Art. 36 
 
       Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
              di competenza del Ministero della cultura 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, (( sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi  )):  «Per  gli
interventi di importo non  superiore  ((  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, )) su  beni  di  proprieta'  delle
diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   i
medesimi enti proprietari possono essere individuati  quali  soggetti
attuatori  esterni.  L'intervento  e'  attuato  nel  rispetto   delle
disposizioni  normative  vigenti  in  materia   di   affidamento   ed
esecuzione di  contratti  pubblici,  secondo  modalita'  definite  in
apposito atto  adottato  dal  soggetto  attuatore  pubblico  titolare
dell'investimento e  previa  sottoscrizione  di  un  disciplinare  di
obblighi     nei     confronti     dell'amministrazione      titolare
dell'investimento.». 
  2. All'articolo 14,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Con riferimento agli interventi  previsti  dal  Piano  di
investimenti strategici su siti del patrimonio culturale,  edifici  e
aree naturali, di cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del  Piano  nazionale
per gli investimenti complementari al Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e  paesaggistici
sono svolte in ogni caso dalla (( Soprintendenza speciale per il PNRR
di cui all'articolo 29 del presente decreto ))». 
  (( 2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per le attivita'
connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese ospite d'onore,
alla Fiera del libro di Francoforte del 2024,  nominato  con  decreto
del Presidente della  Repubblica  del  14  marzo  2022,  è  intestata
apposita contabilita'  speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello
Stato, cui sono assegnate le risorse di  cui  all'articolo  1,  comma
373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  comprensive  delle  somme
destinate alla copertura  degli  oneri  di  cui  all'articolo  3  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica,  nonche'  eventuali
ulteriori  risorse,  provenienti  da  soggetti  pubblici  o  privati,
destinate alla partecipazione dell'Italia alla  Fiera  del  libro  di
Francoforte del 2024. 
   2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo
29  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  esercita  le
funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei  casi
in cui tali beni siano  interessati  dagli  interventi  previsti  dal
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti
a valutazione di impatto ambientale  (VIA)  in  sede  statale  oppure
rientrino  nella  competenza  territoriale  di  almeno   due   uffici
periferici del Ministero della cultura. La  disposizione  di  cui  al
primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti. ))