(( Art. 33-bis
Disposizioni urgenti in materia
di trasporto pubblico locale
1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di
trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o
piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro il 30 settembre 2022, e' determinata l'entita' del
finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di
euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022
secondo le medesime modalita' stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per l'erogazione di
contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al
trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma
sono autorizzati, per ciascuna annualita', per un ammontare pari a 2
milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a
5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:
a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili;
b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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