Art. 21
Disposizioni in materia di economia
circolare in agricoltura
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella
fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti
chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli
e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica
di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei
fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui
all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
come modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al
presente comma e' considerato equiparato ai fertilizzanti di origine
chimica quando e' ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e
materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del
18 aprile 2016, ed e' impiegato secondo modalita' a bassa emissivita'
e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformita' ai
requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al
terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo
di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche
e le modalita' di impiego del digestato equiparato.».
3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis
del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti
dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono abrogati.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 52, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 52 (Disposizioni in materia di tracciabilita'
dei rifiuti). - 1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli
articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e
funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilita'
dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi
necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge
14 settembre 2011, n. 148 (261) e successive modifiche ed
integrazioni, il termine di entrata in operativita' del
Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma 2 del
decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da
ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del gia' richiamato
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13,
commi 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e
comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni
adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei
soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto
legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che
essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche
sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in
vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e' fissato il nuovo
termine per l'entrata in operativita' del Sistema SISTRI e,
sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto
stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14
dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le
medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono
conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; e'
altresi' sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli
utenti per l'anno 2012.
2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' considerato
sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o
interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente
associata anche ad altri trattamenti di tipo
fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di
origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle
valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate
dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se
miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Il
digestato di cui al presente comma e' considerato
equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando e'
ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e
mate-riali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio
2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile
2016, ed e' impiegato secondo modalita' a bassa emissivita'
e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in
conformita' ai requisiti e alle caratteristiche definiti
con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma,
per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del
digestato equiparato.
2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea,
dopo le parole: "della cooperativa agricola" sono inserite
le seguenti: ", ivi compresi i consorzi agrari,";
b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo,
dopo le parole: "della cooperativa agricola» sono inserite
le seguenti: ", ivi compresi i consorzi agrari,".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1. - 526. Omissis
527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per
la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per
la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) e'
inserita la seguente:
" o-bis) "digestato equiparato": prodotto
ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e
materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in
impianti di produzione di energia elettrica alimentati a
biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa
agricola che, conformemente alle disposizioni per la
cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i
prodotti ad azione sul suolo di origine chimica";
b) al titolo IV, dopo il capo IV e' inserito il
seguente:
"CAPO IV-bis
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEL DIGESTATO EQUIPARATO
Art. 31-bis (Condizioni di equiparabilita'). - 1.
Sono condizioni di equiparabilita' del digestato ai
prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:
a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto
totale superiore al 70 per cento;
b) un livello di efficienza di impiego superiore
all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
c) un'idonea copertura dei contenitori di
stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla
separazione;
d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa
emissivita';
e) un utilizzo di sistemi di tracciabilita' della
distribuzione con sistemi GPS.
Art. 31-ter (Modalita' di utilizzo). - 1. Al fine di
risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati,
la quantita' di apporto del digestato equiparato non deve,
in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto
superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato
equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli
specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti
sulle colture e alle condizioni di praticabilita' dei
suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.
Art. 31-quater (Controlli) - 1. L'utilizzazione
agronomica del digestato equiparato e' subordinata
all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che
dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da
trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente
autorita' regionale o provinciale.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai
laboratori di analisi competenti a prestare i servizi
necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".
Omissis.».