Art. 33 Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti 1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ((, misura M3C2, )) Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonche' le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilita', anche ai sensi dell'articolo 12 del (( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilita' ed urgenza. 2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione (( degli )) incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonche' le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela (( dell'ambiente e )) di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorita' di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l'autorita' competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformita' al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilita' sul progetto di fattibilita' tecnico-economica. 4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilita' da svolgersi sul progetto di fattibilita' tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, e' di competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall'articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dimezzati. 5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.