Art. 36
Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
di competenza del Ministero della cultura
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, (( sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi )): «Per gli
interventi di importo non superiore (( alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, )) su beni di proprieta' delle
diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i
medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti
attuatori esterni. L'intervento e' attuato nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed
esecuzione di contratti pubblici, secondo modalita' definite in
apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare
dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di
obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare
dell'investimento.».
2. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di
investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e
aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale
per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici
sono svolte in ogni caso dalla (( Soprintendenza speciale per il PNRR
di cui all'articolo 29 del presente decreto ))».
(( 2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per le attivita'
connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese ospite d'onore,
alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto
del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata
apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato, cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma
373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme
destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonche' eventuali
ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati,
destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di
Francoforte del 2024.
2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo
29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le
funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi
in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti
a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure
rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici
periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti. ))