Art. 22 - quater 
 
              Proroga delle semplificazioni in materia 
         di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico 
 
  1. A far data dal l° luglio 2022 e fino al 30  settembre  2022,  le
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di
ampliamento delle superfici gia'  concesse  sono  presentate  in  via
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con  allegata  la
sola planimetria, in deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  2. A far data dal 1°  luglio  2022  e  comunque  non  oltre  il  30
settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade  e
altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico,  da  parte
dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al  comma  1,  di
strutture  amovibili,  quali  dehors,  elementi  di  arredo   urbano,
attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute   e   ombrelloni,   purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge 25  agosto
1991, n. 287, non e' subordinata  alle  autorizzazioni  di  cui  agli
articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al
periodo  precedente  e'  disapplicato  il  limite  temporale  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre 2010, n. 160 (regolamento per la  semplificazione
          ed il riordino della disciplina sullo sportello  unico  per
          le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo  38,  comma
          3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  2010,  n.
          229, S.O. 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  n.
          287     del     1991(Aggiornamento     della      normativa
          sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi): 
                «Art. 5 (Tipologia degli esercizi).  -  1.  Anche  ai
          fini della determinazione del numero  delle  autorizzazioni
          rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici  esercizi
          di cui alla presente legge sono distinti in: 
                  a)    esercizi    di    ristorazione,    per     la
          somministrazione di pasti e  di  bevande,  comprese  quelle
          aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
          volume, e di latte (ristoranti,  trattorie,  tavole  calde,
          pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 
                  b) esercizi per  la  somministrazione  di  bevande,
          comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
          di latte, di dolciumi, compresi i generi di  pasticceria  e
          gelateria, e  di  prodotti  di  gastronomia  (bar,  caffe',
          gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 
                  c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui  la
          somministrazione di alimenti e di bevande viene  effettuata
          congiuntamente ad attivita' di trattenimento  e  svago,  in
          sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
          balneari ed esercizi similari; 
                  d) esercizi di cui alla lettera b),  nei  quali  e'
          esclusa  la  somministrazione  di  bevande   alcoliche   di
          qualsiasi gradazione. 
                2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
          alcoolico superiore al 21  per  cento  del  volume  non  e'
          consentita negli esercizi operanti nell'ambito di  impianti
          sportivi, fiere, complessi di attrazione  dello  spettacolo
          viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
          sagre o fiere, e simili luoghi  di  convegno,  nonche'  nel
          corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.  Il
          sindaco, con  propria  ordinanza,  sentita  la  commissione
          competente ai sensi dell'art. 6,  puo'  temporaneamente  ed
          eccezionalmente estendere tale  divieto  alle  bevande  con
          contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. 
                3.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
          con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17,  comma
          3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite   le
          organizzazioni   nazionali   di   categoria   nonche'    le
          associazioni dei consumatori e  degli  utenti  maggiormente
          rappresentative a livello  nazionale,  puo'  modificare  le
          tipologie degli esercizi di cui al comma  1,  in  relazione
          alla funzionalita' e produttivita' del servizio da  rendere
          ai consumatori. 
                4. Gli esercizi di cui  al  presente  articolo  hanno
          facolta' di vendere per asporto  le  bevande  nonche',  per
          quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
          i pasti  che  somministrano  e,  per  quanto  riguarda  gli
          esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
          di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
          e di pasticceria. In ogni caso l'attivita'  di  vendita  e'
          sottoposta alle stesse norme osservate  negli  esercizi  di
          vendita al minuto. 
                5. Negli esercizi di  cui  al  presente  articolo  il
          latte puo' essere venduto per asporto a condizione  che  il
          titolare  sia  munito  dell'autorizzazione   alla   vendita
          prescritta dalla legge 3 maggio 1989,  n.  169,  e  vengano
          osservate le norme della medesima. 
                6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
          di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di  esercizio
          di cui al comma 1, fatti salvi  i  divieti  di  legge.  Gli
          esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad  altra
          sede   anche    separatamente,    previa    la    specifica
          autorizzazione di cui all'art. 3.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  21  e  146,  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
                «Art. 21 (Interventi soggetti ad  autorizzazione).  -
          1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
                  a)  la  rimozione  o  la  demolizione,  anche   con
          successiva ricostituzione, dei beni culturali; 
                  b)  lo  spostamento,  anche  temporaneo,  dei  beni
          culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
                  c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
                  d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo  scarto
          di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
          l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera  c),
          e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; 
                  e) il trasferimento ad altre persone giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. 
                2. Lo spostamento di beni culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
                3. Lo spostamento degli archivi correnti dello  Stato
          e degli enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18. 
                4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai  commi  precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'articolo 20, comma 1. 
