Art. 37 
 
                Disposizioni in materia di ZES e ZLS 
 
  1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo  decreto
e'  definita,  in  via  generale,  una  procedura  straordinaria   di
revisione  del  perimetro  delle  aree  individuate,  improntata   al
principio di massima semplificazione e  celerita',  da  attivarsi  su
iniziativa del Commissario di cui  al  comma  6,  ((  rimodulando  la
perimetrazione vigente, in aumento o  in  diminuzione,  ))  fermo  il
limite massimo delle  superfici  fissato  per  ciascuna  regione,  in
coerenza  con  le  linee  e  gli  obiettivi  del  Piano  di  sviluppo
strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole  ZES,
e' approvata ((, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta
commissariale, ))  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la  coesione
territoriale, sentita la Regione.». 
  (( 1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303» sono inserite le seguenti: «, e si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127».
)) 
   2. All'articolo 5, comma 2, del  ((  decreto-legge  20  giugno  ))
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123, il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Il
credito  di   imposta   e'   esteso   all'acquisto   di   terreni   e
all'acquisizione,  alla  realizzazione  ovvero   all'ampliamento   di
immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare  la  struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento
agevolativo  ((  denominato  "contratto  di  sviluppo",  ))  di   cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stanziata la
somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di  cui  50  milioni
per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni  2023  e  2024.  Le
predette  risorse  sono  assegnate  con  delibera  ((  del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile )) al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del
Piano di sviluppo e coesione,  ((  programmazione  2021-2027  )),  di
competenza del predetto  Ministero,  con  specifica  destinazione  al
finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.
Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   ((   d'intesa   con   il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri )), definisce con apposite direttive  le  aree
tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi,
nonche' le modalita'  di  vigilanza  e  monitoraggio  sull'attuazione
degli  interventi  finanziati  e   sui   risultati   conseguiti.   La
valutazione  delle  singole  iniziative  segue  criteri  di   massima
semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto  gia'  previsto
dai decreti di cui all'articolo 3,  comma  4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98.». 
  3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
sostituito  dal  seguente:  «65.  Con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il  sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro  ((  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili )) e con il Ministro dello sviluppo  economico,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  disciplinate
le procedure di istituzione delle Zone  logistiche  semplificate,  le
modalita' di funzionamento  e  di  organizzazione,  ((  nonche'  sono
definite  le  condizioni   per   l'applicazione   delle   misure   di
semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi
1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91  )),  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla  data  di
entrata in vigore del  predetto  decreto,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni relative alla procedura  di  istituzione
delle Zone economiche speciali previste dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo  4,  comma
3,  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati  in  9
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 4,  comma 3,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  3 agosto  2017,
          n. 123, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 141  del
          20 giugno 2017, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Istituzione  di  zone  economiche  speciali  -
          ZES). - Omissis. 
              3. Le modalita' per l'istituzione di una  ZES,  la  sua
          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la
          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne
          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui
          all'articolo 5  nonche'  il  coordinamento  generale  degli
          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. Con il medesimo decreto e'  definita,
          in via generale, una procedura straordinaria  di  revisione
          del  perimetro  delle  aree  individuate,   improntata   al
          principio  di  massima  semplificazione  e  celerita',   da
          attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al  comma 6,
          fermo  il  limite  massimo  delle  superfici  fissato   per
          ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli  obiettivi
          del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione,
          in relazione alle singole ZES, e' approvata con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita
          la Regione. 
              Omissis.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 5,  comma 2,  del
          decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91,  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  3 agosto  2017,
          n. 123, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 141  del
          20 giugno 2017, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5  (Benefici  fiscali   e   semplificazioni).   -
          Omissis. 
              2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
          il credito d'imposta di  cui  all'articolo 1,  commi  98  e
          seguenti,  della  legge  28 dicembre   2015,   n. 208,   e'
          commisurato alla  quota  del  costo  complessivo  dei  beni
          acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per
          ciascun progetto di investimento, di 100 milioni  di  euro.
          Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
          al medesimo articolo 1, commi 98 e  seguenti,  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta  e'  esteso
          all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla
          realizzazione   ovvero    all'ampliamento    di    immobili
          strumentali agli investimenti. Per rafforzare la  struttura
          produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo
          strumento  agevolativo  «Contratti  di  sviluppo»  di   cui
          all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto  2008,
          n. 133, e' stanziata la somma complessiva di 250 milioni di
          euro, a valere sul Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50  milioni  per  il
          2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e  2024. Le
          predette risorse sono  assegnate  con  delibera  CIPESS  al
          Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito  del  Piano
          di  sviluppo  e  coesione,  programmazione  2021/2027,   di
          competenza   del   predetto   Ministero,   con    specifica
          destinazione al finanziamento addizionale delle  iniziative
          imprenditoriali nelle  ZES.  Il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, di intesa con il  Ministero  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale, definisce con apposite direttive  le
          aree tematiche e gli indirizzi operativi  per  la  gestione
          degli interventi,  nonche'  le  modalita'  di  vigilanza  e
          monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati  e
          sui risultati  conseguiti.  La  valutazione  delle  singole
          iniziative  segue  criteri  di  massima  semplificazione  e
          riduzione dei  tempi,  secondo  quanto  gia'  previsto  dai
          decreti di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 43 del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni  urgenti  per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6 agosto  2008,  n. 133,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008: 
              «Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione
          degli investimenti  e  di  sviluppo  d'impresa).  -  1. Per
          favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
          di  progetti  di  sviluppo  di  impresa  rilevanti  per  il
          rafforzamento della struttura  produttiva  del  Paese,  con
          particolare riferimento  alle  aree  del  Mezzogiorno,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
          e  le  modalita'  per  la   concessione   di   agevolazioni
          finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per  la
          realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
          funzionali. Con tale decreto, da adottare di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
          riguarda le attivita' della filiera agricola e della  pesca
          e acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione
          normativa, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, si provvede, in particolare a: 
              a)  individuare  le  attivita',   le   iniziative,   le
          categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
          le spese  ammissibili  all'agevolazione,  la  misura  e  la
          natura  finanziaria  delle  agevolazioni  concedibili   nei
          limiti consentiti dalla vigente  normativa  comunitaria,  i
          criteri   di   valutazione   dell'istanza   di   ammissione
          all'agevolazione; 
              b) affidare, con le  modalita'  stabilite  da  apposita
          convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A.  le  funzioni
          relative alla gestione dell'intervento di cui  al  presente
          articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
          valutazione  ed  alla   approvazione   della   domanda   di
          agevolazione,  alla  stipula  del  relativo  contratto   di
          ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
          dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
              c)  stabilire  le  modalita'  di  cooperazione  con  le
          Regioni e  gli  enti  locali  interessati,  ai  fini  della
          gestione dell'intervento di cui al presente  articolo,  con
          particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
              d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la
          possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al
          Ministero   dello   sviluppo   economico   l'indizione   di
          conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e  seguenti
          della  legge   7 agosto   1990,   n. 241. Alla   conferenza
          partecipano tutti i soggetti  competenti  all'adozione  dei
          provvedimenti  necessari  per   l'avvio   dell'investimento
          privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
          complementari  e  funzionali  all'investimento  stesso,  la
          predetta  Agenzia  nonche',  senza  diritto  di  voto,   il
          soggetto che ha presentato  l'istanza  per  la  concessione
          dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
          in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
          comma 3, della citata legge n. 241 del 1990,  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  adotta,  in  conformita'   alla
          determinazione conclusiva della conferenza di  servizi,  un
          provvedimento di approvazione del  progetto  esecutivo  che
          sostituisce, a tutti gli effetti, salvo  che  la  normativa
          comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
          e  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
          comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla
          predetta conferenza; 
              e) le  agevolazioni  di  cui  al  presente  comma  sono
          cumulabili,  nei  limiti  dei  massimali   previsti   dalla
          normativa comunitaria, con benefici fiscali. 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
          apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
          dell'intervento  di  cui  al  presente   articolo,   vigila
          sull'esercizio   delle   funzioni   affidate    all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui  al  comma 1,
          effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
          interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti   per
          effetto degli investimenti realizzati. 
