Art. 20 
 
Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
  agricole, della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1.   Al   fine   di   fronteggiare   il   peggioramento   economico
internazionale con innalzamento dei costi di produzione  dovuto  alla
crisi ucraina, per  l'anno  2022  la  dotazione  del  «Fondo  per  lo
sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 35 milioni di euro. 
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  35  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della  legge  30  dicembre
2021, n. 234. 
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 515: 
      1) dopo le parole  «del  Regolamento  (UE)»  sono  inserite  le
seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  2
dicembre 2021,»; 
      2) le parole da: «recante "Norme sul sostegno» fino a: «in fase
di approvazione definitiva da  parte  del  Parlamento  europeo»  sono
soppresse; 
      3)  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
dotazione finanziaria per l'anno 2022  e'  destinata  alla  copertura
delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei
costi sostenuti per le attivita' di sperimentazione e avviamento, ivi
inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi  informatici  e  per
l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517.  A
tal  fine,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma  516  la  relativa
dotazione finanziaria. L'Agenzia per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA) supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione  e
implementazione delle procedure di competenza»; 
    b) il comma 517 e' sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal
1° gennaio 2023, e' autorizzata l'apertura di un  conto  corrente  di
tesoreria centrale, intestato alla societa' di capitali  dedicata  di
cui al comma 516,  sul  quale  confluiscono  le  somme  destinate  al
finanziamento del Fondo di cui al comma 515.  L'AGEA  e'  individuata
quale soggetto preposto al prelievo  delle  quote  di  partecipazione
degli agricoltori e alla erogazione delle  compensazioni  finanziarie
in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi  di
liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo,  nonche'  alla
verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un  cumulo
degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione  del  rischio
pubblici o privati. L'AGEA supporta le attivita'  di  sperimentazione
per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»; 
    c) il comma 518 e' sostituito  dal  seguente:  «518.  Nelle  more
dell'emanazione del decreto ministeriale  di  cui  al  comma  515  si
applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 128, della
          legge 30 dicembre 2020, n.  178,  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1.- 127 Omissis 
                128. Al fine di garantire lo sviluppo e  il  sostegno
          del settore agricolo, della pesca e  dell'acquacoltura,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo
          sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca
          e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300  milioni  di
          euro per l'anno 2021. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 515, 517 e
          518, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024)   come
          modificato dalla presente legge: 
                «1.-514. Omissis 
                515. Nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e'  istituito  il
          Fondo mutualistico nazionale per  la  copertura  dei  danni
          catastrofali  meteoclimatici   alle   produzioni   agricole
          causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',  con  una
          dotazione  di  50  milioni  di  euro   per   l'anno   2022,
          finalizzato  agli  interventi  di  cui  agli  articoli  69,
          lettera  f),  e  76  del  regolamento  (UE)  2021/2115  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
          dotazione finanziaria per l'anno  2022  e'  destinata  alla
          copertura delle  spese  amministrative  di  costituzione  e
          gestione del Fondo e dei costi sostenuti per  le  attivita'
          di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
          realizzazione    dei    sistemi    informatici    e     per
          l'implementazione delle procedure  finanziarie  di  cui  al
          comma  517.  A  tal  fine,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
          cui  al  comma  516  la  relativa  dotazione   finanziaria.
          L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  supporta
          le  attivita'  di  sperimentazione  per  la  definizione  e
          implementazione delle procedure di competenza. Con  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali   sono   definite   le   disposizioni   per    il
          riconoscimento, la  costituzione,  il  finanziamento  e  la
          gestione del Fondo. I criteri e le  modalita'  d'intervento
          del Fondo sono definiti annualmente nel Piano  di  gestione
          dei rischi  in  agricoltura,  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
                516. Omissis. 
                517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e'  autorizzata
          l'apertura di un  conto  corrente  di  tesoreria  centrale,
          intestato alla societa' di  capitali  dedicata  di  cui  al
          comma 516, sul quale confluiscono  le  somme  destinate  al
          finanziamento del Fondo di cui  al  comma  515.  L'AGEA  e'
          individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote
          di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
          compensazioni  finanziarie  in  favore  degli   agricoltori
          partecipanti  sulla  base  degli  elenchi  di  liquidazione
          trasmessi dal soggetto  gestore  del  Fondo,  nonche'  alla
          verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto  di
          un cumulo degli interventi del Fondo con  altri  regimi  di
          gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le
          attivita'  di  sperimentazione   per   la   definizione   e
          implementazione delle procedure di competenza. 
                518.   Nelle   more   dell'emanazione   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  5
          maggio 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016. 
                Omissis.».