Art. 21 
 
                 Disposizioni in materia di economia 
                      circolare in agricoltura 
 
  1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella
fase di produzione  del  biogas  e  ridurre  l'uso  di  fertilizzanti
chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli
e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica
di cui all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali  25  febbraio  2016,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile  2016,  prevedono  la  sostituzione  dei
fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato  di  cui
all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come modificato dal comma 2 del presente articolo. 
  2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del  2012,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  134  del  2012,  il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il digestato di  cui  al
presente comma e' considerato equiparato ai fertilizzanti di  origine
chimica quando e' ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze  e
materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 22 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del
18 aprile 2016, ed e' impiegato secondo modalita' a bassa emissivita'
e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti  e  in  conformita'  ai
requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto  di  cui  al
terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul  suolo
di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono definite le  caratteristiche
e le modalita' di impiego del digestato equiparato.». 
  3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo  IV-bis
del Titolo IV del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e   forestali   25   febbraio   2016,   come   introdotti
dall'articolo 1, comma 527, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
sono abrogati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   52,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 52 (Disposizioni in materia  di  tracciabilita'
          dei rifiuti). - 1. Allo scopo di procedere, ai sensi  degli
          articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater,  e  21-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, alle  ulteriori  verifiche  amministrative  e
          funzionali del Sistema di  controllo  della  Tracciabilita'
          dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  1,
          lettera a) del decreto legislativo n. 152 del  2006  resesi
          necessarie anche a seguito delle attivita' poste in  essere
          ai sensi dell'articolo 6, comma  2,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in  legge
          14 settembre 2011, n. 148 (261) e successive  modifiche  ed
          integrazioni, il termine di  entrata  in  operativita'  del
          Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma 2  del
          decreto ministeriale  17  dicembre  2009  e  prorogato,  da
          ultimo, con l'articolo 6,  comma  2,  del  gia'  richiamato
          decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con  l'articolo  13,
          commi 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
          e' sospeso fino al compimento delle anzidette  verifiche  e
          comunque non oltre il 30 giugno 2013,  unitamente  ad  ogni
          adempimento informatico relativo al  SISTRI  da  parte  dei
          soggetti  di   cui   all'articolo   188-ter   del   decreto
          legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso,  che
          essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli
          articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152 ed all'osservanza della relativa  disciplina,  anche
          sanzionatoria,  vigente  antecedentemente  all'entrata   in
          vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205. 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare  e'  fissato  il  nuovo
          termine per l'entrata in operativita' del Sistema SISTRI e,
          sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto
          stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare  e  la  SELEX  -  SE.MA  in  data  14
          dicembre 2009, come integrato  da  atto  stipulato  tra  le
          medesime  parti  in  data   10   novembre   2010   e   sono
          conseguentemente inesigibili le  relative  prestazioni;  e'
          altresi' sospeso il pagamento dei contributi  dovuti  dagli
          utenti per l'anno 2012. 
                2-bis. Ai sensi  dell'articolo  184-bis  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   e'   considerato
          sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o
          interaziendali dalla digestione  anaerobica,  eventualmente
          associata   anche   ad   altri    trattamenti    di    tipo
          fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui  di
          origine vegetale o residui  delle  trasformazioni  o  delle
          valorizzazioni   delle   produzioni   vegetali   effettuate
          dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se
          miscelati fra loro, e utilizzato  ai  fini  agronomici.  Il
          digestato  di  cui  al  presente   comma   e'   considerato
          equiparato ai fertilizzanti di origine  chimica  quando  e'
          ottenuto  dalla  digestione  anaerobica   di   sostanze   e
          mate-riali da soli o in  miscela  fra  loro,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'articolo 22 del decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio
          2016, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  90  del  18  aprile
          2016, ed e' impiegato secondo modalita' a bassa emissivita'
          e  ad  alta  efficienza  di  riciclo  dei  nutrienti  e  in
          conformita' ai requisiti e  alle  caratteristiche  definiti
          con il decreto di cui al terzo periodo del presente  comma,
          per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.  Con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, di concerto con il  Ministro  della  transizione
          ecologica, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definite le caratteristiche e le modalita' di  impiego  del
          digestato equiparato. 
                2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
          e successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb),  alinea,
          dopo le parole: "della cooperativa agricola" sono  inserite
          le seguenti: ", ivi compresi i consorzi agrari,"; 
                  b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo  periodo,
          dopo le parole: "della cooperativa agricola» sono  inserite
          le seguenti: ", ivi compresi i consorzi agrari,".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 527, della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «1. - 526. Omissis 
                527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole
          alimentari e forestali 25  febbraio  2016,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del  18
          aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali  per
          la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli
          effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche'  per
          la produzione e l'utilizzazione agronomica  del  digestato,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera  o)  e'
          inserita la seguente: 
                    "   o-bis)   "digestato   equiparato":   prodotto
          ottenuto  dalla  digestione  anaerobica   di   sostanze   e
          materiali di cui agli articoli  27  e  29  in  ingresso  in
          impianti di produzione di energia  elettrica  alimentati  a
          biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una  impresa
          agricola  che,  conformemente  alle  disposizioni  per   la
          cessazione della qualifica di rifiuto di  cui  all'articolo
          184-ter del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti  per  i
          prodotti ad azione sul suolo di origine chimica"; 
                  b) al titolo IV, dopo il capo  IV  e'  inserito  il
          seguente: 
 
                                 "CAPO IV-bis 
                           UTILIZZAZIONE AGRONOMICA 
                           DEL DIGESTATO EQUIPARATO 
 
                Art. 31-bis (Condizioni  di  equiparabilita').  -  1.
          Sono  condizioni  di  equiparabilita'  del   digestato   ai
          prodotti ad azione sul suolo di origine chimica: 
                  a) una percentuale di azoto  ammoniacale  su  azoto
          totale superiore al 70 per cento; 
                  b) un livello di efficienza  di  impiego  superiore
          all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; 
                  c)   un'idonea   copertura   dei   contenitori   di
          stoccaggio  e  della  frazione   liquida   ottenuta   dalla
          separazione; 
                  d) una distribuzione in campo con sistemi  a  bassa
          emissivita'; 
                  e) un utilizzo di sistemi di  tracciabilita'  della
          distribuzione con sistemi GPS. 
                Art. 31-ter (Modalita' di utilizzo). - 1. Al fine  di
          risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da  nitrati,
          la quantita' di apporto del digestato equiparato non  deve,
          in ogni caso, determinare la presenza di  tenori  in  azoto
          superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura. 
                2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e  di
          Bolzano  possono  disporre  l'applicazione  del   digestato
          equiparato anche  nei  mesi  invernali  in  relazione  agli
          specifici  andamenti  meteorologici  locali,  agli  effetti
          sulle colture  e  alle  condizioni  di  praticabilita'  dei
          suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili. 
                Art.  31-quater  (Controlli)  -  1.   L'utilizzazione
          agronomica  del   digestato   equiparato   e'   subordinata
          all'esecuzione  di  almeno   due   analisi   chimiche   che
          dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da
          trasmettere,  a  cura  dell'interessato,  alla   competente
          autorita' regionale o provinciale. 
                2. Le analisi di cui  al  comma  1  sono  svolte  dai
          laboratori di  analisi  competenti  a  prestare  i  servizi
          necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.
          75,  e  sono  sottoposti  al  controllo  del   Dipartimento
          dell'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
          della repressione frodi dei prodotti agroalimentari". 
                Omissis.».