              3. Le  agevolazioni  finanziarie   e   gli   interventi
          complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
          finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
          Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
          ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
          pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
          sottoutilizzate  di   cui   all'articolo 61   della   legge
          27 dicembre  2002,  n. 289,   nell'ambito   dei   programmi
          previsti dal Quadro strategico nazionale  2007-2013  ed  in
          coerenza con le priorita'  ivi  individuate.  Con  apposito
          decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
          risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
          dotazione del Fondo. 
              4. Per l'utilizzo del  Fondo  di  cui  al  comma 3,  il
          Ministero dello sviluppo economico si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa. 
              5. Dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1, non possono essere piu' presentate domande  per
          l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
          base delle previsioni in materia di contratti di programma,
          di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),  della  legge
          23 dicembre 1996,  n. 662,  ivi  compresi  i  contratti  di
          localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
          n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
          entro la data di cui al periodo precedente  si  applica  la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per
          l'interessato di chiedere che la domanda  sia  valutata  ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  al   presente
          articolo. 
              6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
          215, 216, 217, 218 e 221,  della  legge  30 dicembre  2004,
          n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e  14-bis,  del
          decreto-legge  14 marzo  2005,   n. 35,   convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  14 maggio  2005,  n. 80. Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
          abrogato l'articolo 1, comma 13, del  citato  decreto-legge
          n. 35 del 2005. 
              7. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          effettuati   direttamente   dall'Agenzia   nazionale    per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  si  puo'   provvedere,   previa   definizione   nella
          convenzione di cui al comma 1, lettera b), a  valere  sulle
          risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
          ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
          normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui  conti
          di tesoreria intestati all'Agenzia. 
              7-bis. Il termine  di  cui  all'articolo 1,  comma 862,
          della  legge  27 dicembre  2006,   n. 296,   e   successive
          modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 3,  comma 4,  del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante  «Disposizioni
          urgenti per  il  rilancio  dell'economia»,  convertito  con
          modificazioni dalla L.  9 agosto  2013,  n. 98,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013: 
              «Art. 3 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo).  -
          Omissis. 
              4. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con  proprio
          decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per
          la concessione delle agevolazioni e la realizzazione  degli
          interventi  di  cui   all'articolo 43   del   decreto-legge
          25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6 agosto  2008,  n. 133,  anche  al  fine  di
          accelerare  le   procedure   per   la   concessione   delle
          agevolazioni,  di  favorire  la  rapida  realizzazione  dei
          programmi  d'investimento   e   di   prevedere   specifiche
          priorita'  in  favore  dei  programmi  che   ricadono   nei
          territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello
          sviluppo economico, per lo sviluppo e la  riconversione  di
          aree  interessate  dalla  crisi   di   specifici   comparti
          produttivi o di rilevanti complessi aziendali. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo  dell'articolo 1,  comma 65,  della
          legge  27 dicembre  2017,  n. 205,  recante  «Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017: 
              «Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
          obiettivi programmatici). - Omissis. 
              65. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
          coesione  territoriale,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per  le
          infrastrutture e la mobilita' sostenibile e con il Ministro
          dello sviluppo economico, sentita la  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto
          1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le
          procedure   di   istituzione    delle    Zone    logistiche
          semplificate,  le   modalita'   di   funzionamento   e   di
          organizzazione, nonche' sono  definite  le  condizioni  per
          l'applicazione delle  misure  di  semplificazione  previste
          dall'articolo 5 del decreto-legge  20 giugno  2017,  n. 91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  3 agosto  2017,
          n. 123. Fino alla data di entrata in  vigore  del  predetto
          decreto,  si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni relative alla procedura di  istituzione  delle
          Zone  economiche  speciali   previste   dal   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  3 agosto
          2017, n. 123. 
