Art. 19 
 
         Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari 
 
  1. Al fine di sostenere la  continuita'  produttiva  delle  imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura,  in  forma  individuale  o
societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, concesse dalle banche e  dagli  altri  soggetti
autorizzati all'esercizio del credito e  destinate  a  finanziare  le
attivita'  delle  imprese  medesime,  possono  essere  rinegoziate  e
ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni. 
  2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal  regolamento  (UE)
n.  1408/2013,  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e   dal
regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27  giugno  2014,
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nei settori
agricolo  e  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  le  operazioni   di
rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma  1  possono  essere
assistite dalla garanzia gratuita fornita  dall'Istituto  di  servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17,
comma 2 del decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102.  Per  la
concessione delle predette garanzie  e'  autorizzata,  in  favore  di
ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede,  quanto  a  10  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui
all'articolo 1, comma 515 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234;
quanto a  10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  522  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  dopo  l'articolo
8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 8-quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la  rateizzazione
in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1. Successivamente
all'iscrizione a ruolo, il  produttore  interessato  puo'  presentare
all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  la
richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater,  a  pena  di
decadenza, entro sessanta  giorni  dalla  notifica,  da  parte  della
stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile,  inclusi  quelli
della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa. 
    2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma  1,
soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione: 
      a)   sospende   immediatamente   ogni   ulteriore    iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo; 
      b) trasmette in via telematica la  predetta  istanza  all'AGEA,
entro il termine di dieci giorni successivi alla data della  relativa
ricezione. 
    3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  comunica  al  produttore
l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e: 
      a)  in   caso   di   accoglimento,   il   produttore   rinuncia
espressamente  ad  ogni  azione  giudiziaria  eventualmente  pendente
dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e  sono
sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal  caso,  la
stessa AGEA dispone la  sospensione  della  riscossione  con  proprio
provvedimento,   trasmesso    telematicamente    all'Agenzia    delle
entrate-Riscossione; 
      b) in caso di rigetto,  l'AGEA  ne  da'  comunicazione  in  via
telematica all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  per  la  ripresa
dell'attivita' di riscossione coattiva. 
    4. Il pagamento delle rate e' effettuato  direttamente  all'AGEA,
che provvede, con cadenza annuale,  alle  conseguenti  operazioni  di
regolazione contabile con l'Agenzia delle  entrate-Riscossione.  Tale
pagamento e' effettuato dal produttore con le modalita' indicate  nel
provvedimento di accoglimento. 
    5. Il versamento della  prima  rata,  comunicato  mediante  posta
elettronica     certificata     dall'AGEA      all'Agenzia      delle
entrate-Riscossione,  determina  la   cancellazione   delle   cautele
iscritte e l'estinzione  delle  procedure  esecutive  precedentemente
avviate. 
    6. Il mancato versamento anche  di  una  sola  rata  comporta  la
decadenza  dal  beneficio  della  rateizzazione  e  la  revoca  della
sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA
all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero  importo
iscritto  a  ruolo  ancora  dovuto,  previa   immediata   regolazione
contabile ai sensi del comma 4, e' automaticamente ed  immediatamente
riscuotibile  in  unica  soluzione,  sono  riprese  le  procedure  di
recupero per compensazione e le somme  eventualmente  corrisposte  al
produttore in costanza di  rateizzazione  sono  iscritte  a  registro
debitori sino a concorrenza del debito residuo. 
    7. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo  8-quinquies  del
presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». 
  3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un
atto dell'Agenzia delle  entrate-Riscossione  possono  esercitare  la
facolta' di  cui  all'articolo  8-quinquies.1  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo,
a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data. 
  3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi  3-bis
e 3-ter  resta  subordinata  all'assenso  della  Commissione  europea
nell'ambito delle procedure di adempimento dello  Stato  membro  alla
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018
nella causa  C-433/15.  L'AGEA  comunica  con  proprio  provvedimento
l'avvio della decorrenza dei predetti termini. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (UE) n.1408/2013,  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
          L 352. 
              - Il regolamento (UE) n.717/2014, della Commissione del
          27 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» nel settore della  pesca  e
          dell'acquacoltura, e' pubblicato nella G.U.U.E.  28  giugno
          2014, n. L 190. 
              - Gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
          dell'Unione  Europea,  sono   pubblicati   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 26 ottobre 2012, C 326/47. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari  a
          sostegno delle imprese agricole, a norma  dell'articolo  1,
          comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38): 
                «Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
          delle  imprese).  -  1.  La  Sezione   speciale   istituita
          dall'articolo 21 della legge  9  maggio  1975,  n.  153,  e
          successive modificazioni, e' incorporata  nell'Istituto  di
          servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31  marzo  2001,
          n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
          e passivi. 
                2. L'ISMEA  puo'  concedere  la  propria  garanzia  a
          fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e della pesca. La garanzia puo'  altresi'  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni. 
