Art. 19 - ter
Disposizioni per il sostegno del settore
dell'agroalimentare
1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 198, dopo le parole: «produzione o trasformazione»
sono aggiunte le seguenti: «. Sono altresi' considerati deperibili i
prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a
5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1,
lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresi'
ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:
a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un
termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati,
non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli
stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a
5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte».
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica
anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il
personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi
pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un
periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi
programmi».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 198 (Attuazione della
direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare nonche' dell'articolo 7 della legge
22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione
dei prodotti agricoli e alimentari) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l'accordo
quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di
centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei
conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e
alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le
caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le
prestazioni di servizi e le loro eventuali
rideterminazioni. E' fatta salva la definizione di
contratto quadro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
b) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o
giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di
tale persona, o qualsiasi autorita' pubblica ricompresa
nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e
alimentari; il termine «acquirente» puo' includere un
gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;
c) «autorita' pubblica»: autorita' nazionale,
regionale o locale, organismo di diritto pubblico o
associazione costituita da una o piu' di tali autorita' o
da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico;
d) «consumatore»: la persona fisica che acquista i
prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla
propria attivita' imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta;
e) «contratti di cessione»: i contratti che hanno
ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari,
ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle
cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo
pattuito, nonche' dei conferimenti di prodotti agricoli ed
alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a
cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di
produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102, di cui essi sono soci;
f) «contratto di cessione con consegna pattuita su
base periodica»: un accordo quadro, come definito alla
lettera a), ovvero un contratto di fornitura con
prestazioni periodiche o continuative;
g) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
h) «fatturato»: l'ammontare dei ricavi, come
definiti all'articolo 85, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), o dei
compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di
cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR;
i) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o
persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e
alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori
agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche,
come le organizzazioni di produttori, le societa'
cooperative, le organizzazioni di fornitori e le
associazioni di tali organizzazioni;
j) «ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale
della tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad
un tasso che e' pari al tasso di riferimento, come definito
alla lettera o);
l) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti
elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale
allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai
prodotti elencati in tale allegato;
m) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i
prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella
fase della loro trasformazione potrebbero diventare
inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta,
produzione o trasformazione. Sono altresi' considerati
deperibili i prodotti a base di carne che presentino una
tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw
superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a
0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
n) «saggio degli interessi»: il tasso complessivo
degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto
delle maggiorazioni di legge;
o) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse,
come definito dalla vigente normativa nazionale di
recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, applicabile come di seguito indicato:
1) per il primo semestre dell'anno in questione
e' quello in vigore al 1°(gradi) gennaio di quell'anno;
2) per il secondo semestre dell'anno in questione
e' quello in vigore al 1°(gradi) luglio di quell'anno.»
«Art. 4 (Pratiche commerciali sleali vietate). - 1.
Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi
compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti
pratiche commerciali sleali:
a) nei contratti di cessione con consegna pattuita
su base periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari
deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del
periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state
effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un
mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e'
stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di
consegna in questione, a seconda di quale delle due date
sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non
deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del
periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state
effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un
mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui
e' stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di
consegna in questione, a seconda di quale delle due date
sia successiva;
b) nei contratti di cessione con consegna pattuita
su base non periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari
deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna
oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e'
stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale
delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte
dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non
deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di
consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in
cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di
quale delle due date sia successiva;
c) l'annullamento, da parte dell'acquirente, di
ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un
preavviso inferiore a 30 giorni. Con regolamento del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati i casi
particolari nonche' i settori nei quali le parti di un
contratto di cessione possono stabilire termini di
preavviso inferiori a 30 giorni;
d) la modifica unilaterale, da parte
dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un
contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari
relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al
volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle
norme di qualita', ai termini di pagamento o ai prezzi
oppure relative alla prestazione di servizi accessori
rispetto alla cessione dei prodotti;
e) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla
vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
f) l'inserimento, da parte dell'acquirente, di
clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi
carico dei costi per il deterioramento o la perdita di
prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i
locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti
siano stati consegnati, purche' tale deterioramento o
perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del
fornitore;
g) il rifiuto, da parte dell'acquirente o del
fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un
contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo
ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto
una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione
riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio
alla propria organizzazione di produttori o ad una
cooperativa della quale sia socio e sempreche' lo statuto o
la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni
aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto
di cessione di cui al presente decreto;
h) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione
illecita, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti
facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo
d'acquisto dell'acquirente, di segreti commerciali del
fornitore, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018,
n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, o
qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del
fornitore;
i) la minaccia di mettere in atto o la messa in
atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali
nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i
diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora
consistano nella presentazione di una denuncia
all'Autorita' di contrasto, come individuata ai sensi del
presente decreto, o nella cooperazione con essa nell'ambito
di un'indagine;
j) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per
esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei
prodotti del fornitore, benche' non risultino negligenze o
colpe da parte di quest'ultimo.