              Omissis.». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 8  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1   e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la
          crescita  economica  nel  Mezzogiorno»,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   3 agosto   2017,   n. 123,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 141  del  20 giugno
          2017: 
              «Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni).  -  1. Le
          nuove imprese e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
          programma di  attivita'  economiche  imprenditoriali  o  di
          investimenti di  natura  incrementale  nella  ZES,  possono
          usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: 
              a) l'attivita'  economica  nelle  ZES  e'  libera,  nel
          rispetto delle norme nazionali  ed  europee  sull'esercizio
          dell'attivita'  d'impresa.  Al  fine  di  semplificare   ed
          accelerare   l'insediamento,   la   realizzazione   e    lo
          svolgimento  dell'attivita'  economica   nelle   ZES   sono
          disciplinati i seguenti criteri derogatori  alla  normativa
          vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali
          speciali  applicabili.  Per  la  celere   definizione   dei
          procedimenti amministrativi, sono ridotti  di  un  terzo  i
          termini di cui: agli articoli 2 e 19 della  legge  7 agosto
          1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          in  materia  di  valutazione  d'impatto  ambientale  (VIA),
          valutazione ambientale strategica  (VAS)  e  autorizzazione
          integrata  ambientale  (AIA);  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del  Presidente  della  Repubblica  13 marzo  2013,
          n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
          al codice di cui al decreto  legislativo  22 gennaio  2004,
          n. 42, e al regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 13 febbraio 2017,  n. 31,  in  materia  di
          autorizzazione paesaggistica; al  testo  unico  di  cui  al
          decreto del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,
          n. 380, in materia edilizia; alla  legge  28 gennaio  1994,
          n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali; 
              a-bis)   nell'ambito   del    procedimento    di    cui
          all'articolo 5-bis,  eventuali   autorizzazioni,   licenze,
          permessi, concessioni o nulla osta comunque  denominati  la
          cui adozione richiede  l'acquisizione  di  pareri,  intese,
          concerti o altri atti di  assenso  comunque  denominati  di
          competenza di piu' amministrazioni sono adottati  ai  sensi
          dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
          ivi previsti sono  ridotti  della  meta'  e  sono  altresi'
          ridotti alla meta' i termini  di  cui  all'articolo 17-bis,
          comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241; 
              a-ter) presso ogni  Commissario  straordinario  di  cui
          all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
          presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
          attivita'  soggetta   all'autorizzazione   unica   di   cui
          all'articolo 5-bis,  presentano  il  proprio  progetto.  Lo
          sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
          e  opera  secondo  i  migliori  standard  tecnologici,  con
          carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi  e  alle
          piattaforme digitali  in  uso  presso  gli  enti  coinvolti
          nell'istruttoria  del  procedimento.  Ciascun   Commissario
          rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
          istituzionale, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
          quale lo sportello e' reso disponibile.  Nelle  more  della
          piena  operativita'  dello  sportello  unico  digitale,  le
          domande  di  autorizzazione  unica  sono  presentate   allo
          sportello  unico  per  le   attivita'   produttive   (SUAP)
          territorialmente competente di cui all'articolo 38  comma 3
          del decreto legge 25 giugno 2008,  n. 112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 6 agosto  2008,  n. 133,  che  le
          trasmette  al  Commissario  con  le  modalita'  determinate
          mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP; 
              a-quater)  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri e' istituita la Cabina di  regia  ZES,  presieduta
          dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
          coesione territoriale  e  composta  dal  Ministro  per  gli
          affari regionali  e  le  autonomie,  dal  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  dai
          Presidenti delle regioni e delle province  autonome  e  dai
          presidenti dei Comitati di indirizzo delle  ZES  istituite,
          nonche' dagli altri Ministri competenti in base  all'ordine
          del giorno. Alle riunioni della  Cabina  di  regia  possono
          essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti
          pubblici locali e nazionali e dei  portatori  di  interesse
          collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle  riunioni
          della Cabina di  regia,  che  si  avvale  a  tal  fine  del
          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
          verifica e il  monitoraggio  degli  interventi  nelle  ZES,
          sulla base dei dati raccolti  ai  sensi  del  comma 6. Alla
          prima riunione della Cabina di regia e' altresi'  approvata
          la delibera recante il regolamento  di  organizzazione  dei
          lavori della stessa; 
              a-quinquies) entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
          interessata  puo'  presentare  al  Ministro  per  il   Sud,
          Autorita' politica delegata per  la  coesione  territoriale
          una   proposta   di   protocollo    o    convenzione    per
          l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate  e
          regimi  procedimentali  speciali.  La  proposta   individua
          dettagliatamente le procedure oggetto  di  semplificazioni,
