Art. 20 - bis 
 
           Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA 
 
  1. All'articolo 78, comma  1-quater,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: «per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino  al
31 dicembre 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   78,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla  legge
          24 aprile  2020,  n.  27  (Misure  in  favore  del  settore
          agricolo e della  pesca)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art 78 (Misure in  favore  del  settore  agricolo  e
          della pesca). -  1.  In  relazione  all'aggravamento  della
          situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19,
          all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2019,
          n. 44, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
                «4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione  di  cui  al
          presente articolo e' concessa in  misura  pari  al  70  per
          cento del valore del  rispettivo  portafoglio  titoli  2019
          agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data
          del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si  impegnino
          a presentare, entro i termini  stabiliti  dalla  pertinente
          normativa europea e nazionale, una  domanda  unica  per  la
          campagna 2020 per il regime di base di cui  al  titolo  III
          del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della
          richiesta dell'anticipazione non consente di cedere  titoli
          a  valere  sulla  campagna  2020  e   successive   sino   a
          compensazione dell'anticipazione». 
                1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al
          comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo
          3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
          europea,  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti  dalla
          sezione 3.1., Aiuti sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,
          anticipi rimborsabili o  agevolazioni  fiscali,  punto  23,
          della  comunicazione  della  Commissione  europea   "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
          pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
          C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal  comma
          7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
          sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto. 
                1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, da  adottare  entro  venti
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa  informativa  alla
          Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,  sono
          adottate le ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e
          1-bis. 
                1-quater.  In  relazione  alla  situazione  di  crisi
          determinata  dall'emergenza  da  COVID-19,   al   fine   di
          garantire liquidita' alle  aziende  agricole,  fino  al  31
          dicembre 2022, qualora per l'erogazione di aiuti,  benefici
          e contributi finanziari a carico  delle  risorse  pubbliche
          sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di  saldo,
          le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al comma  1-quinquies  al  momento
          dell'erogazione del saldo. In tale  caso  il  pagamento  in
          anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva. 
                1-quinquies. I controlli da  eseguire  a  cura  delle
          amministrazioni che erogano risorse  pubbliche  di  cui  al
          comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo,  sono
          previsti dalle seguenti disposizioni: 
                  a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre
          2012, n. 234; 
                  b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  maggio
          2014, n. 78; 
                  c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  d)  articolo  87  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                1-sexies.  Le  condizioni  restrittive,  disposte   a
          seguito  dell'insorgenza  e  della  diffusione  del   virus
          COVID-19, integrano i casi di urgenza di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento  degli  aiuti
          previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la
          durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il  31
          dicembre 2020. 
                2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti
          dalle imprese  della  pesca  e  dell'acquacoltura  a  causa
          dell'emergenza da COVID-19, nello stato di  previsione  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          e' istituito un fondo con una dotazione di  20  milioni  di
          euro per l'anno  2020  per  la  sospensione  dell'attivita'
          economica  delle  imprese  del  settore   della   pesca   e
          dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche
          agricole alimentari e forestali, da adottare previa  intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'   di
          attuazione del  presente  comma,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto   dal   regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
          Commissione, del 27 giugno 2014, relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  'de  minimis'  nel  settore
          della pesca e dell'acquacoltura, nonche' di quanto previsto
          dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)  1863
          final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale   emergenza   del   COVID-19'   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata
          nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai  sensi  della
          direttiva  (UE)  2019/633  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  17  aprile  2019,  la  subordinazione   di
          acquisto  di  prodotti  agroalimentari,   della   pesca   e
          dell'acquacoltura   a   certificazioni   non   obbligatorie
          riferite al COVID-19 ne' indicate in accordi  di  fornitura
          per la consegna dei prodotti su base  regolare  antecedenti
          agli accordi stessi. 
                2-ter.  La  disposizione  di  cui  al   comma   2-bis
          costituisce norma  di  applicazione  necessaria,  ai  sensi
          dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per  i
          contratti  di  compravendita  aventi  ad  oggetto  prodotti
          agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale. 
                2-quater. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il
          contraente,  a  eccezione  del  consumatore   finale,   che
          contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e'  punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000  a
          euro  60.000.  La  misura  della  sanzione  e'  determinata
          facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto  che
          non  ha  rispettato  i  divieti  di  cui  al  comma  2-bis.
          L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e  della
          repressione delle frodi  dei  prodotti  agroalimentari  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          e' incaricato  della  vigilanza  e  dell'irrogazione  delle
          relative sanzioni, ai sensi della legge 24  novembre  1981,
          n.  689.   All'accertamento   delle   medesime   violazioni
          l'Ispettorato  provvede  d'ufficio  o  su  segnalazione  di
          qualunque  soggetto  interessato.  Gli  introiti  derivanti
          dall'irrogazione delle sanzioni di cui  al  presente  comma
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnati, con  decreto  del  Ragioniere  generale
          dello Stato, allo stato di previsione del  Ministero  delle
          politiche  agricole   alimentari   e   forestali   per   il
          finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze
          e per il rafforzamento dei controlli. 
