Art. 19 - ter 
 
              Disposizioni per il sostegno del settore 
                         dell'agroalimentare 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 198, dopo le parole: «produzione o  trasformazione»
sono aggiunte le seguenti: «. Sono altresi' considerati deperibili  i
prodotti  a  base  di  carne  che  presentino  una  tra  le  seguenti
caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a
5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5». 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  198,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1,
lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si  applica  altresi'
ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: 
      a) preconfezionati che riportano una  data  di  scadenza  o  un
termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; 
      b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati,
non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la  durabilita'  degli
stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; 
      c) prodotti a base di carne che presentino una tra le  seguenti
caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a
5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; 
      d) tutti i tipi di latte». 
  3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica
anche ai contratti stipulati dagli enti  pubblici  economici  con  il
personale  da  assegnare   all'assistenza   tecnica   dei   programmi
pluriennali  cofinanziati  con  fondi  dell'Unione  europea,  per  un
periodo  non  eccedente  la  durata  di   attuazione   dei   medesimi
programmi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4, del decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  198  (Attuazione  della
          direttiva  (UE)  2019/633  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 17  aprile  2019,  in  materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare nonche' dell'articolo 7  della  legge
          22 aprile 2021, n. 53, in  materia  di  commercializzazione
          dei prodotti agricoli e alimentari) come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l'accordo
          quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello  di
          centrali di acquisto, aventi ad oggetto la  disciplina  dei
          conseguenti contratti di cessione dei prodotti  agricoli  e
          alimentari, tra cui  le  condizioni  di  compravendita,  le
          caratteristiche  dei  prodotti,  il  listino   prezzi,   le
          prestazioni   di    servizi    e    le    loro    eventuali
          rideterminazioni.  E'  fatta  salva   la   definizione   di
          contratto quadro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)
          del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; 
                  b)  «acquirente»:  qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica, indipendentemente dal luogo di  stabilimento  di
          tale persona, o  qualsiasi  autorita'  pubblica  ricompresa
          nell'Unione  europea  che  acquista  prodotti  agricoli   e
          alimentari;  il  termine  «acquirente»  puo'  includere  un
          gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; 
                  c)  «autorita'  pubblica»:   autorita'   nazionale,
          regionale  o  locale,  organismo  di  diritto  pubblico   o
          associazione costituita da una o piu' di tali  autorita'  o
          da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico; 
                  d) «consumatore»: la persona fisica che acquista  i
          prodotti agricoli o  alimentari  per  scopi  estranei  alla
          propria   attivita'   imprenditoriale    o    professionale
          eventualmente svolta; 
                  e) «contratti di cessione»: i contratti  che  hanno
          ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed  alimentari,
          ad eccezione di quelli conclusi con il  consumatore,  delle
          cessioni con contestuale consegna e  pagamento  del  prezzo
          pattuito, nonche' dei conferimenti di prodotti agricoli  ed
          alimentari da parte di imprenditori  agricoli  e  ittici  a
          cooperative di cui essi sono soci o  ad  organizzazioni  di
          produttori, ai sensi  del  decreto  legislativo  27  maggio
          2005, n. 102, di cui essi sono soci; 
                  f) «contratto di cessione con consegna pattuita  su
          base periodica»: un  accordo  quadro,  come  definito  alla
          lettera  a),  ovvero  un   contratto   di   fornitura   con
          prestazioni periodiche o continuative; 
                  g) «Direttiva»:  la  direttiva  (UE)  2019/633  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019; 
                  h)  «fatturato»:  l'ammontare  dei   ricavi,   come
          definiti  all'articolo  85,  comma  1   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          recante Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), o dei
          compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di
          cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR; 
                  i) «fornitore»:  qualsiasi  produttore  agricolo  o
          persona fisica o giuridica che vende  prodotti  agricoli  e
          alimentari,  ivi  incluso  un  gruppo  di  tali  produttori
          agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e  giuridiche,
          come  le  organizzazioni   di   produttori,   le   societa'
          cooperative,  le   organizzazioni   di   fornitori   e   le
          associazioni di tali organizzazioni; 
                  j) «ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato  Centrale
          della  tutela  della  Qualita'  e  Repressione  Frodi   dei
          prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle   politiche
          agricole, alimentari e forestali; 
                  k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad
          un tasso che e' pari al tasso di riferimento, come definito
          alla lettera o); 
                  l) «prodotti agricoli  e  alimentari»:  i  prodotti
          elencati nell'allegato I  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea e  i  prodotti  non  elencati  in  tale
          allegato, ma trasformati per uso alimentare a  partire  dai
          prodotti elencati in tale allegato; 
                  m) «prodotti agricoli e alimentari  deperibili»:  i
          prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o  nella
          fase  della  loro   trasformazione   potrebbero   diventare
          inadatti alla  vendita  entro  30  giorni  dalla  raccolta,
          produzione  o  trasformazione.  Sono  altresi'  considerati
          deperibili i prodotti a base di carne  che  presentino  una
          tra  le  seguenti   caratteristiche   fisico-chimiche:   aw
          superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a
          0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; 
                  n) «saggio degli interessi»: il  tasso  complessivo
          degli interessi da applicare all'importo dovuto,  al  netto
          delle maggiorazioni di legge; 
                  o) «tasso di riferimento»: il tasso  di  interesse,
          come  definito  dalla  vigente   normativa   nazionale   di
          recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali, applicabile come di seguito indicato: 
                    1) per il primo semestre dell'anno  in  questione
          e' quello in vigore al 1°(gradi) gennaio di quell'anno; 
                    2) per il secondo semestre dell'anno in questione
          e' quello in vigore al 1°(gradi) luglio di quell'anno.» 
