Art. 19 - bis
Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori
1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n.
590, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando sui
finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire
l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata
garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 26
maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della
proprieta' coltivatrice) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14. - Il diritto di prelazione previsto
dall'art. 8 non puo' essere esercitato quando i terreni
vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi
previsti dal precedente art. 12, o quando vengano
acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) o quando sui
finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni
per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia
stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso
civico e le servitu' civiche che eventualmente gravino sui
terreni trasferiti in proprieta' agli Enti o alla Cassa per
la formazione della proprieta' contadina, salvo indennizzo
da far valere sul prezzo di acquisto.».