Art. 35 
 
Procedure  attuative  e  tempi  di  realizzazione  degli   interventi
  finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dopo le parole  «In  relazione  alle  procedure  afferenti  agli
investimenti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, anche  suddivisi
in lotti funzionali,». 
  (( 1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
    «7-bis. In ogni caso, i  compensi  dei  componenti  del  collegio
consultivo tecnico, determinati ai sensi del  comma  7,  non  possono
complessivamente superare con riferimento all'intero collegio: 
      a) in caso di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da  tre
componenti: 
        1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto,
per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; 
        2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino  a  100  milioni  di
euro; 
        3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a  200  milioni  di
euro; 
        4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a  500  milioni  di
euro; 
        5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 500 milioni di euro; 
      b) in caso di collegio consultivo tecnico  composto  da  cinque
componenti: 
        1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto,
per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; 
        2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del  valore
dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino  a  100  milioni  di
euro; 
        3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a  200  milioni  di
euro; 
        4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a  500  milioni  di
euro; 
        5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore
dell'appalto eccedente 500 milioni di euro». ))