2. Fermo restando il diritto del fornitore di
avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei
pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, in caso di mancato rispetto dei termini di
pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti
al creditore gli interessi legali di mora che decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine. In questi casi il saggio degli interessi e'
maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed e'
inderogabile. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a)
e b), in cui il debitore e' una pubblica amministrazione
del settore scolastico e sanitario, e' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
n. 231 del 2002.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si
applica ai pagamenti:
a) effettuati da un acquirente a un fornitore
quando tali pagamenti siano effettuati nel quadro di
programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di
latte destinati alle scuole ai sensi dell'articolo 23 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013;
b) effettuati da enti pubblici che forniscono
assistenza sanitaria;
c) nell'ambito di contratti di cessione tra
fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro
acquirenti diretti, alle seguenti condizioni:
1) che i termini di pagamento specifici delle
operazioni di vendita siano inclusi in contratti tipo
vincolanti ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 prima del 1°(gradi) gennaio 2019 e la cui
applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data
senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a
danno dei fornitori di uve o mosto;
2) che i contratti di cessione tra fornitori di
uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti
diretti siano pluriennali o lo diventino.
4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche
commerciali, salvo che esse siano state precedentemente
concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di
cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo
successivo, in termini chiari ed univoci:
a) la restituzione, da parte dell'acquirente al
fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti
invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali
prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
b) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di un pagamento come condizione per
l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino
dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli
stessi;
c) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del
costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente
come parte di una promozione, a meno che, prima di una
promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne
specifichi il periodo e indichi la quantita' prevista dei
prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo
scontato;
d) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico dei costi della
pubblicita', effettuata dall'acquirente, dei prodotti
agricoli e alimentari;
e) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing
dei prodotti agricoli e alimentari effettuata
dall'acquirente;
f) la richiesta al fornitore, da parte
dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale
incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita
dei prodotti del fornitore.
5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi
di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli
fornisce al fornitore, ove richiesto, una stima per
iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi
a seconda dei casi e, per i casi di cui alle lettere b),
d), e) o f) del comma 4, fornisce anche una stima, per
iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base
di tale stima.
5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui
al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1),
si applica altresi' ai seguenti prodotti agricoli e
alimentari:
a) preconfezionati che riportano una data di
scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore
a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o
refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare
la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a
sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra
le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a
0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di personale
gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a
carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
di personale specificamente destinato a realizzare i
progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
nei limiti degli importi che saranno previsti dalle
corrispondenti voci di costo del quadro economico del
progetto. A tal fine, con circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita',
le condizioni e i criteri in base ai quali le
amministrazioni titolari dei singoli interventi possono
imputare nel relativo quadro economico i costi per il
predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il
predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti di
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica
delle amministrazioni interessate. L'ammissibilita' di
ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a
quelle di cui al secondo periodo e' oggetto di preventiva
verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare
dell'inter-vento di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e
delle finanze. La medesima procedura si applica per le
spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.
Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna
amministrazione, previa verifica di cui al presente comma,
individua, in relazione ai progetti di competenza, il
fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli
stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni
possono assumere il personale o conferire gli incarichi
entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate.
2. Al fine di accelerare le procedure per il
reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare
per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al
comma 1 e i soggetti attuatori di interventi previsti dal
medesimo Piano possono ricorrere alle modalita' di
selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i
contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di
collaborazione di cui al presente articolo possono essere
stipulati per un periodo complessivo anche superiore a
trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione
dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e
comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti
indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale
e' riferita la prestazione lavorativa e possono essere
rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da
quella iniziale, per non piu' di una volta. Il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di
recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile. Il presente comma si
applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici
economici con il personale da assegnare all'assistenza
tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi
dell'Unione europea per un periodo non eccedente la durata
di attuazione dei medesimi programmi.
Omissis.».