(( Art. 37-bis
Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile
1. L'articolo 1677-bis del codice civile e' sostituito dal
seguente:
«Art. 1677-bis. - (Prestazione di piu' servizi riguardanti il
trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente,
la prestazione di due o piu' servizi di logistica relativi alle
attivita' di ricezione, trasformazione, deposito, custodia,
spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro
soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un luogo a un
altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in
quanto compatibili». ))