(( Art. 37-bis 
 
          Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile 
 
  1.  L'articolo  1677-bis  del  codice  civile  e'  sostituito   dal
seguente: 
    «Art. 1677-bis. - (Prestazione di  piu'  servizi  riguardanti  il
trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente,
la prestazione di due o  piu'  servizi  di  logistica  relativi  alle
attivita'   di   ricezione,   trasformazione,   deposito,   custodia,
spedizione,  trasferimento  e  distribuzione  di  beni  di  un  altro
soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un  luogo  a  un
altro si applicano le norme relative al contratto  di  trasporto,  in
quanto compatibili». ))