                2-bis La garanzia di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          concessa anche a fronte di titoli di  debito  emessi  dalle
          imprese operanti nel  settore  agricolo,  agroalimentare  e
          della   pesca,   in   conformita'   con   quanto   previsto
          dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  acquistati  da   organismi   di
          investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
          azioni siano collocate  esclusivamente  presso  investitori
          qualificati che non siano, direttamente  o  indirettamente,
          soci della societa' emittente.  Per  le  proprie  attivita'
          istituzionali,  nonche'  per  le  finalita'  del   presente
          decreto  legislativo,  l'ISMEA   si   avvale   direttamente
          dell'anagrafe  delle  aziende  agricole  e  del   fascicolo
          aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e  9
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. 
                3. Al fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese di cui al comma 2,  l'ISMEA
          puo'  concedere  garanzia   diretta   a   banche   e   agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
          settembre 1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni,  a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale delle imprese  medesime,  assunte  da  banche,  da
          intermediari  finanziari,  nonche'  da  fondi   chiusi   di
          investimento mobiliari. 
                4.  Per  le   medesime   finalita'   l'ISMEA   potra'
          intervenire anche mediante  rilascio  di  controgaranzia  e
          cogaranzia in collaborazione con confidi,  altri  fondi  di
          garanzia pubblici e privati, anche  a  carattere  regionale
          nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto  della
          normativa europea in materia di aiuti di  stato,  a  valere
          sul fondo credito di cui alla decisione  della  Commissione
          Europea C(2011)  2929  del  13  maggio  2011  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
                4-bis.  Le  operazioni  di  credito  agrario  di  cui
          all'articolo 43 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993,  n.  385,  devono  essere  assistite  dalla
          garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
          finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2  e
          4. 
                5. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
          da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, sono  stabiliti  i
          criteri  e  le  modalita'  di  prestazione  delle  garanzie
          previste dal presente articolo, nonche' di quelle  previste
          in attuazione dell'articolo 1, comma 512,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  tenuto  conto  delle  previsioni
          contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
          banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 
                5-bis. Le garanzie prestate  ai  sensi  del  presente
          articolo possono  essere  assistite  dalla  garanzia  dello
          Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da  stabilire
          con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Agli  eventuali  oneri  derivanti   dall'escussione   della
          garanzia concessa ai sensi del  comma  2,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero  2),  della
          legge 5 agosto  1978,  n.  468.  La  predetta  garanzia  e'
          elencata  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  13
          della citata legge n. 468 del 1978. 
                5-ter. Al  fine  di  assicurare  l'adempimento  delle
          normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
          annuali  e  garantire  una   separatezza   dei   patrimoni,
          l'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
          (ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria  attivita'
          di assunzione di  rischio  per  garanzie  anche  attraverso
          propria societa' di capitali dedicata.  Sull'attivita'  del
          presente  articolo,  l'ISMEA  trasmette   annualmente   una
          relazione al Parlamento. 
                6. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          decreto  di  cui  al  comma  5,  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003,  n.  283,  e'
          abrogato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 515 e 522,
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «1.-514. Omissis 
                515. Nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e'  istituito  il
          Fondo mutualistico nazionale per  la  copertura  dei  danni
          catastrofali  meteoclimatici   alle   produzioni   agricole
          causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',  con  una
          dotazione  di  50  milioni  di  euro   per   l'anno   2022,
          finalizzato  agli  interventi  di  cui  agli  articoli  69,
          lettera f), e 76 del  regolamento  (UE)  n.  2115/2021  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  2  dicembre  2021
          recante « Norme sul sostegno ai piani  strategici  che  gli
          Stati membri devono  redigere  nell'ambito  della  politica
          agricola comune (piani strategici della PAC)  e  finanziati
          dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal  Fondo
          europeo agricolo per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  che
          abroga il regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n.  1307/2013
          del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio».  La  dotazione
          finanziaria per l'anno 2022  e'  destinata  alla  copertura
          delle spese amministrative di costituzione e  gestione  del
          Fondo  e  dei  costi  sostenuti   per   le   attivita'   di
          sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i  costi  per  la
          realizzazione    dei    sistemi    informatici    e     per
          l'implementazione delle procedure  finanziarie  di  cui  al
          comma  517.  A  tal  fine,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
          cui  al  comma  516  la  relativa  dotazione   finanziaria.
          L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  supporta
          le  attivita'  di  sperimentazione  per  la  definizione  e
          implementazione delle procedure di competenza. Con  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali   sono   definite   le   disposizioni   per    il
          riconoscimento, la  costituzione,  il  finanziamento  e  la
          gestione del Fondo. I criteri e le  modalita'  d'intervento
          del Fondo sono definiti annualmente nel Piano  di  gestione
          dei rischi  in  agricoltura,  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
                516.- 521. Omissis 
                522. Al fine di  favorire  l'accesso  al  credito  da
          parte delle imprese agricole,  e'  autorizzata,  in  favore
          dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno  2022
          per la concessione di garanzie ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.  Le
          predette  risorse  sono  versate  sul  conto  corrente   di
          tesoreria centrale di cui all'articolo 13,  comma  11,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere
          utilizzate in  base  al  fabbisogno  finanziario  derivante
          dalla gestione delle  garanzie.  La  predetta  garanzia  e'
          concessa  a  titolo  gratuito  nei  limiti   previsti   dai
          regolamenti (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno  2014,  nonche'  nn.  1407/2013  e  1408/2013  della
          Commissione, del 18 dicembre 2013. 
                Omissis.». 
              - Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  febbraio  2009,  n.
          34.