                2-quinquies.   All'articolo   11,   comma   2,    del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: «e alle imprese agricole» 
                  b) al secondo periodo sono aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: «e delle imprese agricole». 
                2-sexies. Per i  lavoratori  a  tempo  determinato  e
          stagionali,  e  limitatamente  a  lavorazioni  generiche  e
          semplici,    non    richiedenti     specifici     requisiti
          professionali, per le  quali  ai  sensi  dell'articolo  41,
          comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e'
          prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria,  gli
          adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2,  del  medesimo
          decreto legislativo si considerano assolti, su  scelta  del
          datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali
          competenti, senza costi per i lavoratori,  mediante  visita
          medica  preventiva,  da  effettuare  da  parte  del  medico
          competente   ovvero   del   Dipartimento   di   prevenzione
          dell'azienda sanitaria locale. 
                2-septies. La visita medica di cui al comma  2-sexies
          ha validita' annuale e consente  al  lavoratore  idoneo  di
          prestare la propria attivita' anche  presso  altre  imprese
          agricole per lavorazioni che presentano i medesimi  rischi,
          senza la necessita' di ulteriori accertamenti medici. 
                2-octies.  L'effettuazione  e  l'esito  della  visita
          medica  di  cui  al  comma  2-sexies  devono  risultare  da
          apposita certificazione. Il datore di lavoro e'  tenuto  ad
          acquisire copia della certificazione  di  cui  al  presente
          comma. 
                2-novies.  Gli  enti  bilaterali  e   gli   organismi
          paritetici del settore agricolo  e  della  cooperazione  di
          livello   nazionale   o   territoriale   possono   adottare
          iniziative,   anche   utilizzando   lo   strumento    della
          convenzione, finalizzate a  favorire  l'assolvimento  degli
          obblighi  in  materia  di  sorveglianza  sanitaria  di  cui
          all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
          81, per le imprese agricole  e  i  lavoratori  aderenti  al
          sistema  di  bilateralita',  mediante  convenzioni  con  le
          aziende sanitarie locali per effettuare  la  visita  medica
          preventiva preassuntiva  ovvero  mediante  convenzione  con
          medici  competenti  in  caso  di   esposizione   a   rischi
          specifici.  In  presenza  di  una  convenzione,  il  medico
          competente  incaricato  di   effettuare   la   sorveglianza
          sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non  e'
          tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro  in
          relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In  tal
          caso il giudizio di idoneita' del medico competente produce
          i suoi effetti nei confronti di tutti i  datori  di  lavoro
          convenzionati. 
                2-decies. Agli  adempimenti  previsti  dai  commi  da
          2-sexies a 2-novies  si  provvede  con  le  risorse  umane,
          finanziare  e  strumentali   disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del  codice
          di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,
          dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le  seguenti:
          «o statali». 
                2-duodecies.  I  prodotti  agricoli  e  alimentari  a
          denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica
          protetta, inclusi i  prodotti  vitivinicoli  e  le  bevande
          spiritose, possono  essere  sottoposti  a  pegno  rotativo,
          attraverso l'individuazione, anche per mezzo di  documenti,
          dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si
          trasferisce  nonche'  mediante  l'annotazione  in  appositi
          registri. 
                2-terdecies. Le disposizioni concernenti  i  registri
          di  cui  al  comma  2-duodecies  e  la  loro   tenuta,   le
          indicazioni, differenziate per tipologia di  prodotto,  che
          devono essere riportate nei registri, nonche' le  modalita'
          di registrazione della costituzione e  dell'estinzione  del
          pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. Per i prodotti  per  i
          quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici
          istituiti  nell'ambito  del  Sistema  informativo  agricolo
          nazionale l'annotazione e' assolta con la registrazione nei
          predetti registri. (324) (335) 
                2-quaterdecies. Al pegno rotativo  di  cui  al  comma
          2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e  seguenti  del
          codice civile, in quanto compatibili. 
                2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti  di
          cui all'articolo 61, comma 1,  del  presente  decreto  sono
          sospesi per le imprese del  settore  florovivaistico  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le  predette
          imprese  sono  sospesi  i  versamenti  da  autoliquidazione
          relativi all'imposta sul valore aggiunto  compresi  fra  il
          1°(gradi) aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti  sospesi
          di  cui  ai  periodi  precedenti  sono  effettuati,   senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a  un
          massimo di cinque rate mensili di pari importo a  decorrere
          dal mese di luglio 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di
          quanto gia' versato. 
