Art. 20
Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico
internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla
crisi ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 35 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre
2021, n. 234.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 515:
1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le
seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2
dicembre 2021,»;
2) le parole da: «recante "Norme sul sostegno» fino a: «in fase
di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo» sono
soppresse;
3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La
dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla copertura
delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei
costi sostenuti per le attivita' di sperimentazione e avviamento, ivi
inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A
tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa
dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza»;
b) il comma 517 e' sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal
1° gennaio 2023, e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di
tesoreria centrale, intestato alla societa' di capitali dedicata di
cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al
finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA e' individuata
quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione
degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie
in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di
liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonche' alla
verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo
degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio
pubblici o privati. L'AGEA supporta le attivita' di sperimentazione
per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»;
c) il comma 518 e' sostituito dal seguente: «518. Nelle more
dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si
applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.- 127 Omissis
128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno
del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca
e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300 milioni di
euro per l'anno 2021.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 515, 517 e
518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come
modificato dalla presente legge:
«1.-514. Omissis
515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla
copertura delle spese amministrative di costituzione e
gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivita'
di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
realizzazione dei sistemi informatici e per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al
comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta
le attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la
gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento
del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione
dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
516. Omissis.
517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e' autorizzata
l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale,
intestato alla societa' di capitali dedicata di cui al
comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al
finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA e'
individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote
di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori
partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione
trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonche' alla
verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di
un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di
gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le
attivita' di sperimentazione per la definizione e
implementazione delle procedure di competenza.
518. Nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5
maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.
Omissis.».