Art. 21 - bis 
 
                 Applicazione del deflusso ecologico 
 
  1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno  nazionale  di
prodotti agricoli nonche' di consentire di riesaminare e adattare gli
strumenti attuativi  vigenti  per  garantire  la  gestione  integrata
quali-quantitativa  e  la  razionale  utilizzazione   delle   risorse
idriche,  considerando  l'impatto   dei   cambiamenti   climatici   e
assicurando al contempo la  tutela  degli  equilibri  naturali  e  la
continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un  sistema  fluviale
sano e resiliente  ai  territori  e  alle  produzioni  agroalimentari
italiane,  le  Autorita'  di   bacino   distrettuale   procedono   al
completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico  entro  il
31  dicembre  2024,  finalizzato   all'aggiornamento   dei   deflussi
ecologici a valle delle derivazioni,  nel  rispetto  degli  obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto  disposto  dagli
strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo,  nazionale
e regionale. 
  2. Le Autorita' di bacino distrettuale procedono al monitoraggio  e
alla raccolta dei  dati  nonche'  alle  sperimentazioni,  nell'ottica
dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto  della  tutela
ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle
valenze  locali  del  territorio,  in  considerazione  degli  effetti
positivi degli  interventi  volti  al  risparmio  idrico,  realizzati
mediante la riduzione delle perdite  e  l'adozione  di  strumenti  di
contabilizzazione dei  consumi,  nonche'  dell'implementazione  della
capacita'  di  invaso  dei  bacini  idrici  esistenti  e   di   nuova
realizzazione. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti   dal   presente
articolo  con  l'utilizzo  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.