Art. 20 - bis
Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: «per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al
31 dicembre 2022».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 78, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 (Misure in favore del settore
agricolo e della pesca) come modificato dalla presente
legge:
«Art 78 (Misure in favore del settore agricolo e
della pesca). - 1. In relazione all'aggravamento della
situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19,
all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,
n. 44, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al
presente articolo e' concessa in misura pari al 70 per
cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019
agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data
del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino
a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente
normativa europea e nazionale, una domanda unica per la
campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della
richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli
a valere sulla campagna 2020 e successive sino a
compensazione dell'anticipazione».
1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al
comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo
3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalla
sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23,
della comunicazione della Commissione europea "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma
7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa informativa alla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono
adottate le ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e
1-bis.
1-quater. In relazione alla situazione di crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di
garantire liquidita' alle aziende agricole, fino al 31
dicembre 2022, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici
e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche
sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo,
le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento
dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in
anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.
1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle
amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al
comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234;
b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78;
c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) articolo 87 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a
seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus
COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3
dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti
previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la
durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31
dicembre 2020.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti
dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa
dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attivita'
economica delle imprese del settore della pesca e
dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, nonche' di quanto previsto
dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive
modificazioni e integrazioni.
2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata
nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della
direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di
acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie
riferite al COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura
per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti
agli accordi stessi.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis
costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i
contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti
agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.
2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente, a eccezione del consumatore finale, che
contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a
euro 60.000. La misura della sanzione e' determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che
non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis.
L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle
relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni
l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale
dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per il
finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze
e per il rafforzamento dei controlli.
2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e alle imprese agricole»
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e delle imprese agricole».
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e
stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e
semplici, non richiedenti specifici requisiti
professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e'
prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli
adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo
decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del
datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali
competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita
medica preventiva, da effettuare da parte del medico
competente ovvero del Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria locale.
2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies
ha validita' annuale e consente al lavoratore idoneo di
prestare la propria attivita' anche presso altre imprese
agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi,
senza la necessita' di ulteriori accertamenti medici.
2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita
medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da
apposita certificazione. Il datore di lavoro e' tenuto ad
acquisire copia della certificazione di cui al presente
comma.
2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi
paritetici del settore agricolo e della cooperazione di
livello nazionale o territoriale possono adottare
iniziative, anche utilizzando lo strumento della
convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli
obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al
sistema di bilateralita', mediante convenzioni con le
aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica
preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con
medici competenti in caso di esposizione a rischi
specifici. In presenza di una convenzione, il medico
competente incaricato di effettuare la sorveglianza
sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non e'
tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in
relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal
caso il giudizio di idoneita' del medico competente produce
i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro
convenzionati.
2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da
2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane,
finanziare e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti:
«o statali».
2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a
denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica
protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande
spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo,
attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti,
dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si
trasferisce nonche' mediante l'annotazione in appositi
registri.
2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri
di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le
indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che
devono essere riportate nei registri, nonche' le modalita'
di registrazione della costituzione e dell'estinzione del
pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i prodotti per i
quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici
istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale l'annotazione e' assolta con la registrazione nei
predetti registri. (324) (335)
2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma
2-duodecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del
codice civile, in quanto compatibili.
2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di
cui all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono
sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predette
imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione
relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il
1°(gradi) aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi
di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' versato.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle
derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla
diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo
58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno
2020, anche a favore delle aste telematiche, della
logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla
grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al
dettaglio delle comunita' urbane in virtu' della chiusura
delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di
sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei
prodotti congelati momentaneamente di difficile
collocazione sui mercati.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2021 quale incremento dell'indennita' di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
3-ter. In relazione allo stato di emergenza da
COVID-19 ed al fine di garantire la piu' ampia operativita'
delle filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le
province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base
di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti
derivanti da processi di trattamento e trasformazione del
latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio
territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi,
alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per
l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In
attuazione del presente comma, le regioni e le province
autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e
le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi
i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto
di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle
specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, e' tenuto a formulare preventiva richiesta
straordinaria all'autorita' sanitaria competente che,
effettuatele necessarie verifiche documentali, procede
all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva
l'autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente, per
la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione
del COVID-19, e' altresi' consentito, ai soggetti di cui
all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico
delle acque reflue addizionate con siero, scotta,
latticello e acque di processo delle paste filate, nonche'
l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di
allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga
all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. Nel caso di utilizzo
agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero
puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.
3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di controllo e di certificazione
dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione
geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n.
251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i
certificati di idoneita' sono rilasciati, anche sulla base
di una valutazione del rischio da parte dei predetti
Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza
delle condizioni di certificabilita', anche senza procedere
alle visite in azienda laddove siano state raccolte
informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai titolari
delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di
successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da
svolgere a seguito della cessazione delle predette misure
urgenti.
3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e),
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti," sono inserite le
seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,".
3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno per
lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e'
prorogata al 31 dicembre 2020.
3-septies. Ai fini del contenimento del virus
COVID-19, sono disposti, d'intesa con le regioni, i comuni
interessati e le autorita' sanitarie, appositi strumenti di
controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle
condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.
3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di
cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, prorogati all'anno 2020 dall'articolo 40-ter
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
pubblicato entro il 30 settembre 2020.
3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti
derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la
continuita' aziendale degli operatori della pesca, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita' e le procedure
per la riprogrammazione delle risorse previste dal
programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli
affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il
massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte
dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi e dei
gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG).
3-decies. Considerata la particolare situazione di
emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente
sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate
alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali e'
necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto
nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, definisce
una specifica classificazione merceologica delle attivita'
di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini
dell'attribuzione del codice ATECO.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e
3 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e
produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1°(gradi) marzo 2020, che abbiano
subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a
tasso zero, della durata non superiore a quindici anni,
finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle
stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo
con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e'
autorizzato all'apertura di un'apposita contabilita'
speciale.
4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalita' di concessione dei mutui di cui al
comma 4-bis.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si
provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
4-sexies. Al fine di garantire la continuita'
aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135
del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e
gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a
soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle
strutture produttive, in essere al 1°(gradi) marzo 2020,
anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,
possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze
economiche e finanziarie delle imprese agricole ed
assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di
ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le
operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e
da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.
4-septies. In considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono
presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle
entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla
trasmissione telematica possono inviare per via telematica
ai predetti intermediari la copia per immagine della delega
o del mandato all'incarico sottoscritta e della
documentazione necessaria, unitamente alla copia del
documento di identita'. In alternativa e' consentita la
presentazione in via telematica di deleghe, mandati,
dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa
autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la
regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della
documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale
situazione emergenziale. Tali modalita' sono consentite
anche per la presentazione, in via telematica, di
dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di
prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche
locali, alle universita' e agli istituti di istruzione
universitaria pubblici e ad altri enti erogatori
convenzionati con gli intermediari abilitati.
4-octies. In relazione alla necessita' di garantire
l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della
filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di
abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche'
degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici
rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto
legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 e nel
2021 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e
comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
4-novies. Al fine di contrastare gli effetti
dell'emergenza da COVID-19 e di garantire maggiormente la
sicurezza alimentare e il benessere animale, gli
investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola
possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100
milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono
concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2016.».