          le norme di  riferimento  e  le  amministrazioni  locali  e
          statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
          cui  alla  lettera a-quater).  Sono  parti  dell'accordo  o
          protocollo  la  regione  proponente  e  le  amministrazioni
          locali  o  statali   competenti   per   ogni   procedimento
          individuato; 
              a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali  possono
          essere istituite zone franche doganali intercluse ai  sensi
          del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
          doganale dell'Unione, e dei relativi atti di  delega  e  di
          esecuzione.  La  perimetrazione  di  dette   zone   franche
          doganali, il cui Piano di  Sviluppo  Strategico  sia  stato
          presentato dalle regioni proponenti entro l'anno  2019,  e'
          proposta  da  ciascun  Comitato  di  indirizzo   entro   il
          31 dicembre 2023 ed e'  approvata  con  determinazione  del
          direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla proposta; 
              a-septies) al fine di  incentivare  il  recupero  delle
          potenzialita' nell'Area portuale  di  Taranto  e  sostenere
          l'occupazione,  e'  istituita  la  Zona   franca   doganale
          interclusa ai sensi del regolamento  (UE)  n. 952/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  la
          cui perimetrazione e' definita  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
          direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
              b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel
          Piano   di   sviluppo   strategico   della   ZES   di   cui
          all'articolo 4,  comma 5,  alle  condizioni  definite   dal
          soggetto  per  l'amministrazione,  ai  sensi  della   legge
          28 gennaio  1994,  n. 84,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, nel rispetto della normativa europea e  delle
          norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza,  nonche'  delle
          disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
          dagli articoli 18 e 20  del  decreto  legislativo  4 agosto
          2016, n. 169. 
              1-bis. I termini di cui  al  comma 1  previsti  per  il
          rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
          pareri,  concessioni,  accertamenti  di  conformita'   alle
          prescrizioni  delle  norme  e  dei  piani  urbanistici   ed
          edilizi,  nulla  osta  ed   atti   di   assenso,   comunque
          denominati,   degli   enti   locali,    regionali,    delle
          amministrazioni  centrali  nonche'  di  tutti   gli   altri
          competenti enti e agenzie sono da  considerarsi  perentori.
          Decorsi inutilmente tali termini,  gli  atti  si  intendono
          resi in senso favorevole. 
              2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
          il credito d'imposta di  cui  all'articolo 1,  commi  98  e
          seguenti,  della  legge  28 dicembre   2015,   n. 208,   e'
          commisurato alla  quota  del  costo  complessivo  dei  beni
          acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per
          ciascun progetto di investimento, di 100 milioni  di  euro.
          Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
          al medesimo articolo 1, commi 98 e  seguenti,  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta  e'  esteso
          all'acquisto   di   terreni   e   all'acquisizione,    alla
          realizzazione   ovvero    all'ampliamento    di    immobili
          strumentali agli investimenti. Per rafforzare la  struttura
          produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo
          strumento  agevolativo  «Contratti  di  sviluppo»  di   cui
          all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto  2008,
          n. 133, e' stanziata la somma complessiva di 250 milioni di
          euro, a valere sul Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50  milioni  per  il
          2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e  2024. Le
          predette risorse sono  assegnate  con  delibera  CIPESS  al
          Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito  del  Piano
          di  sviluppo  e  coesione,  programmazione  2021/2027,   di
          competenza   del   predetto   Ministero,   con    specifica
          destinazione al finanziamento addizionale delle  iniziative
          imprenditoriali nelle  ZES.  Il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, di intesa con il  Ministero  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale, definisce con apposite direttive  le
          aree tematiche e gli indirizzi operativi  per  la  gestione
          degli interventi,  nonche'  le  modalita'  di  vigilanza  e
          monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati  e
          sui risultati  conseguiti.  La  valutazione  delle  singole
          iniziative  segue  criteri  di  massima  semplificazione  e
          riduzione dei  tempi,  secondo  quanto  gia'  previsto  dai
          decreti di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              2-bis.  Gli   interventi   relativi   agli   oneri   di
          urbanizzazione primaria di  cui  all'articolo 16,  comma 7,
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6 giugno   2001,   n. 380,   per   le   imprese
          beneficiarie  delle   agevolazioni   che   effettuano   gli
          investimenti  ammessi  al  credito  d'imposta  di  cui   al
          comma 2, sono realizzati entro  il  termine  perentorio  di
          novanta giorni dalla presentazione della  relativa  istanza
          da parte delle imprese ai gestori dei servizi  di  pubblica
          utilita'. In caso di ritardo  si  applica  l'articolo 2-bis
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di
          cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
              a) le imprese beneficiarie  devono  mantenere  la  loro
          attivita' nell'area ZES  per  almeno  sette  anni  dopo  il
          completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
          pena la revoca dei benefici concessi e goduti; 
              b) le imprese beneficiarie non devono essere  in  stato
          di liquidazione o di scioglimento. 