                3. Al  fine  di  assicurare  la  distribuzione  delle
          derrate  alimentari   per   l'emergenza   derivante   dalla
          diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo
          58, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, e' incrementato di 50 milioni di  euro  per  l'anno
          2020,  anche  a  favore  delle  aste   telematiche,   della
          logistica della vendita diretta del  prodotto  ittico  alla
          grande distribuzione organizzata  e  ai  punti  vendita  al
          dettaglio delle comunita' urbane in virtu'  della  chiusura
          delle aste  per  l'emergenza  da  COVID-19  e  al  fine  di
          sostenere  le  spese  di  logistica  e  magazzinaggio   dei
          prodotti    congelati    momentaneamente    di    difficile
          collocazione sui mercati. 
                3-bis. Ai fini  del  riconoscimento  della  specifica
          professionalita' richiesta e dei rischi  nello  svolgimento
          dei controlli, anche di polizia  giudiziaria,  nel  settore
          agroalimentare, da  parte  del  personale  dell'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  della  repressione
          frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la  spesa
          di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro
          per l'anno 2021 quale  incremento  dell'indennita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  marzo
          2001,  n.  49.  Alla  copertura   degli   oneri   derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  2  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali. 
                3-ter.  In  relazione  allo  stato  di  emergenza  da
          COVID-19 ed al fine di garantire la piu' ampia operativita'
          delle filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e  le
          province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base
          di  latte,  prodotti  derivati  dal  latte,   sottoprodotti
          derivanti da processi di trattamento e  trasformazione  del
          latte negli impianti di digestione anaerobica  del  proprio
          territorio, derogando, limitatamente al periodo  di  crisi,
          alle ordinarie  procedure  di  autorizzazione  definite  ai
          sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per
          l'uso  e  la  modifica  delle  biomasse  utilizzabili.   In
          attuazione del presente comma, le  regioni  e  le  province
          autonome definiscono specifiche disposizioni  temporanee  e
          le relative modalita' di attuazione a cui devono  attenersi
          i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto
          di digestione anaerobica, qualora  non  in  possesso  delle
          specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1069/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21
          ottobre 2009, e' tenuto a  formulare  preventiva  richiesta
          straordinaria  all'autorita'  sanitaria   competente   che,
          effettuatele  necessarie  verifiche  documentali,   procede
          all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni
          lavorativi  dalla  data  della   richiesta.   Fatta   salva
          l'autorizzazione dell'autorita' sanitaria  competente,  per
          la durata dell'emergenza sanitaria dovuta  alla  diffusione
          del COVID-19, e' altresi' consentito, ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo  agronomico
          delle  acque  reflue   addizionate   con   siero,   scotta,
          latticello e acque di processo delle paste filate,  nonche'
          l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti  di
          allevamento  su  tutti  i  tipi  di  terreno  e  in  deroga
          all'articolo 15, comma 3, del decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. Nel  caso  di  utilizzo
          agronomico delle materie sopra citate,  compreso  il  siero
          puro, la gestione dei prodotti viene  equiparata  a  quella
          prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento. 
                3-quater.  Nella  vigenza  delle  misure  urgenti  in
          materia   di   contenimento   e   gestione   dell'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  al  fine  di  assicurare  la
          continuita' dell'attivita' di controllo e di certificazione
          dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad  indicazione
          geografica  protetta  a  norma  dei  regolamenti  (UE)   n.
          1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008  e  (UE)  n.
          251/2014  da   parte   degli   Organismi   autorizzati,   i
          certificati di idoneita' sono rilasciati, anche sulla  base
          di una  valutazione  del  rischio  da  parte  dei  predetti
          Organismi in ordine  alla  sussistenza  o  alla  permanenza
          delle condizioni di certificabilita', anche senza procedere
          alle  visite  in  azienda  laddove  siano  state   raccolte
          informazioni  ed  evidenze  sufficienti  e  sulla  base  di
          dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46  e  47
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  rese  dai  titolari
          delle imprese  interessate,  fermo  restando  l'obbligo  di
          successiva verifica aziendale da parte degli  Organismi  da
          svolgere a seguito della cessazione delle  predette  misure
          urgenti. 
                3-quinquies. All'articolo 83, comma  3,  lettera  e),
          del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,
          n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti," sono inserite le
          seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,". 
                3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno  per
          lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  in
          scadenza tra il  23  febbraio  e  il  31  maggio  2020,  e'
          prorogata al 31 dicembre 2020. 
                3-septies.  Ai  fini  del  contenimento   del   virus
          COVID-19, sono disposti, d'intesa con le regioni, i  comuni
          interessati e le autorita' sanitarie, appositi strumenti di
          controllo e di intervento sanitario sugli alloggi  e  sulle
          condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti. 
                3-octies. Il bando per l'accesso  agli  incentivi  di
          cui all'articolo 1, comma  954,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo  40-ter
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e'
          pubblicato entro il 30 settembre 2020. 
