Art. 37 
 
                Disposizioni in materia di ZES e ZLS 
 
  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo  decreto
e'  definita,  in  via  generale,  una  procedura  straordinaria   di
revisione  del  perimetro  delle  aree  individuate,  improntata   al
principio di massima semplificazione e  celerita',  da  attivarsi  su
iniziativa del Commissario di cui  al  comma  6,  ((  rimodulando  la
perimetrazione vigente, in aumento o  in  diminuzione,  ))  fermo  il
limite massimo delle  superfici  fissato  per  ciascuna  regione,  in
coerenza  con  le  linee  e  gli  obiettivi  del  Piano  di  sviluppo
strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole  ZES,
e' approvata ((, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta
commissariale, ))  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la  coesione
territoriale, sentita la Regione.». 
  (( 1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303» sono inserite le seguenti: «, e si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127».
)) 
   2. All'articolo 5, comma 2, del  ((  decreto-legge  20  giugno  ))
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Il
credito  di   imposta   e'   esteso   all'acquisto   di   terreni   e
all'acquisizione,  alla  realizzazione  ovvero   all'ampliamento   di
immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare  la  struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento
agevolativo  ((  denominato  "contratto  di  sviluppo",  ))  di   cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stanziata la
somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di  cui  50  milioni
per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni  2023  e  2024.  Le
predette  risorse  sono  assegnate  con  delibera  ((  del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile )) al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del
Piano di sviluppo e coesione,  ((  programmazione  2021-2027  )),  di
competenza del predetto  Ministero,  con  specifica  destinazione  al
finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.
Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   ((   d'intesa   con   il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri )), definisce con apposite direttive  le  aree
tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi,
nonche' le modalita'  di  vigilanza  e  monitoraggio  sull'attuazione
degli  interventi  finanziati  e   sui   risultati   conseguiti.   La
valutazione  delle  singole  iniziative  segue  criteri  di   massima
semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto  gia'  previsto
dai decreti di cui all'articolo 3,  comma  4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98.». 
  3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
sostituito  dal  seguente:  «65.  Con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il  sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro  ((  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili )) e con il Ministro dello sviluppo  economico,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  disciplinate
le procedure di istituzione delle Zone  logistiche  semplificate,  le
modalita' di funzionamento  e  di  organizzazione,  ((  nonche'  sono
definite  le  condizioni   per   l'applicazione   delle   misure   di
semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi
1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91  )),  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla  data  di
entrata in vigore del  predetto  decreto,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni relative alla procedura  di  istituzione
delle Zone economiche speciali previste dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo  4,  comma
3,  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati  in  9
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.