Art. 33 
 
              Disposizioni urgenti per la realizzazione 
            degli impianti di elettrificazione dei porti 
 
  1. Al  fine  di  provvedere  alla  realizzazione  degli  interventi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ((, misura M3C2,
)) Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione  di  opere  e
impianti  di  elettrificazione  dei  porti  nonche'  le  opere  e  le
infrastrutture connesse, necessarie o  comunque  indispensabili  alla
costruzione, alla elettrificazione  e  all'esercizio  degli  impianti
stessi, autorizzati ai sensi del comma 2,  sono  da  considerarsi  di
pubblica utilita', anche ai sensi dell'articolo 12 del (( testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione per pubblica  utilita',  di  cui  al  ))  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  caratterizzati
da indifferibilita' ed urgenza. 
  2.  Fatti  salvi  i  provvedimenti  di  competenza  del   Ministero
dell'interno in materia  di  prevenzione  ((  degli  ))  incendi,  la
costruzione e l'esercizio  degli  impianti  di  elettrificazione  dei
porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento  totale
o parziale e riattivazione di detti impianti, nonche' le opere  e  le
infrastrutture   connesse,   necessarie   o    indispensabili    alla
costruzione, alla elettrificazione  e  all'esercizio  degli  impianti
stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in  demolizione
di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per
la riqualificazione delle aree di insediamento degli  impianti,  sono
soggetti  ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione
competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di  tutela
(( dell'ambiente e ))  di  tutela  del  paesaggio  e  del  patrimonio
storico-artistico,  che  costituisce,  ove  occorra,  variante   allo
strumento urbanistico. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e'  rilasciata  all'esito  di
una  conferenza  di  servizi,  promossa  dall'Autorita'  di   sistema
portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalita'  di
cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano  tutte  le  amministrazioni  interessate,  ivi   compresa
l'autorita' competente al rilascio  ai  sensi  dell'articolo  36  del
codice della  navigazione  di  apposita  concessione  di  durata  non
inferiore  a  quindici  anni  e  con  canone  determinato  ai   sensi
dell'articolo  39,  secondo  comma,   del   medesimo   codice   della
navigazione. Il rilascio  dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a
costruire ed  esercire  gli  impianti,  in  conformita'  al  progetto
approvato. Il termine massimo per  la  conclusione  del  procedimento
unico non  puo'  essere  superiore  a  centoventi  giorni,  ovvero  a
centottanta nel  caso  in  cui  sia  necessario  il  procedimento  di
valutazione di impatto ambientale o la verifica di  assoggettabilita'
sul progetto di fattibilita' tecnico-economica. 
  4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale
o della verifica di assoggettabilita' da svolgersi  sul  progetto  di
fattibilita' tecnico - economica, ivi inclusi quelli  che  riguardano
le  opere  connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili,   e'   di
competenza della regione.  A  tal  fine,  tutti  i  termini  previsti
dall'articolo 27-bis, commi da 1  a  5,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono dimezzati. 
  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.