b) in caso di rigetto, l'AGEA ne da' comunicazione in via
telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa
dell'attivita' di riscossione coattiva.
4. Il pagamento delle rate e' effettuato direttamente all'AGEA,
che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di
regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale
pagamento e' effettuato dal produttore con le modalita' indicate nel
provvedimento di accoglimento.
5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta
elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele
iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate.
6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la
decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della
sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA
all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo
iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione
contabile ai sensi del comma 4, e' automaticamente ed immediatamente
riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di
recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al
produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro
debitori sino a concorrenza del debito residuo.
7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies del
presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un
atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare la
facolta' di cui all'articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo,
a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.
3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi 3-bis
e 3-ter resta subordinata all'assenso della Commissione europea
nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018
nella causa C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento
l'avvio della decorrenza dei predetti termini.
Riferimenti normativi
- Il regolamento (UE) n.1408/2013, della Commissione,
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
L 352.
- Il regolamento (UE) n.717/2014, della Commissione del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno
2014, n. L 190.
- Gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 26 ottobre 2012, C 326/47.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita
dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a
fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis La garanzia di cui al comma 2 puo' essere
concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
azioni siano collocate esclusivamente presso investitori
qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del presente
decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente
dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo
aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra'
intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e
cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di
garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale
nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste
in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni
contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 515 e 522,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-514. Omissis
515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021
recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che gli
Stati membri devono redigere nell'ambito della politica
agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio». La dotazione
finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla copertura
delle spese amministrative di costituzione e gestione del
Fondo e dei costi sostenuti per le attivita' di
sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
realizzazione dei sistemi informatici e per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al
comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta
le attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la
gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento
del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione
dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
516.- 521. Omissis
522. Al fine di favorire l'accesso al credito da
parte delle imprese agricole, e' autorizzata, in favore
dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022
per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le
predette risorse sono versate sul conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante
dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia e'
concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, nonche' nn. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013.
Omissis.».
- Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n.
34.