              4. L'agevolazione di cui al  comma 2  e'  concessa  nel
          rispetto di tutte le condizioni  previste  dal  Regolamento
          (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
          particolare  di  quanto  disposto  dall'articolo 14;   agli
          adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
          provvede il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  o  il
          Ministro  delegato  per  la  coesione  territoriale  e   il
          Mezzogiorno. 
              5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati  in
          25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019
          e 150,2 milioni di  euro  nel  2020  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo per  lo  Sviluppo  e  la
          Coesione programmazione 2014-2020  di  cui  all'articolo 1,
          comma 6, della legge 27 dicembre 2013,  n. 147. Le  risorse
          di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
          risorse destinata a sostenere interventi nelle  regioni  di
          cui all'articolo 4, comma 4. 
              6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con
          cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi
          e degli incentivi concessi,  riferendo  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  o  al  Ministro  delegato  per  la
          coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,  sull'andamento
          delle  attivita'   e   sull'efficacia   delle   misure   di
          incentivazione  concesse,  avvalendosi  di  un   piano   di
          monitoraggio    concordato    con    il    soggetto     per
          l'amministrazione di  cui  all'articolo 4,  comma 6,  sulla
          base di indicatori di  avanzamento  fisico,  finanziario  e
          procedurale definiti con il decreto di cui  all'articolo 4,
          comma 3. L'Agenzia  per  la  coesione  affida   i   servizi
          tecnologici per  la  realizzazione  dello  sportello  unico
          digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
          di  evidenza   pubblica,   ovvero   si   avvale,   mediante
          convenzione, di piattaforme gia' in uso  ad  altri  enti  o
          amministrazioni. Gli oneri, nella  misura  massima  di  2,5
          milioni di euro, sono posti a  carico  del  PON  Governance
          2014/2020 e in particolare sulla quota React  UE  assegnata
          al programma nello specifico Asse di Assistenza  Tecnica  e
          Capacita'  amministrativa  di  cui  alla  Decisione   della
          Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021.». 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 4,  comma 3,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  3 agosto  2017,
          n. 123, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 141  del
          20 giugno 2017: 
              «Art. 4 (Istituzione  di  zone  economiche  speciali  -
          ZES). - Omissis. 
              3. Le modalita' per l'istituzione di una  ZES,  la  sua
          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la
          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne
          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui
          all'articolo 5  nonche'  il  coordinamento  generale  degli
          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. Con il medesimo decreto e'  definita,
          in via generale, una procedura straordinaria  di  revisione
          del  perimetro  delle  aree  individuate,   improntata   al
          principio  di  massima  semplificazione  e  celerita',   da
          attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al  comma 6,
          fermo  il  limite  massimo  delle  superfici  fissato   per
          ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli  obiettivi
          del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione,
          in relazione alle singole ZES, e' approvata con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita
          la Regione. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 177,  della
          legge  30 dicembre  2020,  n. 178,  recante  «Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          Omissis. 
              177. In  attuazione  dell'articolo 119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo  31 maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
              Omissis.».