Art. 21 - bis
Applicazione del deflusso ecologico
1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di
prodotti agricoli nonche' di consentire di riesaminare e adattare gli
strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata
quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse
idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e
assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la
continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale
sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari
italiane, le Autorita' di bacino distrettuale procedono al
completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il
31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi
ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli
strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale
e regionale.
2. Le Autorita' di bacino distrettuale procedono al monitoraggio e
alla raccolta dei dati nonche' alle sperimentazioni, nell'ottica
dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela
ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle
valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti
positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati
mediante la riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di
contabilizzazione dei consumi, nonche' dell'implementazione della
capacita' di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova
realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.