                «Art. 4 (Pratiche commerciali sleali vietate).  -  1.
          Nelle relazioni commerciali tra  operatori  economici,  ivi
          compresi i contratti di cessione, sono vietate le  seguenti
          pratiche commerciali sleali: 
                  a) nei contratti di cessione con consegna  pattuita
          su base periodica: 
                    1) il  versamento  del  corrispettivo,  da  parte
          dell'acquirente   di   prodotti   agricoli   e   alimentari
          deperibili,  dopo  oltre  trenta  giorni  dal  termine  del
          periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state
          effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un
          mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui  e'
          stabilito l'importo da  corrispondere  per  il  periodo  di
          consegna in questione, a seconda di quale  delle  due  date
          sia successiva; 
                    2) il  versamento  del  corrispettivo,  da  parte
          dell'acquirente  di  prodotti  agricoli  e  alimentari  non
          deperibili, dopo oltre  sessanta  giorni  dal  termine  del
          periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state
          effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un
          mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data  in  cui
          e' stabilito l'importo da corrispondere per il  periodo  di
          consegna in questione, a seconda di quale  delle  due  date
          sia successiva; 
                  b) nei contratti di cessione con consegna  pattuita
          su base non periodica: 
                    1) il  versamento  del  corrispettivo,  da  parte
          dell'acquirente   di   prodotti   agricoli   e   alimentari
          deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna
          oppure dopo oltre  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  e'
          stabilito l'importo da corrispondere, a  seconda  di  quale
          delle due date sia successiva; 
                    2) il  versamento  del  corrispettivo,  da  parte
          dell'acquirente  di  prodotti  agricoli  e  alimentari  non
          deperibili,  dopo  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di
          consegna oppure dopo oltre sessanta giorni  dalla  data  in
          cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a  seconda  di
          quale delle due date sia successiva; 
                  c) l'annullamento,  da  parte  dell'acquirente,  di
          ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con  un
          preavviso  inferiore  a  30  giorni.  Con  regolamento  del
          Ministro delle politiche agricole, alimentari e  forestali,
          da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400  entro  90  giorni  dall'entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  sono  individuati  i  casi
          particolari nonche' i settori nei  quali  le  parti  di  un
          contratto  di  cessione  possono   stabilire   termini   di
          preavviso inferiori a 30 giorni; 
                  d)    la    modifica    unilaterale,    da    parte
          dell'acquirente o del fornitore,  delle  condizioni  di  un
          contratto di cessione di  prodotti  agricoli  e  alimentari
          relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al
          volume della fornitura o della consegna dei prodotti,  alle
          norme di qualita', ai termini  di  pagamento  o  ai  prezzi
          oppure  relative  alla  prestazione  di  servizi  accessori
          rispetto alla cessione dei prodotti; 
                  e)   la   richiesta   al   fornitore,   da    parte
          dell'acquirente, di pagamenti che non  sono  connessi  alla
          vendita dei prodotti agricoli e alimentari; 
                  f)  l'inserimento,  da  parte  dell'acquirente,  di
          clausole contrattuali che obbligano il  fornitore  a  farsi
          carico dei costi per il  deterioramento  o  la  perdita  di
          prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso  i
          locali dell'acquirente o comunque dopo  che  tali  prodotti
          siano  stati  consegnati,  purche'  tale  deterioramento  o
          perdita non siano stati causati da negligenza o  colpa  del
          fornitore; 
                  g) il  rifiuto,  da  parte  dell'acquirente  o  del
          fornitore, di confermare per iscritto le condizioni  di  un
          contratto di cessione in essere tra  l'acquirente  medesimo
          ed il fornitore per il quale quest'ultimo  abbia  richiesto
          una conferma scritta, salvo che il  contratto  di  cessione
          riguardi prodotti che devono essere consegnati da un  socio
          alla  propria  organizzazione  di  produttori  o   ad   una
          cooperativa della quale sia socio e sempreche' lo statuto o
          la disciplina interna di tali enti contengano  disposizioni
          aventi effetti analoghi alle disposizioni di  un  contratto
          di cessione di cui al presente decreto; 
                  h) l'acquisizione,  l'utilizzo  o  la  divulgazione
          illecita, da parte dell'acquirente o da parte  di  soggetti
          facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo
          d'acquisto  dell'acquirente,  di  segreti  commerciali  del
          fornitore, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018,
          n. 63 di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/943  del
          Parlamento europeo e del Consiglio dell'8  giugno  2016,  o
          qualsiasi  altra  informazione  commerciale  sensibile  del
          fornitore; 
                  i) la minaccia di mettere in atto  o  la  messa  in
          atto, da parte dell'acquirente, di  ritorsioni  commerciali
          nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita  i
          diritti contrattuali e legali di cui  gode,  anche  qualora
          consistano   nella   presentazione    di    una    denuncia
          all'Autorita' di contrasto, come individuata ai  sensi  del
          presente decreto, o nella cooperazione con essa nell'ambito
          di un'indagine; 
                  j)   la   richiesta   al   fornitore,   da    parte
          dell'acquirente, del risarcimento del costo  sostenuto  per
          esaminare i reclami dei clienti relativi alla  vendita  dei
          prodotti del fornitore, benche' non risultino negligenze  o
          colpe da parte di quest'ultimo. 
