Art. 37
Disposizioni in materia di ZES e ZLS
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto
e' definita, in via generale, una procedura straordinaria di
revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al
principio di massima semplificazione e celerita', da attivarsi su
iniziativa del Commissario di cui al comma 6, (( rimodulando la
perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione, )) fermo il
limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in
coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo
strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES,
e' approvata ((, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta
commissariale, )) con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione
territoriale, sentita la Regione.».
(( 1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303» sono inserite le seguenti: «, e si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
))
2. All'articolo 5, comma 2, del (( decreto-legge 20 giugno ))
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
credito di imposta e' esteso all'acquisto di terreni e
all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di
immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento
agevolativo (( denominato "contratto di sviluppo", )) di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stanziata la
somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni
per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le
predette risorse sono assegnate con delibera (( del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile )) al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del
Piano di sviluppo e coesione, (( programmazione 2021-2027 )), di
competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al
finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.
Il Ministero dello sviluppo economico, (( d'intesa con il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri )), definisce con apposite direttive le aree
tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi,
nonche' le modalita' di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione
degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La
valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima
semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto gia' previsto
dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.».
3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
sostituito dal seguente: «65. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud
e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro (( delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili )) e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate
le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le
modalita' di funzionamento e di organizzazione, (( nonche' sono
definite le condizioni per l'applicazione delle misure di
semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi
1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 )), convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di
entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione
delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma
3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del
20 giugno 2017, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - Omissis.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua
durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonche' il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Con il medesimo decreto e' definita,
in via generale, una procedura straordinaria di revisione
del perimetro delle aree individuate, improntata al
principio di massima semplificazione e celerita', da
attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6,
fermo il limite massimo delle superfici fissato per
ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi
del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione,
in relazione alle singole ZES, e' approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita
la Regione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del
20 giugno 2017, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). -
Omissis.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge
28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta e' esteso
all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla
realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili
strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo
strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' stanziata la somma complessiva di 250 milioni di
euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il
2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le
predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al
Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano
di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di
competenza del predetto Ministero, con specifica
destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative
imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo
economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la
coesione territoriale, definisce con apposite direttive le
aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione
degli interventi, nonche' le modalita' di vigilanza e
monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e
sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole
iniziative segue criteri di massima semplificazione e
riduzione dei tempi, secondo quanto gia' previsto dai
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008:
«Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa). - 1. Per
favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il
rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con
particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la
possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al
Ministero dello sviluppo economico l'indizione di
conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la
predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi
previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in
coerenza con le priorita' ivi individuate. Con apposito
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013:
«Art. 3 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo). -
Omissis.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per
la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di
accelerare le procedure per la concessione delle
agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei
programmi d'investimento e di prevedere specifiche
priorita' in favore dei programmi che ricadono nei
territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello
sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di
aree interessate dalla crisi di specifici comparti
produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 65, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017:
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - Omissis.
65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
infrastrutture e la mobilita' sostenibile e con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le
procedure di istituzione delle Zone logistiche
semplificate, le modalita' di funzionamento e di
organizzazione, nonche' sono definite le condizioni per
l'applicazione delle misure di semplificazione previste
dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni relative alla procedura di istituzione delle
Zone economiche speciali previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno
2017:
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES, possono
usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel
rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio
dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed
accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono
disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali applicabili. Per la celere definizione dei
procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i
termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione
integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,
n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis) nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze,
permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la
cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,
concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi'
ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo
sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle
piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti
nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario
rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della
piena operativita' dello sportello unico digitale, le
domande di autorizzazione unica sono presentate allo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le
trasmette al Commissario con le modalita' determinate
mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta
dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale e composta dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai
Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,
nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine
del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,
sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla
prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata
la delibera recante il regolamento di organizzazione dei
lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale
una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali. La proposta individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,
le norme di riferimento e le amministrazioni locali e
statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o
protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato;
a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono
essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi
del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di
esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche
doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato
presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e'
proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il
31 dicembre 2023 ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla proposta;
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel
Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal
soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge
28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169.
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il
rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, delle
amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri
competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono
resi in senso favorevole.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES,
il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge
28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta e' esteso
all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla
realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili
strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo
strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' stanziata la somma complessiva di 250 milioni di
euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il
2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le
predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al
Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano
di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di
competenza del predetto Ministero, con specifica
destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative
imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo
economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la
coesione territoriale, definisce con apposite direttive le
aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione
degli interventi, nonche' le modalita' di vigilanza e
monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e
sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole
iniziative segue criteri di massima semplificazione e
riduzione dei tempi, secondo quanto gia' previsto dai
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98.
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al
comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica
utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di
cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti
condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il
completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato
di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli
adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in
25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019
e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse
di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di
cui all'articolo 4, comma 4.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con
cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi
e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del
Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento
delle attivita' e sull'efficacia delle misure di
incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di
monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla
base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi
tecnologici per la realizzazione dello sportello unico
digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante
convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5
milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance
2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata
al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e
Capacita' amministrativa di cui alla Decisione della
Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del
20 giugno 2017:
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - Omissis.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua
durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonche' il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Con il medesimo decreto e' definita,
in via generale, una procedura straordinaria di revisione
del perimetro delle aree individuate, improntata al
principio di massima semplificazione e celerita', da
attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6,
fermo il limite massimo delle superfici fissato per
ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi
del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione,
in relazione alle singole ZES, e' approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita
la Regione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
Omissis.».