(( Art. 33-ter 
 
Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di  messa
  in sicurezza, efficientamento energetico  e  sviluppo  territoriale
  sostenibile 
 
  1. Al fine di assicurare ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a
1.000 abitanti la realizzazione  degli  interventi  finalizzati  alla
messa  in  sicurezza  di  scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  del
patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere
architettoniche  a  beneficio  della  collettivita',  nonche'   degli
interventi di incremento dell'efficienza  energetica  e  di  sviluppo
territoriale  sostenibile,  limitatamente  ai   contributi   riferiti
all'annualita' 2022, i termini  di  cui  al  terzo,  quarto  e  sesto
periodo del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi. ))