                2.  Fermo  restando  il  diritto  del  fornitore   di
          avvalersi dei  rimedi  previsti  in  caso  di  ritardo  nei
          pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre  2002,
          n.  231,  in  caso  di  mancato  rispetto  dei  termini  di
          pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b),  sono  dovuti
          al creditore gli interessi legali  di  mora  che  decorrono
          automaticamente dal giorno  successivo  alla  scadenza  del
          termine. In  questi  casi  il  saggio  degli  interessi  e'
          maggiorato di ulteriori quattro  punti  percentuali  ed  e'
          inderogabile. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a)
          e b), in cui il debitore e'  una  pubblica  amministrazione
          del settore scolastico e sanitario, e' fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto  legislativo
          n. 231 del 2002. 
                3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a),  non  si
          applica ai pagamenti: 
                  a) effettuati  da  un  acquirente  a  un  fornitore
          quando  tali  pagamenti  siano  effettuati  nel  quadro  di
          programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e  di
          latte destinati alle scuole ai sensi dell'articolo  23  del
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                  b)  effettuati  da  enti  pubblici  che  forniscono
          assistenza sanitaria; 
                  c)  nell'ambito  di  contratti  di   cessione   tra
          fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro
          acquirenti diretti, alle seguenti condizioni: 
                    1) che i termini  di  pagamento  specifici  delle
          operazioni di  vendita  siano  inclusi  in  contratti  tipo
          vincolanti ai sensi dell'articolo 164 del regolamento  (UE)
          n. 1308/2013 prima del 1°(gradi)  gennaio  2019  e  la  cui
          applicazione sia stata rinnovata a decorrere da  tale  data
          senza modificare sostanzialmente i termini di  pagamento  a
          danno dei fornitori di uve o mosto; 
                    2) che i contratti di cessione tra  fornitori  di
          uve o mosto per la produzione di vino e i  loro  acquirenti
          diretti siano pluriennali o lo diventino. 
                4.  Sono  inoltre  vietate   le   seguenti   pratiche
          commerciali, salvo che  esse  siano  state  precedentemente
          concordate da fornitore  e  acquirente,  nel  contratto  di
          cessione, nell'accordo quadro ovvero in  un  altro  accordo
          successivo, in termini chiari ed univoci: 
                  a) la restituzione,  da  parte  dell'acquirente  al
          fornitore,  di  prodotti  agricoli  e  alimentari   rimasti
          invenduti, senza corrispondere  alcun  pagamento  per  tali
          prodotti invenduti o per il loro smaltimento; 
                  b)   la   richiesta   al   fornitore,   da    parte
          dell'acquirente,  di  un  pagamento  come  condizione   per
          l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino
          dei suoi prodotti,  o  per  la  messa  in  commercio  degli
          stessi; 
                  c)   la   richiesta   al   fornitore,   da    parte
          dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte,  del
          costo degli sconti  sui  prodotti  venduti  dall'acquirente
          come parte di una promozione, a  meno  che,  prima  di  una
          promozione   avviata   dall'acquirente,   quest'ultimo   ne
          specifichi il periodo e indichi la quantita'  prevista  dei
          prodotti  agricoli  e  alimentari  da  ordinare  a   prezzo
          scontato; 
                  d)   la   richiesta   al   fornitore,   da    parte
          dell'acquirente,  di   farsi   carico   dei   costi   della
          pubblicita',  effettuata  dall'acquirente,   dei   prodotti
          agricoli e alimentari; 
                  e)   la   richiesta   al   fornitore,   da    parte
          dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing
          dei   prodotti    agricoli    e    alimentari    effettuata
          dall'acquirente; 
                  f)   la   richiesta   al   fornitore,   da    parte
          dell'acquirente, di farsi carico dei  costi  del  personale
          incaricato di organizzare gli spazi destinati alla  vendita
          dei prodotti del fornitore. 