                5. L'autorizzazione e' resa su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.» 
                «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.  I  proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 
                2. I soggetti di cui al comma 1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
                3.  La  documentazione  a  corredo  del  progetto  e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
                4. L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce  atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
                5. Sull'istanza di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
                6. La regione esercita la funzione autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
                7.   L'amministrazione   competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
                8. Il soprintendente rende il parere di cui al  comma
          5,  limitatamente  alla  compatibilita'  paesaggistica  del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
                9.  Decorsi   inutilmente   sessanta   giorni   dalla
          ricezione degli atti da parte del soprintendente senza  che
          questi abbia reso il prescritto  parere,  l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
                10.   Decorso   inutilmente   il   termine   indicato
          all'ultimo periodo del comma 8 senza che  l'amministrazione
          si   sia   pronunciata,   l'interessato   puo'   richiedere
          l'autorizzazione in via sostitutiva alla  regione,  che  vi
          provvede, anche mediante  un  commissario  ad  acta,  entro
          sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
          regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6  al
          rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia  essa
          stessa inadempiente,  la  richiesta  del  rilascio  in  via
          sostitutiva e' presentata al soprintendente. 
                11.  L'autorizzazione  paesaggistica  e'   trasmessa,
          senza indugio, alla soprintendenza che ha  reso  il  parere
          nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
                12. L'autorizzazione  paesaggistica  e'  impugnabile,
          con ricorso al tribunale  amministrativo  regionale  o  con
          ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
                13.  Presso  ogni   amministrazione   competente   al
          rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito  un
          elenco delle autorizzazioni rilasciate,  aggiornato  almeno
          ogni trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per
          via telematica, in cui e' indicata la data di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
                14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
                15. 
                16. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  38  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia): 
                «Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve
          le prescrizioni degli  strumenti  urbanistici  comunali,  e
          comunque nel rispetto  delle  altre  normative  di  settore
          aventi incidenza sulla disciplina  dell'attivita'  edilizia
          e, in particolare, delle norme antisismiche, di  sicurezza,
          antincendio,   igienico-sanitarie,   di   quelle   relative
          all'efficienza   energetica,   di   tutela   dal    rischio
          idrogeologico, nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  i  seguenti
          interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
                  a) gli interventi di manutenzione ordinaria di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
                  a-bis) gli interventi di installazione delle  pompe
          di calore  aria-aria  di  potenza  termica  utile  nominale
          inferiore a 12 Kw; 
                  b)  gli  interventi   volti   all'eliminazione   di
          barriere   architettoniche   che    non    comportino    la
          realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
                  c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
                  d) i movimenti  di  terra  strettamente  pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
                  e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste   di
          strutture  in   muratura,   funzionali   allo   svolgimento
          dell'attivita' agricola; 
                  e-bis) le  opere  stagionali  e  quelle  dirette  a
          soddisfare obiettive esigenze,  contingenti  e  temporanee,
          purche'  destinate  ad  essere  immediatamente  rimosse  al
          cessare della temporanea necessita' e, comunque,  entro  un
          termine non superiore a centottanta giorni comprensivo  dei
          tempi di allestimento e smontaggio  del  manufatto,  previa
          comunicazione  di  avvio  dei  lavori   all'amministrazione
          comunale; 
                  e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura  di
          spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
          entro  l'indice  di  permeabilita',  ove  stabilito   dallo
          strumento   urbanistico   comunale,   ivi    compresa    la
          realizzazione di intercapedini interamente interrate e  non
          accessibili,  vasche  di  raccolta  delle   acque,   locali
          tombati; 
                  e-quater)  i  pannelli  solari,   fotovoltaici,   a
          servizio  degli  edifici,  come  definiti  alla   voce   32
          dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato  con
          intesa sancita in sede di Conferenza unificata  20  ottobre
          2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma  1-sexies,
          del  presente  testo  unico,  o  degli  impianti   di   cui
          all'articolo   87   del    codice    delle    comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra  diversi
          dagli  edifici  o  collocati  a  terra  in  adiacenza,   da
          realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
                  e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro  e
          gli elementi  di  arredo  delle  aree  pertinenziali  degli
          edifici. 
                2. - 4. 
                5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento    catastale    ai    sensi     dell'articolo
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
                6. Le regioni a statuto ordinario: 
                  a)  possono  estendere  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a
          quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di  cui
          all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di  costruire
          e  gli  interventi  di  cui  all'articolo  23,  soggetti  a
          segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa
          al permesso di costruire; 
                  b)  disciplinano  con  legge   le   modalita'   per
          l'effettuazione dei controlli. 
                7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di
          cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione  asseverata
          dell'inizio dei lavori di cui al  comma  4,  comportano  la
          sanzione pecuniaria pari a 1.000  euro.  Tale  sanzione  e'
          ridotta di due terzi  se  la  comunicazione  e'  effettuata
          spontaneamente  quando  l'intervento   e'   in   corso   di
          esecuzione. 
                8.».