Art. 19 - bis 
 
           Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio  1965,  n.
590, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «o  quando  sui
finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire
l'insediamento  di  giovani  in  agricoltura  sia  stata   rilasciata
garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  26
          maggio 1965, n. 590 (Disposizioni  per  lo  sviluppo  della
          proprieta' coltivatrice)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  14.  -  Il  diritto  di  prelazione   previsto
          dall'art. 8 non puo' essere  esercitato  quando  i  terreni
          vengano acquistati dagli Enti ai  sensi  e  per  gli  scopi
          previsti  dal  precedente  art.  12,   o   quando   vengano
          acquistati  o  venduti  dall'Istituto  di  servizi  per  il
          mercato  agricolo   alimentare   (ISMEA)   o   quando   sui
          finanziamenti bancari destinati  all'acquisto  dei  terreni
          per favorire l'insediamento di giovani in  agricoltura  sia
          stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo
          17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
                Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti  di  uso
          civico e le servitu' civiche che eventualmente gravino  sui
          terreni trasferiti in proprieta' agli Enti o alla Cassa per
          la formazione della proprieta' contadina, salvo  indennizzo
          da far valere sul prezzo di acquisto.».