Art. 25 Disposizioni transitorie e finali 1. Il Ministero, con i provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1 e all'art. 18, comma 1, pubblicati nel sito web www.mise.gov.it fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonche' l'ulteriore documentazione che l'impresa e' tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, fornendo, altresi', l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Con i medesimi provvedimenti sono, inoltre, individuati i termini iniziali per la richiesta dei contributi. 2. Per le domande presentate anteriormente ai termini iniziali previsti dal provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, indipendentemente dallo stato dei procedimenti in essere, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016 e alle relative circolari operative, nonche' alla convenzione ivi richiamata. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, per le domande per le quali alla data di apertura dei termini fissata con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, non risulta trasmessa la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative contenute nelle circolari direttoriali di cui all'art. 14, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del presente decreto.