(( Art. 37-bis Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile 1. L'articolo 1677-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1677-bis. - (Prestazione di piu' servizi riguardanti il trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o piu' servizi di logistica relativi alle attivita' di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili». ))