                3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti
          derivanti dall'emergenza da COVID-19 e  per  assicurare  la
          continuita' aziendale  degli  operatori  della  pesca,  con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure
          per  la  riprogrammazione  delle   risorse   previste   dal
          programma operativo nazionale del  Fondo  europeo  per  gli
          affari marittimi e per la pesca, al  fine  di  favorire  il
          massimo utilizzo possibile delle relative misure  da  parte
          dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi e dei
          gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG). 
                3-decies. Considerata la  particolare  situazione  di
          emergenza del settore agricolo, ed il maggiore  conseguente
          sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo  applicate
          alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e'
          necessaria   valorizzazione   e   promozione,    l'Istituto
          nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della  presente  disposizione,  definisce
          una specifica classificazione merceologica delle  attivita'
          di  coltivazione   idroponica   e   acquaponica   ai   fini
          dell'attribuzione del codice ATECO. 
                4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e
          3 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                4-bis. Al fine di assicurare la ripresa  economica  e
          produttiva  alle  imprese  agricole  ubicate   nei   comuni
          individuati nell'allegato 1 al decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 1°(gradi) marzo  2020,  che  abbiano
          subito danni diretti o indiretti,  sono  concessi  mutui  a
          tasso zero, della durata non  superiore  a  quindici  anni,
          finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle
          stesse, in essere al 31 gennaio 2020. 
                4-ter. Per le finalita' di cui  al  comma  4-bis,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo
          con una dotazione di 10 milioni di euro  per  l'anno  2020.
          Per  la  gestione  del  fondo  rotativo  il  Ministero   e'
          autorizzato  all'apertura   di   un'apposita   contabilita'
          speciale. 
                4-quater. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          con  decreto  del   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti  i
          criteri e le modalita' di concessione dei mutui di  cui  al
          comma 4-bis. 
                4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter  si
          provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
                4-sexies.  Al  fine  di  garantire   la   continuita'
          aziendale delle imprese agricole di cui  all'articolo  2135
          del codice civile, in forma singola o associata, i mutui  e
          gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati  a
          soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento  delle
          strutture produttive, in essere al  1°(gradi)  marzo  2020,
          anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,
          possono essere rinegoziati,  tenuto  conto  delle  esigenze
          economiche  e  finanziarie  delle   imprese   agricole   ed
          assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano  di
          ammortamento e sulla misura  del  tasso  di  interesse.  Le
          operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta  e
          da  ogni  altro  onere,  anche  amministrativo,  a   carico
          dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. 
                4-septies.    In    considerazione     dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 e  fino  alla  cessazione  dello
          stato di emergenza  sanitaria,  i  soggetti  che  intendono
          presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia  delle
          entrate per il tramite degli  intermediari  abilitati  alla
          trasmissione telematica possono inviare per via  telematica
          ai predetti intermediari la copia per immagine della delega
          o   del   mandato   all'incarico   sottoscritta   e   della
          documentazione  necessaria,  unitamente  alla   copia   del
          documento di identita'. In  alternativa  e'  consentita  la
          presentazione  in  via  telematica  di  deleghe,   mandati,
          dichiarazioni, modelli e domande non  sottoscritti,  previa
          autorizzazione  dell'interessato.  Resta   fermo   che   la
          regolarizzazione  delle  deleghe  o  dei  mandati  e  della
          documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale
          situazione emergenziale.  Tali  modalita'  sono  consentite
          anche  per  la  presentazione,  in   via   telematica,   di
          dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione  di
          prestazioni  all'INPS,   alle   amministrazioni   pubbliche
          locali, alle universita'  e  agli  istituti  di  istruzione
          universitaria  pubblici   e   ad   altri   enti   erogatori
          convenzionati con gli intermediari abilitati. 
                4-octies. In relazione alla necessita'  di  garantire
          l'efficienza e la continuita' operativa  nell'ambito  della
          filiera agroalimentare, la  validita'  dei  certificati  di
          abilitazione rilasciati  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli  8
          e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche'
          degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici
          rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del  medesimo  decreto
          legislativo n. 150 del 2012, in scadenza  nel  2020  e  nel
          2021 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici  mesi  e
          comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo  alla
          dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
                4-novies.  Al  fine  di   contrastare   gli   effetti
          dell'emergenza da COVID-19 e di garantire  maggiormente  la
          sicurezza  alimentare   e   il   benessere   animale,   gli
          investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola
          possono fruire delle  agevolazioni  erogate  a  valere  sul
          Fondo  rotativo  per  il  sostegno  alle  imprese   e   gli
          investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma  354,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  nel  limite  di  100
          milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le  agevolazioni  sono
          concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali  8  gennaio
          2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'11
          marzo 2016.».