                5. Se l'acquirente richiede un pagamento per  i  casi
          di cui al comma 4, lettere  b),  c),  d),  e)  o  f),  egli
          fornisce  al  fornitore,  ove  richiesto,  una  stima   per
          iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti  complessivi
          a seconda dei casi e, per i casi di cui  alle  lettere  b),
          d), e) o f) del comma 4,  fornisce  anche  una  stima,  per
          iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla  base
          di tale stima. 
                5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di  cui
          al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1),
          si  applica  altresi'  ai  seguenti  prodotti  agricoli   e
          alimentari: 
                  a)  preconfezionati  che  riportano  una  data   di
          scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore
          a sessanta giorni; 
                  b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo  o
          refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare
          la durabilita' degli stessi  per  un  periodo  superiore  a
          sessanta giorni; 
                  c) prodotti a base di carne che presentino una  tra
          le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a
          0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure
          pH uguale o superiore a 4,5; 
                  d) tutti i tipi di latte.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza  della  giustizia)   come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Modalita' speciali per il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche). - 1. Al di fuori delle assunzioni di  personale
          gia' espressamente previste nel Piano nazionale di  ripresa
          e  resilienza,   di   seguito   «PNRR»,   presentato   alla
          Commissione europea ai sensi degli articoli 18  e  seguenti
          del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  12  febbraio  2021,   le   amministrazioni
          titolari di interventi previsti nel PNRR  possono  porre  a
          carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento
          di  personale  specificamente  destinato  a  realizzare   i
          progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione,
          nei  limiti  degli  importi  che  saranno  previsti   dalle
          corrispondenti voci  di  costo  del  quadro  economico  del
          progetto.  A  tal  fine,  con   circolare   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti le  modalita',
          le  condizioni  e  i  criteri   in   base   ai   quali   le
          amministrazioni titolari  dei  singoli  interventi  possono
          imputare nel relativo  quadro  economico  i  costi  per  il
          predetto personale da rendicontare a carico  del  PNRR.  Il
          predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti  di
          spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n.  122  e  alla  dotazione  organica
          delle  amministrazioni  interessate.  L'ammissibilita'   di
          ulteriori spese di personale a carico del PNRR  rispetto  a
          quelle di cui al secondo periodo e' oggetto  di  preventiva
          verifica da parte  dell'Amministrazione  centrale  titolare
          dell'inter-vento  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  di  concerto  con  il
          Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato   -
          Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e
          delle finanze. La medesima  procedura  si  applica  per  le
          spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.
          Per i  reclutamenti  di  cui  ai  commi  4  e  5,  ciascuna
          amministrazione, previa verifica di cui al presente  comma,
          individua, in  relazione  ai  progetti  di  competenza,  il
          fabbisogno di  personale  necessario  all'attuazione  degli
          stessi. In caso di  verifica  negativa  le  Amministrazioni
          possono assumere il personale  o  conferire  gli  incarichi
          entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate. 
                2.  Al  fine  di  accelerare  le  procedure  per   il
          reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare
          per l'attuazione del PNRR, le  amministrazioni  di  cui  al
          comma 1 e i soggetti attuatori di interventi  previsti  dal
          medesimo  Piano  possono  ricorrere   alle   modalita'   di
          selezione stabilite dal presente articolo. A  tal  fine,  i
          contratti di lavoro a tempo determinato e  i  contratti  di
          collaborazione di cui al presente articolo  possono  essere
          stipulati per un  periodo  complessivo  anche  superiore  a
          trentasei mesi, ma non eccedente la  durata  di  attuazione
          dei progetti di competenza delle singole amministrazioni  e
          comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali  contratti
          indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale
          e' riferita la  prestazione  lavorativa  e  possono  essere
          rinnovati o prorogati, anche  per  una  durata  diversa  da
          quella iniziale, per non piu'  di  una  volta.  Il  mancato
          conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi  e
          finali, previsti dal progetto costituisce giusta  causa  di
          recesso  dell'amministrazione  dal   contratto   ai   sensi
          dell'articolo 2119 del codice civile. Il presente comma  si
          applica anche ai contratti stipulati  dagli  enti  pubblici
          economici con  il  personale  da  assegnare  all'assistenza
          tecnica dei programmi pluriennali  cofinanziati  con  fondi
          dell'Unione europea per un periodo non eccedente la  durata
          di attuazione dei medesimi programmi. 
                Omissis.».